INPS - TUTELA MATERNITA’- RIPOSI GIORNALIERI PER IL
LAVORATORE PADRE - STATO DI CASALINGA DELLA MADRE -
PRECISAZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 118/2009
Con
nota n.118 del 25 novembre 2009, che si pubblica in calce alla presente, l’Inps
ha fornito ulteriori precisazioni sulla possibilità da parte del lavoratore
padre di godere dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre sia
casalinga. Con la nota in commento l’Istituto modifica le precedenti istruzioni
impartite con circolare n.112/09 (cfr. Not. N. 11/2009) che concedeva al padre
la possibilità di usufruire dei riposi solo nel caso in cui la madre casalinga
si trovasse nell’oggettiva impossibilità di accudire il figlio.
Anche
a seguito di successivi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro (cfr. Not.
N. 12/2009), l’Inps ha ora con la circolare n.118/09 eliminato tale requisito e
pertanto per la concedibilità dei permessi al padre
lavoratore non è più richiesta la prova dell’impossibilità della madre
casalinga di accudire il figlio.
Inps
Roma,
25 novembre 2009
Circolare
n. 118
Oggetto:
Art. 40, lett. c del D.Lgs. 151/2001 - T.U. maternità/paternità: diritto del
padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga - Precisazioni.
Sommario:
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso
in cui la madre casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata
oggettiva impossibilità.
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il
Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che, anche ai
fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per
allattamento nell’ipotesi di cui alla lett. c dell’art. 40 del D.Lgs. 151/2001,
la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre
lavoratrice.
In
attuazione dell’interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato
ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l’Istituto ha emanato la circolare
112/2009, così prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore
dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di
oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura
del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari,
partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).
Il
padre dipendente, pertanto, in questi casi,
può fruire dei riposi giornalieri.
Recentemente
il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare
C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel
senso del maggior favor del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il
diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U.
151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed
indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano
l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino.
Il
padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti
di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro,
entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).
Per
quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della
circolare 112/2009.