IVA
- DICHIARAZIONI PERIODICHE - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Cir.
Min. n. 68 del 24/3/99)
A
seguito di ulteriori richieste di chiarimenti in merito alle modalità di
compilazione e di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa
all'anno 1998, nonchè di chiarimenti in merito alle dichiarazioni periodiche
IVA approvate con decreto direttoriale del 26 febbraio 1999, si forniscono le
seguenti precisazioni, ad integrazione della circolare n.57/E del 5/3/99.
1.DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA.
1.1
Società controllanti e controllate
(omissis)
1.2
Presentazione della dichiarazione IVA annuale da parte di soggetti che abbiano
cessato e ripreso l'attività nel corso dello stesso anno
Qualora
un contribuente nel corso dell'anno 1998 abbia cessato l'attività (con
conseguente cancellazione della partita IVA) e successivamente abbia ripreso la
stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita) deve presentare ai
fini dell'IVA un'unica dichiarazione, costituita da:
-
un frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la
partita IVA corrispondente all'ultima attività esercitata nell'anno 1998 e, nel
quadro VX, i dati riepilogativi di entrambe le attività;
-
un modulo, in cui devono essere riportati i dati relativi alla prima attività
esercitata nell'anno indicando, in particolare, nel rigo VA7 la corrispondente
partita IVA;
-
un modulo, in cui devono essere riportati i dati relativi alla seconda attività
(senza, in questo caso, compilare il rigo VA7).
Si
precisa che, in tale fattispecie, per la corretta compilazione della
dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in
relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva (par.3.3).
Le
precedenti indicazioni devono essere seguite nel caso di presentazione della
dichiarazione IVA sia in forma autonoma che unificata.
1.3
Calcolo dell'IVA a debito (rigo VL20)
Si
ribadisce che nel rigo VL20 deve essere indicato un importo solo nel caso in
cui la somma dei debiti indicati nella colonna 1, da rigo VL9 a VL12, risulti
superiore alla somma dei crediti indicati nella colonna 2 da rigo VL9 a VL18.
Pertanto
il suddetto importo risulta dalla seguente formula:
rigo
VL20 = ((VL9 colonna1 (VL10 (VL11 (VL12) - (VL9 colonna2 (VL13 (VL14 (VL15
(VL16 (VL17 (VL18)).
1.4
Soggetti con contabilità presso terzi.
I
contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi possono fare
riferimento, ai fini del calcolo dell'IVA dovuta per il mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente (art. 1, comma 3,
del D.P.R. 23 marzo 1998, n.100).
Pertanto,
ad esempio, in caso di liquidazione da effettuare nel mese di giugno
relativamente al mese di maggio (con riferimento quindi all'imposta divenuta
esigibile nel mese di aprile), l'importo risultante dal calcolo deve essere
indicato, in sede di dichiarazione annuale nel rigo VH5 (IVA a debito per il
mese di maggio), e nella dichiarazione periodica deve essere indicato il valore
"05" nella casella 3 (mese di maggio).
1.5
Presentazione della dichiarazione da parte del curatore
(omissis)
1.6
Indicazione dell'importo versato (rigo VX16)
Si
precisa che l'importo versato da indicare al rigo VX16 deve essere arrotondato
alle migliaia di lire se espresso in lire (non riportando quindi gli ultimi tre
zeri) ovvero all'unità di Euro se espresso in Euro.
2.DICHIARAZIONE
IVA PERIODICA.
2.1
Richiesta di rimborso infrannuale da parte dei soggetti che non sono tenuti
alla presentazione della dichiarazione periodica
Per
l'anno 1999 i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA
periodica, qualora intendano richiedere il rimborso infrannuale dell'eccedenza
d'imposta detraibile al competente ufficio IVA o delle Entrate, possono, in
alternativa, presentare l'istanza prevista dal D.M. 23 luglio 1975 ovvero un
esemplare del modello di dichiarazione periodica.
Si
chiarisce, altresì, che tali soggetti restano comunque esclusi, per il detto
anno 1999, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica.
In
luogo della richiesta di rimborso infrannuale, tale importo può essere portato
in tutto o in parte in compensazione dagli stessi soggetti utilizzando il
modello F24.
2.2
Indicazione delle operazioni passive nelle dichiarazioni IVA periodiche
Si
chiarisce che nel rigo VP3 della dichiarazione IVA periodica deve essere
indicato (parimenti a quanto avviene nel quadro VF della dichiarazione annuale)
l'ammontare (al netto dell'IVA) relativo a tutti gli acquisti rilevanti agli
effetti dell'IVA (compresi gli acquisti con IVA indetraibile - autovetture,
spese di rappresentanza, ecc.-), annotati nel registro degli acquisti
anteriormente alla liquidazione periodica di cui si tiene conto per il calcolo
dell'IVA da detrarre, indipendentemente dal fatto che l'imposta risulti
effettivamente detraibile.
Si
precisa inoltre che in detto rigo deve essere compreso anche l'importo degli
acquisti ad esigibilità differita (ex art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72)
registrati per il periodo di riferimento.
2.3
Termine per la presentazione della dichiarazione periodica relativa al primo
trimestre 1999
Per
quanto concerne la presentazione della dichiarazione periodica relativa al 1°
trimestre da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali dell'IVA, si
ricorda che tale dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 1999,
fermo restando al 16 maggio '99 il termine per il versamento dell'IVA
(eventualmente) dovuta in sede di liquidazione periodica.