RAPPORTO DI LAVORO - BENEFICI PREVISTI PER L’INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI - CONDIZIONI DI CUMULABILITA’ CON ALTRE FORME AGEVOLATIVE - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 82/09

 

Il Ministero del Lavoro, con nota del 22 dicembre 2009, rispondendo ad un interpello formulato circa la cumulabilità dei benefici economici previsti per il contratto di inserimento di cui all’art. 54, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 276/2003 con le agevolazioni di cui all’art. 13 della L. 68/1999, ha precisato quanto segue.

Il Dicastero, già in altre circostanze, aveva affermato che in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, non vi sono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabili  le agevolazioni contributive previste per l’inserimento al lavoro dei disabili con altri regimi di aiuto, purchè non si ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e, successivamente, aveva precisato che i benefici previsti per i contratti d’inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro con l’agevolazione contributiva ex art. 13 della L. 68/1999.

È noto comunque che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 247/2007 all’art. 13 della L. n. 68/1999, l’incentivo all’assunzione dei disabili non consiste più in una riduzione contributiva ma in un contributo percentuale del costo salariale erogato direttamente dalle regioni.

Pertanto, sarà necessario distinguere i casi di assunzioni di disabili in attuazione delle convenzioni previste dall’art. 11 della L. n. 68/1999 stipulate entro il 31/12/2007, ai quali si applicherà la somma della riduzione contributiva nel limite del 100% della contribuzione dovuta come sopra specificato, dalle assunzioni avvenute successivamente a tale data, per le quali la riduzione contributiva opererà sulla residua quota di retribuzione ottenuta dallo scomputo della parte erogata dalle regioni.

Ulteriore limite alla possibilità di cumulo va rinvenuto nella normativa comunitaria che prevede che la possibilità di cumulo tra le agevolazioni contributive in questione e il beneficio ex art. 13 così come modificato dalla L. n. 247/2007 trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.