RAPPORTO DI LAVORO - BENEFICI PREVISTI PER L’INSERIMENTO
AL LAVORO DEI DISABILI - CONDIZIONI DI CUMULABILITA’ CON ALTRE FORME
AGEVOLATIVE - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 82/09
Il
Ministero del Lavoro, con nota del 22
dicembre 2009, rispondendo ad un interpello formulato circa la cumulabilità
dei benefici economici previsti per il contratto di inserimento di cui all’art.
54, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 276/2003 con le agevolazioni di cui all’art.
13 della L. 68/1999, ha precisato quanto segue.
Il
Dicastero, già in altre circostanze, aveva affermato che in presenza dei
requisiti soggettivi e oggettivi e nei limiti previsti dalla normativa vigente,
non vi sono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabili le agevolazioni contributive previste per
l’inserimento al lavoro dei disabili con altri regimi di aiuto, purchè non si
ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e,
successivamente, aveva precisato che i benefici previsti per i contratti
d’inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100%
della contribuzione a carico del datore di lavoro con l’agevolazione
contributiva ex art. 13 della L. 68/1999.
È
noto comunque che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 247/2007
all’art. 13 della L. n. 68/1999, l’incentivo all’assunzione dei disabili non
consiste più in una riduzione contributiva ma in un contributo percentuale del
costo salariale erogato direttamente dalle regioni.
Pertanto,
sarà necessario distinguere i casi di assunzioni di disabili in attuazione
delle convenzioni previste dall’art. 11 della L. n. 68/1999 stipulate entro il
31/12/2007, ai quali si applicherà la somma della riduzione contributiva nel
limite del 100% della contribuzione dovuta come sopra specificato, dalle
assunzioni avvenute successivamente a tale data, per le quali la riduzione
contributiva opererà sulla residua quota di retribuzione ottenuta dallo
scomputo della parte erogata dalle regioni.
Ulteriore
limite alla possibilità di cumulo va rinvenuto nella normativa comunitaria che
prevede che la possibilità di cumulo tra le agevolazioni contributive in
questione e il beneficio ex art. 13 così come modificato dalla L. n. 247/2007
trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di
occupazione.