ICI
- PERTINENZE PRIMA CASA - RIDUZIONE DI ALIQUOTA
(Circ.
Min. Fin. 25/5/99, n. 114/E)
L'aliquota
ICI ridotta, deliberata dai comuni per l'abitazione principale, si estende alle
sue pertinenze (box, cantine, ecc.), anche se non sono accatastate in modo
unitario con un'unica rendita.
Con
tale principio il Ministero delle finanze fa marcia indietro,
"revocando" la propria precedente interpretazione secondo cui, salvo
il caso di accatastamento unitario, l'aliquota ridotta non poteva estendersi
automaticamente alle pertinenze dell'abitazione principale agevolata, nella
considerazione del carattere di realità dell'imposta , che colpisce
distintamente e separatamente ciascuna unità immobiliare, secondo le sue
specifiche caratteristiche catastali (cfr. Circ. n. 318/E del 1995).
A
sostegno della nuova tesi, confortata dal parere del Consiglio di Stato, il
Ministero ha ricordato che, in base al codice civile, salvo diversa
disposizione di legge, alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime
giuridico previsto per la cosa principale (art. 818 c.c.) e che, quindi, è
giustificata l'identità di trattamento fiscale tra l'abitazione principale e
sue pertinenze, che configurano un complesso unitario di beni.
Sempre
con il "conforto" del Consiglio di Stato, il Ministero, ha, quindi,
chiarito che il principio espresso non contrasta con il potere regolamentare
conferito al comune in materia di aliquote ICI.
Resta,
infatti, aperta la possibilità, per la normativa comunale di introdurre una
disciplina di dettaglio per individuare, ad esempio, i tipi e il numero degli
immobili che possono essere ammessi, come pertinenze, ai benefici riservati
alle abitazioni principali.
Infine,
è stato precisato che, comunque, non spettano ulteriori detrazioni d'imposta
per le pertinenze dell'abitazione principale.
L'unico
ammontare della detrazione, peraltro, se non trova totale capienza nell'imposta
dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua,
in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.