INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2010: ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA; LAVORATORI SPEDALIZZATI

 

a) Lavoratori iscritti alla Gestione separata (parasubordinati ed associati in partecipazione)

L’Inps con circolare n. 13/2010, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Finanziaria 2008, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale, per ogni anno, delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre con la circolare in commento l'Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l'anno 2010 ad euro 92.147,00.

Pertanto il quadro definitivo, per l’anno 2010, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:

1)     iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 26,72% (26% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l'anno 2010 ad euro 92.147,00;

2)     pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 17,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l'anno 2010 ad euro 92.147,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45%.

 

b) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2010

L’Inps con circolare n. 2/2010 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2010 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010 sono così determinati:

- euro 649,19 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- euro 1.136,08 mensili per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.

Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2010 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.