INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2010: ALIQUOTA GESTIONE
SEPARATA; LAVORATORI SPEDALIZZATI
a)
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (parasubordinati ed associati in
partecipazione)
L’Inps con circolare n.
13/2010, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a
decorrere dal 1° gennaio 2010.
Pertanto il quadro definitivo, per l’anno 2010, della
contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il
seguente:
1) iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,
per i quali la contribuzione è
fissata nella misura del 26,72% (26%
aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito
imponibile Inps, e fino al raggiungimento del
massimale di reddito pari, per l'anno 2010 ad euro 92.147,00;
2) pensionati o
iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,
per i quali la contribuzione è
fissata nella misura del 17,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito
pari, per l'anno 2010 ad euro 92.147,00.
Circa la ripartizione dell’onere contributivo si
ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e
per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione
in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari
rispettivamente al 55% e al 45%.
b)
Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico -
limiti di reddito mensile anno 2010
L’Inps con circolare n.
2/2010 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2010 ai
fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo
le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere
per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010 sono così determinati:
- euro 649,19 mensili per
il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1.136,08 mensili per due genitori.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini
della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa
disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica
di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.
Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in
luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%,
anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il
ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo
- e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori
ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria
della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme
del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della
vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori,
figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati
limiti. Per l’anno 2010 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla
citata circolare.