INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2010: MINIMALE E MASSIMALE
CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI REDDITO AI FINI DELL’APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA
1%; MATERNITÀ OBBLIGATORIA IMPORTO A CARICO DELLO STATO
L'Inps con
circolare n. 16 del 2 febbraio
a)
Minimali di contribuzione
I limiti giornalieri di retribuzione
imponibile a valere per l'anno 2010 sono così determinati:
- Dirigenti euro 121,15
- Impiegati euro 43,79
- Operai euro 43,79
Il minimale di contribuzione per gli
operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro
6,57.
b) Limite
retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
Come è noto l'art. 3
della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico
dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha
comunicato che tale limite è fissato per l'anno
Si rammenta che ai fini del versamento
del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa
contribuzione aggiuntiva devono essere
riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<ContribuzioneAggiuntiva>,
<Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>,
<ContribAggCorrente>. L’imponibile della
contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>)
è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l'importo della
contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>)
non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento
<Contributo> di <DatiRetributivi>.
c)
Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità
contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto
dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime
obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2010 ad euro 92.147,00.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni
minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS,
nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,
<ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso
nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
d)
Indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato - anno 2010
Per l’anno 2010 l’importo dell’indennità di maternità
obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro
1.916,22.
L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello
Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di
ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n.
3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l'anno 2010 tale limite è fissato in euro
1.916,22.
L’importo dell’indennità di maternità fino al
raggiungimento del predetto importo, a livello
individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>,
<Maternità>, <MatACredito>,
<IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto
importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
e)
Regolarizzazione per il mese di gennaio 2010
Con la circolare in commento l'Istituto
ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso
non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di
gennaio 2010, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare per la
regolarizzazione del mese di gennaio 2010, da effettuarsi
entro il 16 maggio 2010, le imprese:
- calcoleranno le
differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2010
e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così
determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine alla retribuzione
su cui va applicata l’aliquota 1% ai fini pensionistici
l'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire
al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento
<DatiRetributivi>, <Contribuzione
Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>
.