TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRATTAMENTO FISCALE DEI RIFIUTI URBANI
ASSIMILATI
(Min.
Fin. Circ. 21/5/99, n.111, parte II)
Secondo
il Ministero delle finanze, nel caso di rifiuti urbani assimilati, l'esonero
dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico ha luogo solo qualora sia
dimostrato a consuntivo l'avvio al recupero attraverso idonea documentazione,
fermi restando la qualificazione e il regime di rifiuto assimilato, che
continua ad operare nei confronti dei soggetti che non destinano al recupero
tali rifiuti.
Pertanto,
al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti al
recupero, spetta non la detassazione di superfici, ma una riduzione della
misura di tariffa che tenga conto, da una parte, della non proporzionalità dei
costi generali, fissi, collettivi e comuni e, dall'altra, dell'esigenza di
incentivare il riciclo di rifiuti rapportando proporzionalmente la riduzione
all'entità del recupero rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti (cfr.
circ. n. 119/E).
Il
valore massimo del coefficiente di riduzione va, comunque, determinato in modo
che, anche nel caso di documentato recupero totale dei rifiuti assimilati, non
comporti l'esonero integrale del prelievo.
Infine,
essendo stato prorogato fino al 30 giugno 1999 il termine per adeguare al
decreto Ronchi la gestione dei residui tuttora esclusi dal regime dei rifiuti
(compresi i c.d. "mercuriali") tali residui non possono essere
considerati rifiuti (né speciali né suscettibili di assimilazione). Pertanto le
superfici, su cui gli stessi si producono, non possono essere esonerate fino a
tale data dalla TARSU, sempreché l'ente territoriale abbia assimilato agli
urbani i rifiuti prodotti su tali superfici in aggiunta ai residui.