INPS -
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL SETTORE EDILE - STIPULA DI CONTRATTI
PART TIME IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA PREVISIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO -
CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N.6/2010
Con circolare n. 6 del 13 gennaio 2010, che si pubblica in
calce alla presente nota, l’Inps ha fornito chiarimenti circa la disciplina
contributiva applicabile ai contratti di lavoro part time stipulati in
eccedenza rispetto al limite percentuale previsto nel ccnl 18 giugno 2008, con
le relative indicazioni per il personale ispettivo.
L’Istituto previdenziale, premettendo il contenuto della
Finanziaria 2007 (art. 1 - co. 1175), che ha subordinato il riconoscimento dei
benefici economici e normativi al possesso del Durc e al rispetto dei contratti
collettivi stipulati al livello nazionale, territoriale e aziendale, ha approfondito
a tale fine quanto contenuto nel contratto collettivo dell’edilizia in materia
di part time.
A tal proposito si rammenta che nell’art. 78 del ccnl in
parola, le parti sociali hanno inserito clausole inerenti i limiti quantitativi
per il part time, attualmente pari al 3% dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato.
Si rammenta comunque che in deroga a tale limite può essere
assunto a tempo parziale il
personale impiegatizio, il personale operaio non adibito alla
produzione ad esclusione degli autisti, il personale di 4° livello, il
personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, il personale
operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni
del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e
comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di
assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condzioni di
disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Inoltre, il richiamato articolo fa salva la possibilità di
assumere un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a
tempo pieno dipendenti dell’impresa.
Nel caso in cui tale limite sia superato e, pertanto, nel
caso in cui vi sia stata la stipula di contratti part time in violazione delle
prescrizioni contrattuali, l’Inps ha precisato che a tali rapporti dovrà essere
applicata la contribuzione figurativa, come se quel contratto non fosse a tempo
parziale.
Il datore di lavoro dovrà, pertanto, assolvere la
contribuzione su un numero di ore settimanali non inferiori all’orario di
lavoro stabilito dal ccnl (art. 29 L. n. 341/1995).
Sempre con riferimento ai contratti di lavoro part time
stipulati in violazione del limite quantitativo, non sarà possibile godere dei
benefici normativi e contributivi.
Gli organi ispettivi, accertato l’eventuale superamento della
soglia stabilita, dovranno procedere, a partire dal periodo di paga successivo
alla data di detto superamento, al
recupero dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro.
La circolare chiarisce anche che, il limite del 3%, fissato
quale limite percentuale rispetto ai lavoratori occupati a tempo indeterminato,
è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo
l’entrata in vigore del nuovo Ccnl ovvero per le assunzioni di personale con
contratto a tempo parziale avvenute dopo il
18 giugno 2008.
Inps
Roma, 13 gennaio 2010
Circolare n. 6
Oggetto: Mancato
rispetto di accordi e contratti collettivi nel settore edile: disciplina
contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale e attività di vigilanza
nei confronti di aziende edili che utilizzano contratti di lavoro a tempo
parziale.
Sommario:
1. .Premessa.
2. Il c.c.n.l. edilizia industria.
3. Disciplina contributiva dei contratti di lavoro a tempo
parziale nel settore edile: 3.1 quantificazione degli oneri contributivi;
3.2.benefici normativi e contributivi
4. Adempimenti ispettivi.
1. Premessa
Con circolare n. 51 del 18 aprile 2008 è stata illustrata la
portata della disposizione contenuta dall’art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre
2006, n. 296 (Finanziaria 2007), secondo cui “a decorrere dal 1 luglio 2007, i
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Sono stati, in particolare, chiariti nella stessa circolare
sia il concetto di benefici che quello di violazione delle disposizioni
contrattuali rilevanti ai fini dell’applicazione della norma. Inoltre, con
circolare n. 34 del 2008, lo stesso Ministero del lavoro ha fornito specifici
chiarimenti in ordine alle modalità di verifica del requisito del rispetto
degli accordi e contratti collettivi ai fini dell’applicazione della predetta
norma.
2. Il C.C.N.L. Edilizia Industria
Nell’ambito degli indirizzi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto di fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del
settore Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008, disciplina l’istituto del
lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di
contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale nel
settore.
In particolare l’articolo 78 dello stesso contratto, dopo
aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale,
verticale e misto, stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more
dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti
stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per
una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato”.
Dalla formulazione della norma si evince che nella stessa
devono essere ricompresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a
tempo indeterminato.
La stessa norma contrattuale dispone inoltre che:
“Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a
tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell’impresa”.
Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali
comporta che, una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei
lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30
per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore
contratto a tempo
parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione
delle regole contrattuali.
Si precisa al riguardo che il predetto limite del 3% è
riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata
in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time
che a tale data risultino già stipulati.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito
alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale
stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto
collettivo in questione, alla luce delle previsioni normative in premessa
richiamate e si forniscono al personale ispettivo indicazioni operative in
relazione a tale fattispecie.
3. Disciplina contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale
nel settore edile.
3.1 Quantificazione oneri contributivi
Istituto caratteristico in materia di trattamento
previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione
virtuale1, che trova applicazione ove non si verifichi l’impiego del lavoratore
per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione
lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Per l’identificazione di
tali eventi, oltre alle esclusioni tassative2 individuate dall’art. 29 del D.L.
n. 244 del 1995, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341,
si deve fare riferimento a quelle ulteriori previste nel DM 16.12.1996 ed ai
chiarimenti interpretativi dell’Istituto3.
Considerato che, fra le predette esclusioni, non compare il
caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si ritiene, in accordo col
Ministero del lavoro, che l’istituto della contribuzione virtuale debba essere
applicato anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale
tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente
stabilito di cui al paragrafo 2.
Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale
limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta
l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a
tempo parziale.
3.2 Benefici normativi e contributivi
In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 1175
della L. 27 dicembre 2006, n. 296, richiamato in premessa, si precisa che la
stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale di
cui al paragrafo 2 costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di
settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici contributivi con
riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in
violazione del limite predetto.
4. Adempimenti ispettivi
Da quanto fin qui illustrato consegue che, in sede di
accertamento ispettivo, occorre verificare il numero di contratti a tempo
parziale stipulati nella singola impresa dopo l’entrata in vigore della
disposizione contrattuale in esame e verificare che non ecceda i limiti
illustrati al paragrafo 2. Tutto ciò premesso, si ritiene che, qualora il
personale ispettivo, all’esito dell’accertamento, rilevi un superamento della
citata percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time rispetto al
totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, debba procedere al
recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai
lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di
paga successivo alla data del citato superamento.
Ciò
in ottemperanza alle indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro n.
34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo procedimentale, la
verifica da parte del personale ispettivo del mancato rispetto della parte
economica o normativa del contratto collettivo comporterà “l’eventuale recupero
da parte degli Istituti Previdenziali delle somme non versate a titolo di
agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha
osservato le condizioni di legge”.