INPS -
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DESTINATARI PER GLI ANNI 2009 E 2010
DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO
- ISTRUZIONI ISTITUTO - CIRCOLARE N.5/2010
L’Inps con circolare n. 5 del 13 gennaio 2010, che si
pubblica in calce alla presente nota, ha fornito istruzioni per usufruire
dell’incentivo riconosciuto in favore dei datori di lavoro che assumono
lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in
deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o
per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella
disciplina della L. n. 223/91, di cui all’art. 7 ter, co. 7 del D.L. n. 5/09,
convertito con modifiche dalla L. n. 33/09.
La circolare in commento
L’Istituto conferma che l’incentivo in parola non spetta se
l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o
contrattuale, nè se tra il datore di lavoro e l’impresa da cui proviene il
lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari,
oppure rapporti di collegamento o
controllo, fermo restando che in tali casi l’incentivo spetta comunque se l’assunzione
avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta, altresì, nei casi in cui il datore di
lavoro che assume abbia ottenuto il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria a seguito di sospensione per crisi, ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione aziendale, ai sensi dell’art. 1 della L. n.
223/91; abbia in atto sospensione per crisi aziendale, ai sensi dell’art. 19,
co. 1 della L. n. 2/09, oppure abbia effettuato riduzione di personale nei sei
mesi precedenti l’assunzione.
Nei casi citati, però, il beneficio in oggetto viene
riconosciuto se le assunzioni riguardano professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni.
I lavoratori, la cui assunzione consente di beneficiare
dell’incentivo, sono quelli destinatari, negli anni 2009/2010, della cassa
integrazione in deroga, dell’indennità di mobilità in deroga e dei trattamenti
di disoccupazione speciale edile in deroga, così come previsti dall’art. 2, co.
36 della L. n. 203/08.
Nel confermare che l’incentivo non spetta nel caso in cui il
lavoratore sia interessato da una mera riduzione di orario, l’Istituto
previdenziale chiarisce che la misura viene riconosciuta per le assunzioni, sia
a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale,
effettuate dal 12 aprile 2009 ed è condizionata all’esistenza della regolarità
contributiva di cui all’art. 1, commi. 1175 e 1176 della L. n. 296/06.
La misura dell’incentivo che spetta al datore di lavoro che
assume è, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al
trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al
lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% di cui alla L. n. 41/86 e con
esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. La
durata del beneficio, invece, è pari alla durata residua del trattamento in
deroga riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato,
ossia per un periodo inferiore al trattamento, l’incentivo spetta solo per il
periodo inferiore corrispondente alla durata del rapporto di lavoro, alla
scadenza del quale il lavoratore sarà riammesso a beneficiare
dell’ammortizzatore sociale in deroga per il periodo rimanente.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive
eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto, nonchè con le
riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa
vigente.
Inps
Roma, 13/01/2010
Circolare n. 5
Oggetto: Art. 7
ter, co. 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con legge
n. 33 del 9 aprile 2009 – incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari
per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga
Sommario:Ai datori
di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in
deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che
sarebbe spettata al lavoratore. Si illustrano le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di
lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio
1. L’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali in deroga
Con il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10
febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9
aprile 2009 [1]- è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo
economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non
rientranti nella disciplina della l. 223/1991.
Il comma 7 così recita:
“Ai datori di lavoro,
che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della
legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori
destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga,
licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per
intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina
di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall’INPS un incentivo
pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e
con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il
numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale
incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di
lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n.
223. …(omissis) …”
2. Datori di lavoro ammessi all’incentivo
L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai
datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o
indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di
ammortizzatori sociali in deroga.
L’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in
ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume
e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi
dal licenziamento.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
- abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale,
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è
stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione
salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91;
- abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi
dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/2009[2];
- abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi
precedenti l’assunzione.
In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se
l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale.
La fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alla
condizione di regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che siano
destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
Per ammortizzatori sociali in deroga incentivati dalla norma
di cui si tratta si intendono i trattamenti di cassa integrazione in deroga,
l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale
edile in deroga previsti, da ultimo, dall’art. 2, comma 36, della legge n.
203/2008.[3]
L’incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da una
mera riduzione di orario.
4. Tipologia di assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile
2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009; l’incentivo è stato
infatti introdotto in sede di conversione del decreto legge citato.
L’assunzione può essere sia a tempo determinato che
indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore
viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore
sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni
previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere
dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore
sociale riconosciuto per 12 mesi e
assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi;
il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode
di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore
sociale per i restanti 4 mesi).
L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di
lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di
inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente
connesse ad un particolare tipo di contratto.
5. Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al
datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al
reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del
5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione
figurativa; l’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro - per un
periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore;
nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo inferiore alla durata
residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di
rapporto di lavoro - solo per tale periodo inferiore.
L’importo dell’incentivo spettante al datore può essere
fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non
può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al
lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno[4].
L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è
erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive
eventualmente spettanti in forza della normativa vigente[5].
6. Istruzioni relative ai datori di lavoro che operano con il
sistema DM - Emens - Uniemens
6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro
interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego
competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal
decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte
le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
- il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la
dicitura “INPS”;
- il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con la
matricola aziendale, che contraddistingue la posizione contributiva presso cui
il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli obblighi contributivi mediante
il modello DM10. Se - al momento della comunicazione - la matricola non è stata
ancora attribuita dall’Istituto o non sia stata comunque indicata nel modello
Unilav-, il datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo
invio, avvalendosi della procedura di rettifica[6], per integrare la precedente
comunicazione con la matricola originariamente mancante;
- il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.
6.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per
contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il
riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps
una dichiarazione di responsabilità contenente:
- il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare
dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
- il codice comunicazione che identifica in modo univoco
l’unificato lav di assunzione;
- l’attestazione che:
- l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
- tra l’impresa che assume e quella di provenienza del
lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né
intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
- l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la
quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti - il trattamento straordinario di
integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L.
185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per
personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si
richiede l’incentivo;
- l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha
effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione
ha licenziato – per riduzione di personale - lavoratori aventi qualifiche
diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’invio della dichiarazione di responsabilità vale anche come
richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per
la concreta fruizione dell’incentivo.
La dichiarazione di responsabilità dovrà essere inoltrata
esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio disponibile
presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, secondo le indicazioni
contenute in un messaggio di prossima pubblicazione.[7]
L’invio dovrà essere effettuato entro il mese successivo a
quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla
data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di
responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di
pubblicazione.
6.3 Adempimenti a carico delle sedi. Codifica aziende.
Ricevuta la dichiarazione, la Sede competente a gestire la
posizione contributiva dell’azienda:
- verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal
datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni
disponibili;
- verificherà che il lavoratore sia titolare di un
ammortizzatore sociale in deroga, utilizzando l’apposita procedura che verrà
rilasciata prossimamente;
- sempre utilizzando l’apposita procedura di cui sopra,
individuerà l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese, la durata,
l’eventuale Regione su cui dovesse gravare parzialmente l’onere finanziario, il
decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale;
- comunicherà al datore di lavoro che è stato ammesso / non
ammesso alla fruizione dell’incentivo; la comunicazione di non ammissione ne
indicherà i corrispondenti motivi; la comunicazione di ammissione sarà redatta
secondo il fac-simile, che verrà prossimamente pubblicato, insieme alle
istruzioni di composizione del flusso Uniemens.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi
titolo all’incentivo di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge n. 5 del 10
febbraio 2009, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione
“3Q” che assume il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art.
7 ter, co. 7 del decreto legge 5/2009”; il codice autorizzazione dovrà essere
mantenuto per tutto il periodo di spettanza del beneficio.
Qualora al momento dell’ammissione al beneficio ne sia già
decorso il periodo di spettanza, al fine di consentirne comunque all’azienda la
fruizione il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo
di tempo strettamente necessario all’azienda per operare il conguaglio.
Si evidenzia fin d’ora che il possesso dei requisiti di
regolarità contributiva sarà accertato dalla procedura di controllo delle
denunce retributive e contributive con
le modalità previste per la fruizione della generalità dei benefici
contributivi (cosiddetto DURC virtuale).
6.4 Modalità di composizione del flusso Uniemens.
In considerazione della circostanza che, a decorrere dal
periodo di paga gennaio 2010, gli obblighi di denuncia contributiva e
retributiva - finora assolti mediante i distinti modelli DM10 e EMens -
dovranno essere assolti mediante l’unico flusso cosiddetto Uniemens, si fa
riserva di pubblicare le specifiche istruzioni per il conguaglio
dell’incentivo.
… Omissis…
Note:
[1] La legge di conversione è stata pubblicata sulla G.U. n.
85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49.
[2] Tale requisito non è espressamente previsto dall’art 7
ter, ma deriva dall’analogia che intercorre – ai fini dell’incentivo – tra le
ipotesi di sospensione ai sensi della legge 223/1991e le ipotesi di sospensione
ai sensi dell’art 19 del decreto legge citato.
[
3] Il testo attualmente vigente del comma 36 risulta dalle
modifiche da ultimo intervenute per effetto dell’art 7 ter, co. 4, del decreto
legge n. 5 del 10 febbraio 2009, , conv. con modd. con legge n. 33 del 9 aprile
2009; sugli ammortizzatori di cui si tratta vedi anche l’art. 19, commi 8 e 9,
del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni con
legge n. 2 del 28 gennaio 2009.Cfr. la circolare n. 75 del 26 maggio 2009.
[
4] In relazione a questo punto vedasi circ. 252/1992.
[5] A titolo puramente esemplificativo vedasi la riduzione di
cui alla l. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, anche se non titolari della corrispondente indennità; cfr. art. 1 l.
52/98 e successive modifiche e integrazioni.
[
6] La procedura di rettifica, utilizzabile an
che per le integrazioni descritte nel testo, è illustrata nel
documento “Comunicazioni obbligatorie - Modelli e regole”, reperibile presso il
sito del Ministero del lavoro, nella sezione dedicata alle comunicazioni
obbligatorie, all’indirizzo www.lavoro.gov.it/CO/.
[7]
Le istruzioni per l’invio saranno altresì disponibili presso il sito inps,
nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende