LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 - FINANZIARIA 2010 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Sul Supplemento Ordinario n. 243/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Di seguito si fornisce un primo commento in merito alle disposizioni introdotte di interesse per le imprese in materia di lavoro, previdenza e ammortizzatori sociali.

Si fa riserva di tornare sugli argomenti esaminati in seguito a istruzioni che dovessero essere emanate dagli Enti competenti.

 

Indennita’ “una tantum”, nei casi di fine lavoro, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (comma 130)

La disposizione in oggetto sostituisce il comma 2 dell’art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilendo che, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, viene riconosciuta una somma liquidata in unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva nella Gestione separata istituita presso l’I, con esclusione dei titolari di reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tale somma può essere riconosciuta qualora i soggetti in parola soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

- operino in regime di monocommittenza;

- abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 e non inferiore a 5.000 euro;

- con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la suddetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;

- risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

- risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti al 31 dicembre 2009 per i soggetti che abbiano maturato il diritto entro tale data.

 

 

Indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 131)

Viene disposto che, in via sperimentale per l’anno 2010, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, si computano anche i periodi svolti in via esclusiva nel biennio precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Regio D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, per aver diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, l’assicurato deve far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

 

Contribuzione figurativa integrativa a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (commi 132 e133)

In via sperimentale per l’anno 2010, a favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, a norma della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, i quali abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Detta contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi della disposizione sopra richiamata.

Il beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2010.

Le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi in oggetto verranno disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Incentivi per i datori di lavoro che assumano soggetti beneficiari dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (commi 134-135)

In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2 e dall’art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumano soggetti con almeno cinquanta anni di età, beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

A norma dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato). L’art. 25, comma 9, della stessa legge prevede, inoltre, che l’aliquota apprendisti trovi applicazione, per i primi diciotto mesi, anche in riferimento ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene inoltre stabilito che, per chi assume lavoratori in mobilità ovvero beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, la suddetta riduzione contributiva è prolungata sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

L’incentivo di cui trattasi è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010.

Le modalità di attuazione della norma verranno disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991 (comma 136)

Secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 10-bis, del D.L. n. 185/2008, ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge n. 223/1991 può essere erogato, in caso di licenziamento, un trattamento equivalente alla predetta indennità, nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Ai medesimi lavoratori, la disciplina in materia di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1, del Regio D.L. n. 636/1939, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi indicati dall’art. 1, comma 25, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Cfr. la nostra circolare n. 76 su “l’Informazione” n. 5 del 1°.2.2008).

L’art. 2 della Legge finanziaria in esame, al comma 136, proroga, per l’anno 2010, le disposizioni sopra richiamate, stabilendo che il trattamento equivalente all’indennità di mobilità può essere corrisposto ai lavoratori in questione anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Iscrizione nelle liste di mobilita’ dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende anche con meno di 15 dipendenti (comma 136)

L’art. 19, comma 13, del D.L. n. 185/2008 aveva stabilito la proroga sino al 31 dicembre 2009 del termine utile per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese che occupino anche meno di quindici dipendenti. Per il finanziamento delle agevolazioni contributive a favore delle aziende che assumano detti lavoratori, la citata norma aveva previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro per l’anno 2009. La suddetta disposizione viene ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2010.

 

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della legge n. 863/1984 (comma 136)

E’ prorogata, per l’anno 2010, la possibilità di fruire degli incentivi previsti a favore delle imprese che stipulino contratti di solidarietà al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale 6. Tale norma riguarda le imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale in caso di cessazione di attivita’ (comma 136)

Viene prorogata, per l’anno 2010, la disposizione contenuta nell’art. 19, comma 15, del Decreto- Legge n. 185/2008, che ha disposto il rifinanziamento delle proroghe sino a dodici mesi della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi aziendale nei casi di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, ovvero di uno o più stabilimenti (o parti di essi), ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla Legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel testo modificato dall’art. 1, comma 20, della Legge 26 febbraio 2006, n. 51.

 

Cassa integrazione guadagni, mobilita’ e disoccupazione speciale in deroga (commi 138-139)

L’art. 2 della nuova Legge finanziaria, al comma 138, stabilisce che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l’anno 2010 e nel limite delle risorse finanziarie indicate nel comma 140 dello stesso articolo (v. la nota 5), il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate, per l’anno 2010, alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può altresì disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell’art. 2, comma 36, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell’art. 19, comma 9, del D.L. n. 185/2008. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive.

Nelle ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati soltanto nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla competente Regione.

Il comma 139 estende ai lavoratori destinatari della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, i requisiti indicati dall’art. 8, comma 3, della Legge 20 maggio 1988, n. 160, per l’accesso alla integrazione salariale straordinaria (anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento) e dall’art. 16, comma 1, della Legge n. 223/1991, per l’ammissione alla mobilità (anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni sul lavoro).

Ai fini del calcolo del requisito previsto dal citato art. 16, comma 1, della Legge n. 223/1991, sono considerate valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata dell’INPS (con esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), in favore dei soggetti che abbiano conseguito, in regime di mono committenza, un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito alle predette mensilità.

 

Comunicazioni dell’inps al ministero del lavoro dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito (comma 141, lett. A)

Allo scopo di favorire il reinserimento al lavoro, l’INPS comunica al Ministero del Lavoro, per la successiva pubblicazione nella “Borsa comune nazionale del lavoro” di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 276/2003, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito, in relazione ai quali la vigente normativa preveda, a favore dei datori di lavoro, incentivi all’assunzione, ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l’obbligo di accettare un’offerta formativa o un’offerta di lavoro congruo.

 

Fondi interprofessionali per la formazione continua (comma 141, lett. B)

Il comma 141, lett. b), dell’art. 2 della legge in commento:

a) al punto 1) conferma, per l’anno 2010, la disposizione introdotta dall’art. 19, comma 7, del D.L. n. 185/2008. Secondo quanto stabilito da tale articolo, i Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed i Fondi bilaterali costituiti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, a norma dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 276/2003, possono destinare interventi, anche in deroga alla vigente disciplina, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori (compresi gli apprendisti ed i lavoratori a progetto) a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

b) al punto 2) stabilisce, inoltre, che:

- nel caso di proroga dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla vigente normativa, i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti iscritti ai medesimi Fondi;

- nell’ipotesi di indennità di mobilità in deroga alla vigente normativa concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai suddetti Fondi interprofessionali, il concorso finanziario di questi ultimi può essere previsto, nell’ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga;

- i Fondi interprofessionali per la formazione continua ed i Fondi di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 276/2003 possono accedere alla banca dati prevista dall’art. 19, comma 4, del D.L. n. 185/2008, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni.

 

Modifiche alla disciplina normativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio (comma 148)

Il lavoro occasionale ed accessorio, previsto e disciplinato dagli articoli 70-74 del Decreto Legislativo n. 276/2003, è stato interessato da una serie di ampliamenti sia di natura oggettiva che soggettiva. In particolare, per effetto delle novità introdotte dall’art. 2, comma 148 della legge in commento, è ora prevista la possibilità di rendere le prestazioni di lavoro accessorio, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo:

- ed in qualunque periodo dell’anno, da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università (resta ferma la previgente possibilità, per gli stessi soggetti, di rendere prestazioni di lavoro accessorio il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici);

- da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale (previsione sperimentale per l’anno 2010);

- da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro (in questo caso è stata prorogata per l’anno 2010 la previsione sperimentale già contenuta nell’art. 70, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 276/2003).

 

Incentivo per i datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennita’ di disoccupazione ordinaria e dell’indennita’ di disoccupazione speciale (comma 151)

In via sperimentale per l’anno 2010 e nel limite di 12 milioni di euro, viene previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, qualora non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, una riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 223/1991.

Tale incentivo viene concesso dall’Inps ed è pari all’indennità cui il lavoratore ha diritto, nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di prestazione di sostegno al reddito non erogate.

Inoltre tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle predette risorse finanziarie, mediante conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

La norma in esame richiama l’art. 8, comma 4-bis, della Legge n. 223/1991, ai sensi del quale il diritto ai benefici economici per l’assunzione dei lavoratori in mobilità è escluso con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività, che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli della impresa che assume, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni verranno definite con apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto il Ministero dell’Economia e delle Finanze