ORARIO DI LAVORO - D.LGS. N. 66/03 - MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RIPOSO SETTIMANALI - REGIME SANZIONATORIO -
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA n. 19428/2009

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la nota protocollo n. 19428/09 reperibile sul sito del Collegio in callce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti relativi  ai criteri di calcolo della sanzione per omessa fruizione del riposo settimanale.

La nota in parola, nel richiamare l’art. 9 del D.Lgs. n. 66/03 così come modificato dalla L. n. 133/08, ha ricordato che ‘‘il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del citato decreto”.

Tale periodo deve essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; ciò sta a significare che il lavoratore, salvo deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, ha diritto a due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell’arco temporale di quattordici giorni, fermo restando che lo stesso riposo settimanale può essere usufruito in un giorno diverso dalla domenica.

Si rinvia in proposito a quanto previsto dall’art. 7 del ccnl 18 giugno 2008.

L’organo ispettivo, pertanto, deve verificare il rispetto delle suddette disposizioni partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale usufruito dal lavoratore e controllare, effettuando una indagine a ritroso per il periodo oggetto di verifica, se nei tredici giorni antecedenti lo stesso lavoratore abbia goduto di almeno un altro giorno di riposo.

Con riferimento all’aspetto sanzionatorio, il Dicastero ricorda che la violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66/03 e successive modificazioni è punita con una sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione e per ciascun periodo a cui si riferisce la violazione che, di norma, non è superiore a quattro mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi che possono elevarlo a sei mesi oppure a 12 mesi.

Il Dicastero a tal proposito fornisce un esempio di valutazione dei periodi di riposo che dii seguito si riassume.

1) Il periodo di cui all’art. 4, co. 2 e 3, del D.Lgs n. 66/03 oggetto di accertamento è stato individuato in gennaio-aprile 2009;

2) Nell’ambito di tale periodo il personale ispettivo, provvederà, partendo dall’ultimo giorno di riposo fruito(ad es. domenica 26 aprile), a verificare se nei 13 giorni precedenti il lavoratore ha goduto di almeno un ulteriore giorno di riposo, la medesima procedura potrà essere effettuata partendo da qualsiasi giorno di riposo  fruito nell’ambito del periodo di riferimento;

3) Verificata la violazione della norma o più violazioni della norma con riferimento al medesimo lavoratore, la sanzione sarà sempre una sola (da euro 130 a euro 780), solo qualora i lavoratori interessati dalla violazione siano più di uno – sempre nell’ambito dello stesso periodo di riferimento – si procederà alla contestazione/ notificazione di più violazioni (ferma restando l’applicazione dell’art.8, co. 1, della L.n.689/81 secondo quanto chiarito con risposta ad interpello n.76/09).

A seguito di tale esempio la nota conclude precisando che una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel periodo di riferimento oggetto di accertamento, danno comunque luogo ad una sola sanzione.