ORARIO
DI LAVORO - D.LGS. N. 66/03 - MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RIPOSO SETTIMANALI
- REGIME SANZIONATORIO -
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - NOTA n. 19428/2009
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la nota
protocollo n. 19428/09 reperibile sul sito del Collegio in callce alla
presente, ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai criteri di calcolo della sanzione per
omessa fruizione del riposo settimanale.
La nota in parola, nel richiamare l’art. 9 del D.Lgs. n.
66/03 così come modificato dalla L. n. 133/08, ha ricordato che ‘‘il lavoratore
ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore
di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del citato decreto”.
Tale periodo deve essere calcolato come media in un periodo
non superiore a 14 giorni; ciò sta a significare che il lavoratore, salvo
deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, ha diritto
a due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell’arco temporale di
quattordici giorni, fermo restando che lo stesso riposo settimanale può essere
usufruito in un giorno diverso dalla domenica.
Si rinvia in proposito a quanto previsto dall’art. 7 del ccnl
18 giugno 2008.
L’organo ispettivo, pertanto, deve verificare il rispetto
delle suddette disposizioni partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale
usufruito dal lavoratore e controllare, effettuando una indagine a ritroso per
il periodo oggetto di verifica, se nei tredici giorni antecedenti lo stesso
lavoratore abbia goduto di almeno un altro giorno di riposo.
Con riferimento all’aspetto sanzionatorio, il Dicastero
ricorda che la violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del
D.Lgs. n. 66/03 e successive modificazioni è punita con una sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore interessato dalla
violazione e per ciascun periodo a cui si riferisce la violazione che, di
norma, non è superiore a quattro mesi, salvo diversa previsione dei contratti
collettivi che possono elevarlo a sei mesi oppure a 12 mesi.
Il Dicastero a tal proposito fornisce un esempio di
valutazione dei periodi di riposo che dii seguito si riassume.
1) Il periodo di cui all’art. 4, co. 2 e 3, del D.Lgs n.
66/03 oggetto di accertamento è stato individuato in gennaio-aprile 2009;
2) Nell’ambito di tale periodo il personale ispettivo,
provvederà, partendo dall’ultimo giorno di riposo fruito(ad es. domenica 26
aprile), a verificare se nei 13 giorni precedenti il lavoratore ha goduto di
almeno un ulteriore giorno di riposo, la medesima procedura potrà essere
effettuata partendo da qualsiasi giorno di riposo fruito nell’ambito del periodo di
riferimento;
3) Verificata la violazione della norma o più violazioni
della norma con riferimento al medesimo lavoratore, la sanzione sarà sempre una
sola (da euro 130 a euro 780), solo qualora i lavoratori interessati dalla
violazione siano più di uno – sempre nell’ambito dello stesso periodo di
riferimento – si procederà alla contestazione/ notificazione di più violazioni
(ferma restando l’applicazione dell’art.8, co. 1, della L.n.689/81 secondo
quanto chiarito con risposta ad interpello n.76/09).
A seguito di tale esempio la nota conclude precisando che una
pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel
periodo di riferimento oggetto di accertamento, danno comunque luogo ad una
sola sanzione.