SICUREZZA
SUL LAVORO - D.LGS. N. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE - QUESITI FREQUENTI -
SEZIONE DEDICATA SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO
Sul sito del Ministero del Lavoro, all’indirizzo
www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/FAQ/default sono riportate alcuni
quesiti frequenti - FAQ (Frequently Asked Question)- riferite al D. Lgs. n.
81/08 e relative modifiche e integrazioni successive.
I chiarimenti in parola riguardando in gran parte il Titolo I
del Decreto suddetto.
A tal proposito, di recente pubblicazione è la nota
riguardante la valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti di appalto o
d’opera o di somministrazione. Il chiarimento, che si riferisce
all’applicazione dell’art. 26, richiamando per il solo settore edile le
modalità di valutazione secondo l’allegato XVII, è volto a rimarcare l’obbligo
dei datori di lavoro di valutare l’idoneità dell’impresa allo svolgimento
dell’attività commissionata, mediante una verifica non solo formale, ma seria e
sostanziale, in ordine al possesso delle capacità professionali e della
esperienza di coloro che dovranno operare in azienda, nell’unità produttiva o
nel ciclo produttivo della medesima.
In riferimento al Titolo IV il Ministero scrive una nota per
fornire dettagli circa la nomina del responsabile dei lavori da parte del
committente, laddove il committente intenda avvalersi di tale facoltà. La
nomina deve avvenire mediante incarico formale in cui, ai fini dell’operatività
dell’esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati con
chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei
lavori; affinchè operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori
dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale
incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un
atto scritto, che precisi la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti
affidati.
Il Ministero chiarisce che l’incarico del committente al
responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di
funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008, e
non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra
tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i
requisiti soggettivi e oggettivi di validità (omissis).
Si riporta di seguito l’estratto di interesse della suddetta
nota ministeriale.
……omissis….
Secondo quali criteri avviene la nomina del Responsabile dei
lavori nel cantiere?
A parere dello scrivente occorre tener presente che, in base
all’art. 89 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, la figura del responsabile
dei lavori nel cantiere è quella di un soggetto solo eventualmente presente nel
cantiere, essendo il committente – così come affermato, otre che dal dato
normativo, anche da numerose pronunce giurisprudenziali - il perno attorno al
quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità, da cui
può essere esonerato soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei
limiti dell’incarico a questi conferito, così come specificato dall’art. 93,
comma 1, “Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”, ai
sensi del quale “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al
responsabile dei lavori”.
Ciò che si evince con certezza dal combinato disposto dei
citati articoli 89, c.1, lett. c) e 93, c.1 è la necessità del conferimento di
un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle
responsabilità del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che
il committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinché operi,
pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione
e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere
necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che
precisi la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati.
Non specificando ulteriormente il legislatore la forma e le
modalità di conferimento di detto incarico, sembra opportuno in primo luogo
distinguere tale istituto dalla delega di funzioni da parte del datore di
lavoro di cui all’art. 16 del medesimo testo normativo.
Infatti, sebbene l’istituto di cui sopra sia stato delineato
dal legislatore tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di
delega di compiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui costituisce
pertanto una trasfusione nel diritto positivo, non appare tuttavia possibile,
alla luce dei complementari principi di tassatività della fattispecie penale e
di certezza del diritto, applicare la disciplina che ne deriva - in mancanza di
un espresso riferimento normativo in tal senso - al caso, diverso e distinto,
del conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del
committente, stante la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi
datoriali a quello degli obblighi del committente.
Pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la norma
di cui al citato art. 16, occorre inquadrare la questione nel più generale
contesto della delega di funzioni in materia presidiata da sanzioni penali,
nozione di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ricorre ogni qual
volta il titolare originario di una posizione di garanzia, con atto formale,
attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni, adempiendo così ai suoi
doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.
Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la
delega di funzioni, - nel cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di
responsabile dei lavori, - ai fini della propria validità deve presentare
determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di validità, che si possono
sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella specificazione
puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti come
visto dal combinato disposto degli artt. 89, c.1, lettera c) e 93, nella
tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi,
nella certezza della sua provenienza, nell’attribuzione di autonomi poteri
deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità
economica e di mezzi materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un
soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata.
Stante quanto sopra, si ritiene, conclusivamente, che
l’incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo
pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro
di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare
necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito
della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e
oggettivi di validità, così come sopra delineati.