AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO (55%) - NON CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI
(R.M. n.3/E
del 26/1/10)
La
detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non
è cumulabile con eventuali contributi riconosciuti, per gli stessi interventi,
dall’Unione Europea, dalle Regioni o da enti locali. Queste le precisazioni
contenute nelle Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 gennaio
2010.
La
detrazione del 55% (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), attualmente
applicabile fino al periodo d’imposta 2010[1], secondo quanto originariamente
previsto dall’art.10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, risultava compatibile
con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni[2], per i
medesimi interventi, ed incompatibile con incentivi statali (quali, ad esempio,
la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie).
Successivamente
è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115[3] che prevede
espressamente, dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità tra gli incentivi di
ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica
con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali[4].
In merito,
ricorda la R.M. n.3/E/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico,
istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza
energetica, ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile a
strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di
conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i
medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
Il medesimo
dicastero ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi
comunitari, regionali o locali”, contenuta nella richiamata normativa, è
riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma
diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi[5].
Pertanto,
alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti ministeriali riportati,
il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per
interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell’oggetto
dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione
ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
In
conclusione, lo sconto fiscale del 55% sugli interventi edilizi per il
risparmio energetico rientra tra gli strumenti statali di incentivazione
dell’efficienza energetica e, per questo, non può sommarsi ad altri incentivi riconosciuti
per gli stessi interventi dagli enti territoriali. Ancora una volta il
chiarimento amministrativo arriva in ritardo e non prevede alcuna forma di
tutela del legittimo affidamento per quei contribuenti che, per le spese
sostenute nel 2009, confidavano nel cumulo tra la detrazione del 55% per gli
interventi di riqualificazione energetica ed eventuali contributi (es.
regionali o comunali) finanziari, stante l’espressa incompatibilità con
agevolazioni previste dallo Stato per le medesime tipologie di intervento.
Resta
comunque ferma la possibilità di fruire della detrazione del 55% per la parte
delle spese eccedenti l’eventuale contributo ricevuto.
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[1] Cfr. le
modalità attuative stabilite dal Decreto di attuazione 19 febbraio 2007,
emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in
materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27
dicembre, n.296”.
[2] Con la
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 31 maggio 2007, è stato
chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di
Regioni ed enti locali, comporta l’applicazione dell’art.17, comma 1, lett. n
bis), del DPR n. 917/1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo
di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di
imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.
[3] Tale
provvedimento reca l’ “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.
[4] Decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Art. 6.
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di
efficienza energetica
(Omissis)
3.A
decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura
attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono
cumulabili con ulteriori contributi comunitari,regionali o locali, fatta salva
la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (Decreti del Ministero delle
Attività Produttive 20 luglio 2004) e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4.Gli
incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata,
per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli
investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti
dall’Agenzia di cui all’articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le
modalità per il controllo dell’adempimento delle disposizioni di cui al
presente comma.
(Omissis)
[5]I
contributi dell’Ue, delle Regioni o degli enti pubblici locali vengono erogati
sottoforma di finanziamenti agevolati, anche a tasso zero, ovvero di contributi
in conto interessi, diretti a ridurre gli interessi passivi sui mutui per
interventi di risparmio energetico, o a titolo di garanzia degli stessi
finanziamenti bancari.