PRIMA CASA - ACQUISTO DI
PERTINENZA ISOLATA DAL FABBRICATO - CHIARIMENTI
(Commissione
tributaria provinciale Reggio Emilia, sez. I, sentenza 18/1/10, n. 15)
Per il
fabbricato accatastato C/2 e dichiarato, nell’atto di compravendita, come
adibito a pertinenza dell’abitazione principale, l’acquirente fruisce
dell’agevolazione prima casa prevista ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale.
Lo ha
stabilito la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che, nella
sentenza del 18 gennaio 2010, ha esaminato i requisiti richiesti dalla legge
per l’agevolazione c.d. prima casa e per la determinazione del rapporto
pertinenziale.
Nello
specifico, nel disattendere le ragioni dell’Ufficio, che contestava la
sussistenza di quel vincolo pertinenziale che deve legare l’immobile all’abitazione
principale, la Commissione ha ricordato che due sono i requisiti per la
determinazione di tale vincolo:
•la
destinazione durevole al servizio o all’ornamento (elemento oggettivo);
•la volontà
del titolare del diritto reale sulla cosa principale (elemento soggettivo).
Non è invece
necessario che i due immobili siano contigui: il concetto di pertinenza,
prosegue la CTP di Reggio Emilia, va rapportato all’effettiva e concreta
volontà e può essere inteso in senso assai lato; la circostanza che due immobili
siano isolati e staccati è priva di rilievo al fine di escludere che uno di
essi costituisca pertinenza dell’altra, non occorrendo per la sussistenza del
rapporto pertinenziale che le due cose siano fisicamente connesse o adiacenti,
essendo invece decisiva soltanto la destinazione dell’una al servizio
dell’altra.
Poiché, ai
sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 131/1986, le pertinenze (tra le quali rientrano
le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6, C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto
dell’acquisto agevolato) sono soggette alla disciplina prevista per il bene al
cui servizio od ornamento sono destinate, è ovvia l’applicazione alle stesse
pertinenze del medesimo regime fiscale previsto per la «prima casa».