APPROVAZIONE DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE RECANTE
“NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”
Il Consiglio
Regionale ha approvato il 26 gennaio scorso il PDL 417 “Norme in materia
Valutazione di Impatto Ambientale” che recepisce quanto dettato dal D.Lgs.
4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006
recante norme in materia ambientale”, sostituendo integralmente l’attuale
normativa (LR 20/99).
La nuova
legge entra nel merito delle discrezionalità lasciate alle singole Regioni dal
legislatore statale, fatti salvi i vari principi sui quali si regge il Decreto
Legislativo, con particolare riferimento al recepimento delle Direttive
comunitarie in materia.
A tal
proposito tutta la parte procedurale, già ampiamente normata dal Decreto
Legislativo, viene affrontata e risolta rimandando ad un Regolamento attuativo
di competenza della Giunta Regionale che deve essere approvato entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente Legge.
Per
identificare le Autorità competenti è stato tenuto conto del principio secondo
cui “chi autorizza il progetto svolge anche le relative procedure di
valutazione ambientale”. Principio suffragato dalla normativa statale, al quale
si affianca, per determinate categorie progettuali, un ulteriore trasferimento
di competenze alle Province e Comuni in quanto Autorità più vicine al
territorio ove si prevede di realizzare il progetto. Gli allegati A, B e C
della Legge individuano, a riguardo, le Autorità competenti ad esperire le procedure
di VIA (da svolgersi sul progetto definitivo) e di Verifica di assoggettabilità
a VIA (da svolgersi sul progetto preliminare). Tale passaggio di competenze
dovrà avvenire entro 60 o 180 giorni (a seconda della tipologia di progetto)
dall’entrata in vigore del Regolamento sopraccitato.
Per il
migliore coordinamento e la semplificazione degli iter
approvativi/autorizzatori di progetti sottoposti a procedura di VIA, l’Autorità
competente può attivare la Conferenza di Servizi.
Qualora la
procedura di VIA dia esito positivo, la decisione finale di compatibilità
ambientale dovrà includere, oltre alla tempistica per il rilascio di tali atti
approvativi/autorizzatori, anche le azioni che il proponente deve svolgere
circa:
-
l’attuazione del monitoraggio;
- l’istituzione
di un osservatorio permanente per particolari situazioni
ambientali-territoriali;
- le
modalità di pubblicazione dei risultati su sito web.
La Regione,
attraverso l’istituzione di una Commissione istruttoria regionale per la VIA,
si assicura il supporto tecnico-scientifico per le varie fasi dell’iter, gli
altri Enti competenti potranno invece avvalersi del contributo di ARPA per la
sola attività di monitoraggio.
Un aspetto
importante per il settore riguarda la possibilità per l’Autorità procedente in
materia di VAS, di individuare i progetti di cui all’allegato B che ritiene di
valutare in modo coordinato per individuarne gli impatti cumulativi; in tal
caso la procedura di assoggettabilità a VIA è effettuata in sede di VAS.
Uno
specifico articolo della normativa (art.15) e’ dedicato, infine, alle
‘‘disposizione per i progetti EXPO Milano 2015’’, secondo cui la decisione
finale circa le opere essenziali per la realizzazione dell’evento (indicate
nell’allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008) non di competenza dello Stato, dovrà
essere comunicata con Deliberazione della Giunta regionale nell’ambito della
Conferenza di servizi, costituendo altresì, ai fini della formalizzazione
dell’intesa Stato-Regione, espressione del parere regionale circa la loro localizzazione.
Riguardo gli
oneri istruttori, si fa invece presente che è prevista una somma pari allo 0,5
per mille del valore complessivo delle opere da realizzare sia per la Verifica
di assoggettabilità che per la Consultazione preliminare (facoltativa), che, qualora il progetto ricada in procedura di
VIA, verrà scomputata dalla somma spettante all’Ente competente, pari all’1 per
mille del valore complessivo delle opere.
Si informa,
infine, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, la Giunta
regionale dovrà approvare i Criteri concenti le modalità di monitoraggio degli
effetti ambientali, la definizione delle sanzioni e le modalità di integrazione
delle procedure di VIA e VAS.
Segue elenco
sintetico delle Autorità competenti sui progetti di maggiore interesse per la
categoria:
Procedura di
VIA:
- Cave e
torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata
superiore a 20 ettari., autorizzate ai sensi degli artt. 38 e 39 della l.r.
14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave. E’ competente la
Regione.
- Cave e
torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un’area interessata
superiore a 20 ettari .previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave. E’
competente la Provincia
- Bacini
idrici, per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini
assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, con commercializzazione
del materiale estratto per un volume superiore a 500.000 m3. E’ competente la Regione.
Procedura di
Verifica di assoggettabilità a VIA:
- Progetti
di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata
superiore ai 40 ettari. E’ competente la Regione.
- Progetti
di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici
superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come
definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti
che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano
consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10
della l.r. 12/2005. E’ competente la Regione.
-
Costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali aventi le
dimensioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera f) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonchè nelle
seguenti zone:
1. zone di
importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di
vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;
2. territori con produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del d.lgs. 18 maggio
2001, n. 228.
E’
competente la Regione.
- Costruzione
di grandi strutture di vendita e centri commerciali, di cui al d.lgs. 114/1998,
con superfici di vendita superiori a 15.000 metri quadrati. E’ competente la
Regione.
- Parcheggi
di uso pubblico previsti nei progetti di grandi strutture di vendita e centri
commerciali con superfici di vendita superiori a 15.000 metri quadrati. E’
competente la Regione.
- Parcheggi
di uso pubblico con capacità superiore a 500 posti auto. E’ competente il Comune
- Villaggi
turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed
esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a
25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli
ricadenti all’interno dei centri abitati. E’ competente la Regione.
- Cave e
torbiere ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 14/1998 non
contemplate nei piani provinciali delle cave. E’ competente la Regione.
- Cave e
torbiere previste dai rispettivi piani provinciali delle cave. E’ competente la
Provincia.
La Legge
Regionale sarà messa a disposizione sul sito internet del Collegio
www.ancebrescia.it appena verrà
pubblicata sul BURL.