IN VIGORE IL NUOVO PROCEDIMENTO DI RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DAL 1° GENNAIO 2010
Dal 1°
gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del decreto
legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali) e viene così a decadere il
regime transitorio più volte prorogato negli ultimi anni anche su richiesta
dell’ANCE.
La procedura
ordinaria prevista dall’art. 146 del D. Lgs 42/04, di competenza regionale (salva
delega ad altro ente pubblico), è caratterizzata dall’intervento della
Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio
di un parere entro un termine perentorio. Il parere del Sovrintendente ha
natura vincolante per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi
del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).
Con il nuovo
regime:
- l’autorità
competente entro 40 gg dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere
della commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla
sovrintendenza;
- la
sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento dovrà emanare il parere
vincolante. Se la sovrintendenza non esprime il proprio parere si procederà, ma
a discrezione dell’amministrazione, alla convocazione della conferenza dei
servizi (che si dovrà concludere entro 15 gg);
- l’autorità
competente, in caso di parere favorevole, rilascerà l’autorizzazione
paesaggistica; in caso di parere negativo emana il preavviso di diniego. Il
termine è di 20 gg;
- l’autorità competente procederà al rilascio
dell’autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento
della pratica da parte della sovrintendenza.
La durata
massima del procedimento è di 105 gg, salvo che non si debba convocare la
conferenza dei servizi nel qual caso sarà di 120 gg. .
Peraltro si evidenzia che la nuova
disciplina trova applicazione anche ai procedimenti che alla data del 31
dicembre 2009 non si sono ancora conclusi con l’emanazione dell`autorizzazione.