RIEPILOGO
DELLA DISCIPLINA INERENTE LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
A.T.I.
E ALTRE FORME DI COMPARTECIPAZIONE.
Nel
nostro ordinamento si assiste alla presenza di una pluralità di forme
associative più o meno complesse, tutte finalizzate alla realizzazione di uno
scopo comune. La forma senza dubbio più diffusa è la società commerciale, dove
lo scopo comune ai soci è quello di ripartire gli utili (e le perdite)
derivanti dall'esercizio di un'attività economica; essa può assumere una delle
tipologie previste dal codice civile, ognuna delle quali prevede un differente
regime di responsabilità, nonché una diversa forma di organizzazione. Se il
fine perseguito è di tipo mutualistico, ossia quello di acquisire beni,
servizi, o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si
otterrebbero presentandosi singolarmente sul mercato, allora si è in presenza
di società cooperative o di mutue assicuratrici. In queste ultime in
particolare lo scopo è quello di ripartire determinati rischi tra i soci
assicurati, avvalendosi di un fondo appositamente creato. Con legge del 1991 n.
381 sono state create le cooperative sociali il cui scopo è "di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini".
Con
il consorzio, invece, lo scopo è quello di creare "un'organizzazione
comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese"; esso può avere semplicemente attività interna, o essere titolare
di diritti e obblighi nei confronti dei terzi. Lo scopo consortile può essere
perseguito anche da società create nelle forme previste per le società
commerciali, in tal caso si è in presenza delle società consortili regolate all'art. 2615 ter del codice civile.
Rispetto a tutte queste tipologie le associazioni temporanee sono senza dubbio
più flessibili, in quanto presentano il vantaggio di non vincolare tra loro le
imprese partecipanti, se non per il periodo di durata del singolo appalto;
infatti, una volta terminata l'esecuzione del contratto, si esauriscono anche i
diritti e gli obblighi tra le associate. In tutte le altre forme sopra esposte
il motivo della coesione tra i partecipanti non è dato da un'occasionale
contratto, ma da tutta una serie di attività ben più complesse, che comportano
anche un tempo medio di esistenza del vincolo più lungo. Altra caratteristica
importante è che nel corso di esecuzione dell'appalto, le imprese riunite in
A.T.I. conservano la loro autonomia fiscale e gestionale.
Questa
prerogativa non è riscontrabile invece nelle altre forme associative, dove il
raggruppamento diventa il soggetto di riferimento nei confronti dei terzi, e
agisce assumendo situazioni giuridiche proprie; principio questo ancora più evidente
quando si è in presenza di società con personalità giuridica.
SOGGETTI
AMMESSI A RIUNIRSI IN A.T.I.
L'art.
10 comma 1 lettera d) della legge 109/94 prevede la partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici di associazioni temporanee di
imprese costituite tra:
·
imprese individuali, anche artigiane,
·
società commerciali,
·
società cooperative,
·
consorzi di cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422,
·
consorzi tra imprese artigiane, costituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985,
n. 443,
·
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'art. 2615 ter del codice civile, secondo le disposizioni di cui all'art.
12 della medesima legge 109/94 la cui esistenza è legata all'emanazione del
regolamento di attuazione ed esecuzione della legge Merloni.
In
merito ai consorzi di cooperative o tra imprese artigiane, prima dell'entrata
in vigore della legge 109/94 il problema della loro ammissibilità non era del
tutto pacifico; la giurisprudenza però aveva già in precedenza ripiegato verso
una soluzione in senso positivo (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 marzo 1993,
n. 93).
La
norma in esame non fa alcun riferimento riguardo alla composizione del capitale
delle imprese che si riuniscono, per cui si può ritenere ammessa la
partecipazione in associazioni temporanee anche di imprese che hanno un
capitale totalmente o prevalentemente pubblico, ciò in virtù del fatto che esse
costituiscono un soggetto giuridico a sé stante. La giurisprudenza,
nell'affermare ciò, aggiunge che tali imprese possono addirittura partecipare a
gare indette dall'amministrazione cui esse appartengono, naturalmente a
condizione che non si presentino vizi durante lo svolgimento della procedura
d'appalto (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 17/1/1991, n. 6). In passato ai
consorzi era preclusa addirittura la possibilità di partecipare alle gare
d'appalto per il fatto che, in virtù dell'art. 15 della legge n. 57 del 1962,
l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori era consentita ai soli consorzi
di cooperative o di imprese artigiane, e non a quelli di imprese. L'intervento del legislatore ha posto fine a
questo divieto, infatti, l'art. 6 della legge 17 febbraio 1987 n. 80 stabilisce che "i consorzi di imprese
sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o
di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti
temporanei di imprese", anche se non ha disposto la possibilità di
iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori. Si ammette quindi che il
consorzio di imprese si avvalga delle iscrizioni possedute dalle singole
imprese consorziate.
Bisogna
infine precisare che le imprese possono partecipare in associazione temporanea
anche se il bando nulla prevede in merito a tale possibilità; pertanto la
mancata indicazione del bando non dà alcuna possibilità alla stazione
appaltante di escludere dalla gara un'A.T.I.
DEFINIZIONE
E TIPOLOGIE DI A.T.I.
L'associazione
temporanea di imprese è un accordo con il quale una o più imprese (denominate
mandanti) conferiscono ad un'altra impresa (qualificata capogruppo o
mandataria) un mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forza del
quale la capogruppo presenta un'offerta per conto proprio e delle sue mandanti.
Tale definizione è desumibile dalla lettura dell'art. 22 comma 1 del d. lgs.
n.406/91 ed è applicabile nelle varie procedure di affidamento di lavori
pubblici, sia che si tratti di asta pubblica, di licitazione privata, di
appalto concorso o di trattativa privata. Il mandato conferito è un atto che ha
natura contrattuale, di conseguenza tra le varie partecipanti si determinano
diritti ed obblighi che si esauriscono con la conclusione del contratto
d'appalto. Sulla base delle disposizioni legislative dettate nel d. lgs. 406/91
e nella legge Merloni (legge n. 109/94 così come modificata dalla legge n.
216/95) è possibile costruire diverse configurazioni di A.T.I., che variano a
seconda della tipologia dei lavori da eseguire e soprattutto sulla base delle
caratteristiche tecniche delle imprese associate. L'A.T.I. può quindi essere:
·
Orizzontale,
·
Verticale,
Mentre
l'associazione orizzontale prevede una mera divisione quantitativa del lavoro,
quella verticale comporta l'assunzione di fasi lavorative differenti da parte
delle imprese riunite. Oltre alle due citate figure di A.T.I. sussiste la
possibilità di ricorrere ad imprese cosiddette "cooptate", le quali
assumono la posizione di mandatarie nei confronti di una singola impresa,
ovvero di una capogruppo sia di associazione orizzontale che verticale. Per
comprendere bene le differenze fra le varie tipologie è importante chiarire il
concetto di opere scorporabili. Tale concetto è spiegato all'art. 13 comma 8
della l. n. 109/94 secondo il quale i lavori scorporabili sono quei
"lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti
nel bando di gara"; per cui in un bando oltre ad essere specificata la
categoria prevalente o le categorie prevalenti si vede molto spesso
l'indicazione di opere che possono essere considerate come separate da quelle
che attengono strettamente all'oggetto dell'appalto.
Il
concetto di opere scorporabili non va confuso con quello di "ulteriori
categorie" previsto dall'art. 34 della legge 109/94. Quest'ultimo attiene
a tutte quelle fasi lavorative che devono essere indicate nei bandi al fine di ammettere il subappalto
totale delle stesse, anche se di solito tali indicazioni o non esistono per
niente, o vengono effettuate con richiamo al capitolato speciale d'appalto.
A.T.I.
ORIZZONTALE
Quando
due o più imprese sono iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per la
categoria prevalente, esse possono riunirsi per cumulare le proprie iscrizioni
e formare così un'A.T.I. di tipo
orizzontale.
Secondo
l'art. 23 del d. lgs. 406/91 ogni impresa deve essere iscritta all'Albo
Nazionale dei Costruttori per un importo che copra almeno 1/5 di quello posto a
base di gara e che complessivamente devono coprire detto importo. Non sono
invece specificate prescrizioni in merito a quella che deve essere la
percentuale di partecipazione della capogruppo, per cui a condizione che superi
il quinto suddetto, essa può avere un'iscrizione anche inferiore a quella delle
mandanti.
Ciascuna
delle iscrizioni delle imprese associate è maggiorata di un quinto così come
avviene per le imprese che partecipano singolarmente; ciò è stabilito all'art.
5 comma 2 della l. 57/62 (legge che disciplina l'Albo Nazionale dei
Costruttori), ed è ribadito anche all'art. 23, comma 5, del d. lgs. 406/91.
In
questo tipo di associazione le imprese partecipanti assumono la responsabilità
solidale per le opere eseguite, per cui se una delle imprese non adempie ai
suoi obblighi contrattuali, le altre imprese sono tenute ad assumere tali
adempimenti, fermo restando il diritto di rivalsa che hanno nei confronti
dell'impresa insolvente.
A.T.I.
VERTICALE
Qualora
nel bando di gara siano indicate opere scorporabili, è possibile per l'impresa
singola partecipante costituire un'A.T.I. di tipo verticale. Qualora tale impresa
singola abbia ricevuto l'invito per partecipare singolarmente, potrà
presentarsi quale capogruppo di associazione. In questa configurazione di
associazione la mandataria deve possedere l'iscrizione all'Albo nella categoria
prevalente per un importo pari alla differenza tra quello a base d'asta ed il
totale di quanto assunto dalle mandanti, mentre le opere scorporabili possono
essere assunte da ciascun mandante secondo le categorie di iscrizione richieste
dal bando per le opere scorporabili, da essi possedute per gli importi ivi
richiesti. Dalla normativa vigente si
evince chiaramente che non è possibile creare schemi misti tra A.T.I.
orizzontale e A.T.I. verticale, il che vuol dire che in un'A.T.I. verticale per
ogni singola categoria, che sia quella prevalente o una di quelle scorporabili,
non possono essere associate più imprese.
La
struttura qui esposta prevede anche un regime di responsabilità differente da
quello previsto per l'A.T.I. orizzontale, in quanto ciascuna mandante è
responsabile solo per le opere da essa eseguite, mentre la capogruppo ha la
responsabilità solidale per tutti i lavori oggetto dell'appalto.
L'art.
13, comma 7, della legge 109/94 pone l'obbligo di costituire una associazione
di tipo verticale nel caso in cui nelle opere oggetto dell'appalto siano
previsti lavori ad alto contenuto tecnologico, o di rilevante complessità
tecnica, che superino il 15% dell'importo a base di gara, e l'impresa non abbia
le iscrizioni necessarie per l'esecuzione di tali lavori. Questa previsione diventerà
operativa dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dalla legge quadro
sulle opere pubbliche.
La
ratio della previsione di cui all'art. 13 comma 7 è quella di assicurare alla
stazione appaltante la possibilità di rivolgersi a due interlocutori, la
capogruppo e la mandante, ancorché quest'ultima risulti responsabile solo per
le opere direttamente eseguite. Questo vantaggio non si otterrebbe con il
subappalto, dove il subappaltatore risponde soltanto al soggetto appaltatore.
A.T.I.
CON IMPRESE COOPTATE.
Questo
tipo di associazione è previsto all'art. 23 comma 6 del d. lgs. 406/91 ed è
stato introdotto per favorire ed incentivare lo sviluppo del settore edile.
Alla base di questo schema vi è un'impresa singola o un'A.T.I. che già
possiedano tutti i requisiti previsti dal bando per l'ammissione alla gara, che
coopta, cioè associa, una o più imprese, purchè iscritte all'albo, anche se per
categorie ed importi diversi da quelli previsti dal bando. Tali imprese possono
eseguire lavori per un importo pari alla somma delle iscrizioni possedute,
aumentata di un quinto, ma che comunque cumulativamente non superi il 20%
dell'importo posto a base di gara. Nell'atto di costituzione di un'A.T.I. di
questo tipo è opportuno evidenziare con chiarezza quali sono le mandanti che
partecipano all'A.T.I. come imprese cooptate.
Il
fatto che queste ultime abbiano l'iscrizione per categorie diverse non rileva
ai fini dell'affidabilità dei lavori dalle stesse eseguiti, in quanto per
questi risponde direttamente la capogruppo. In questo modo è data inoltre la
possibilità all'impresa cooptata di acquisire la capacità tecnica necessaria
per ottenere l'iscrizione all'albo in categorie che non possiede.
I
lavori che l'impresa cooptata può eseguire possono essere di qualsiasi tipo, e
rientrare quindi o nella categoria prevalente o in una qualsiasi delle altre
fasi lavorative.
REQUISITI
FINANZIARI E TECNICI.
Oltre
ai requisiti di iscrizione all'albo di cui si è parlato nell'illustrare le
diverse tipologie di A.T.I., la legge prescrive che le imprese che partecipano
ad appalti di lavori pubblici, ove tali appalti superano determinati valori,
devono possedere ulteriori requisiti sia di carattere economico-finanziario che
di carattere tecnico.
Le
norme sono contenute negli artt. 5, 6 e 7 del D.P.C.M. 55/91 e devono essere
quindi estese anche al caso di imprese riunite nelle misure stabilite all'art.
8 dello stesso decreto.
REQUISITI
FINANZIARI E TECNICI IN A.T.I. ORIZZONTALE.
Nel
caso di associazione orizzontale, l'amministrazione appaltante richiederà nel
bando che la capogruppo possieda i requisiti in questione, per una percentuale
minima compresa tra il 40% e il 60 %, mentre per le imprese partecipanti dovrà
essere richiesta una percentuale compresa tra il 10% e il 20%. Se ad esempio il
bando prescrive che la capogruppo debba avere il 40% dei requisiti finanziari e
tecnici, mentre la mandante o le mandanti debbano avere almeno il 15%, sono
ammesse a partecipare tutte le A.T.I. le cui associate abbiano tali percentuali
minime, anche se la capogruppo ha il 45% dei requisiti, e vi sia una sola
mandante che abbia il restante 55%. Tale ripartizione si riferisce ai requisiti
che possono essere quantitativamente frazionati, sembra logico quindi ritenere
che non è possibile ripartire il requisito relativo all'esecuzione di un lavoro
o di due lavori di un determinato importo. Tale requisito deve quindi essere
posseduto solo dalla capogruppo.
MANDATO
PER LA COSTITUZIONE DI A.T.I.
La
definizione di mandato è contenuta all'art. 1703 del codice civile, secondo cui
esso è un contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più
atti giuridici per conto di un'altra parte. Per poter individuare gli elementi
che caratterizzano il mandato per la presentazione di un'offerta congiunta,
tale nozione va interpretata alla luce sia di quanto è già stato detto in
riferimento alla definizione di A.T.I., sia di ciò che è disposto nella
normativa speciale in tema di lavori pubblici. Le caratteristiche che si ricavano
sono così sintetizzabili.
Specialità:
il mandato è riferito ad attività ben determinate che a loro volta comprendono
tutti gli atti strumentali al compimento di quelli per cui è stato rilasciato.
Gli atti giuridici da compiere nella fattispecie sono tutti gli atti che
attengono alla presentazione dell'offerta e, nel caso di aggiudicazione,
all'esecuzione del contratto. In merito a questo punto si pone il problema
della validità del mandato originario per partecipare ad una gara
precedentemente andata deserta. Fermo restando il principio secondo il quale il
mandato si riferisce ad un appalto specifico, si può ritenere in questo caso
valido l'utilizzo dello stesso per l'affidamento degli stessi lavori in un
secondo esperimento di gara.
Collettività:
in presenza di più di un mandante il mandato viene conferito congiuntamente da
tutti, si intende quindi preclusa la possibilità che ciascuna impresa mandante
determini condizioni specifiche relative alla propria partecipazione al
raggruppamento.
Conferimento
di rappresentanza: la capogruppo ha la rappresentanza attiva e passiva e quindi
può agire, anche in sede processuale, sia in nome proprio che per conto delle
mandanti, tale rappresentanza è conferita mediante una procura in virtù della
quale la capogruppo ha il potere di utilizzare il nome del mandante, e di
impegnarlo nei confronti dell'amministrazione appaltante. La rappresentanza
processuale è esclusiva, ma tale prerogativa è andata affievolendosi negli anni
ad opera della giurisprudenza, che ha ammesso i ricorsi anche delle mandanti
prima dell'aggiudicazione, o nel caso di inerzia della mandataria.
Non
onerosità: l'art. 23 comma 8 del d. lgs. 406/91 stabilisce che il mandato è
gratuito, per cui nessun compenso viene riconosciuto alla capogruppo per il
fatto di contrattare con la stazione appaltante anche per le mandanti; questo
principio deroga alla presunzione di onerosità del mandato prevista all'art.
1709 del codice civile.
Irrevocabilità:
questo principio deriva dalla natura di mandato improprio (in rem propriam), e
trova supporto nel fatto che anche la revoca per giusta causa non ha effetto
nei confronti della stazione appaltante, quindi, l'offerta, e nel caso di
aggiudicazione il contratto d'appalto, restano in vita anche in presenza di
fatti talmente gravi da far venir meno il vincolo fiduciario tra le imprese che
rendano impossibile la prosecuzione del rapporto. Si è voluto con tale
previsione creare un vincolo tra le imprese stabile e immodificabile per tutta
la durata del rapporto contrattuale.
FORMA
E CONTENUTO DELLA PROCURA
L'art.
23, comma 8, del d. lgs. 406/91 stabilisce che il mandato per la costituzione
di un'A.T.I. deve risultare da una scrittura privata autenticata. Se
considerata singolarmente, questa prescrizione può dar luogo a dubbi circa i
soggetti legittimati ad autenticare tale scrittura, ed infatti, in qualche
occasione si è reso necessario l'intervento del giudice amministrativo per
escludere la competenza del segretario comunale, o di altro ufficiale da esso
incaricato, all'autentica di tale atto.
Tale
soluzione è giustificata dal contenuto dell'art. 1392 del codice civile secondo
cui "la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte
per il contratto che il rappresentante (nella fattispecie la capogruppo) deve
concludere.
Il
regolamento sulla contabilità di Stato (r.d. 827/1924) al capo IV sez. I detta
tutta una serie di norme riguardanti la forma che il contratto pubblico
d'appalto deve assumere, e in particolare fa rinvio alla legge notarile, il che
non lascia dubbi sul fatto che il contratto d'appalto di opere pubbliche deve
risultare da atto autenticato da un notaio. Di conseguenza, per le
considerazioni fatte sopra, anche il mandato, con la relativa procura, deve
essere conferito in questo modo.
La
normativa civilistica prescrive la forma ad substantiam, vale a dire che una
forma diversa comporta la nullità con conseguente esclusione dalla gara.
Per
quanto riguarda il contenuto minimo essenziale del mandato, non esiste una
normativa specifica in merito, ma si ritiene opportuno segnalare alcuni
elementi necessari ai fini dell'esatta identificazione dell'oggetto dell'atto
in esame:
a)
dati identificativi delle parti che intervengono alla costituzione del mandato
quali rappresentanti delle imprese associanti,
b)
riferimento allo specifico appalto per il quale sarà presentata l'offerta
congiunta,
c)
il tipo di associazione che si intende costituire,
d)
riferimento alle iscrizioni possedute dalle imprese,
e)
nel caso vi siano imprese cooptate individuazione delle stesse,
f)
identificazione della mandataria e del legale rappresentante che agisce per
l'esecuzione del mandato,
g)
poteri conferiti a tale soggetto,
h)
sottoscrizione del notaio.
REGOLAMENTO
DEL MANDATO
Oltre
al mandato e alla procura, le parti che si associano di norma stipulano anche
un altro atto e cioè il regolamento di mandato. Si tratta di un contratto di
natura privatistica attraverso il quale le imprese disciplinano i rapporti
interni (divisione delle quote dei lavori, partecipazione agli utili e ai costi
ecc.).
L'atto
in questione non ha alcun effetto nei confronti dell'amministrazione
appaltante, per cui se un'impresa associata
non si attiene alle disposizioni in esso contenute, la sua inadempienza
non solleva il raggruppamento dalle sue responsabilità per ciò che concerne gli
obblighi contrattuali.
TEMPO
DI COSTITUZIONE DEL MANDATO.
Tutto
quanto precedentemente stabilito circa il momento di costituzione di una
Associazione Temporanea è stato profondamente modificato dalla nuova legge sui
lavori pubblici n. 415/98. La nuova riforma della legge Merloni, approvata dal
Senato il 10 novembre 1998, prevede norme sostanzialmente diverse in merito al
momento di costituzione del mandato.
Il
nuovo testo dell'articolo 13, dispone infatti al quinto comma che è consentita
la presentazione di offerte congiunte da parte di associazioni di imprese e di
consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2062 del codice civile, ancorchè
questi non siano ancora costituiti con regolare atto formale. Questi soggetti
dovranno dichiarare in sede di presentazione dell'offerta la loro intenzione di
formare il raggruppamento dopo l'aggiudicazione. L'offerta così presentata non
è sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, ma da tutte le imprese che
formeranno l'A.T.I..
POSIZIONE
GIURIDICA DELLE PARTI
La
normativa generale e quella speciale in materia di appalti pubblici pongono
delle obbligazioni in capo ai soggetti che si raggruppano in A.T.I., per
individuare le quali è necessario innanzitutto fare riferimento alle norme del
codice civile che disciplinano il contratto di mandato.
Naturalmente
tali norme devono essere interpretate alla luce del fatto che le parti in
questione sono pur sempre imprese, per cui alcuni comportamenti sono imposti a
tali soggetti con maggior rigore. Primo fra tutti è l'obbligo imposto alla
mandataria di comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, in tal
caso è giusto ritenere insufficiente una diligenza media e pretendere un
comportamento conforme alle regole di correttezza professionale.
Altro
obbligo per la capogruppo particolarmente importante nell'ambito degli appalti
è quello di non eccedere i limiti imposti dal mandato, tali limiti sono già
predeterminati in sede di costituzione della procura, e fanno si che il mancato
rispetto configuri una responsabilità diretta ed esclusiva della capogruppo nei
confronti delle mandanti, ma non nei confronti della stazione appaltante. Un
esempio di eccesso di mandato può essere nella fattispecie il presentare
un'offerta non conforme agli accordi presi tra le varie imprese riunite, è
naturale che tale offerta è pienamente valida nei confronti della stazione
appaltante, fermo restando che nei rapporti tra le varie imprese riunite si
determineranno le responsabilità della mandataria, contro la quale possono
rivalersi le singole mandanti.
Per
quanto riguarda l'obbligo di comunicare alle mandanti l'esecuzione del mandato,
l'evidenza pubblica della procedura di affidamento di lavori pubblici, fa si
che pur in mancanza di comunicazione, il mandante è sempre in grado di
conoscere se la capogruppo ha eseguito correttamente il mandato, per cui si può
prescindere da tale comunicazione senza particolari attribuzioni di
responsabilità del mandatario che l'abbia omessa.
Il
mandante a sua volta deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato, il che presuppone che vi sia un obbligo di dare o di
fare tutto ciò che è necessario per rendere possibile la presentazione
dell'offerta. Da ciò si desume che il mandante è tenuto a fornire tutti gli
elementi necessari per l'individuazione dell'offerta, compresi, nel caso di
appalti sopra soglia, i giustificativi dei prezzi relativi alle fasi lavorative
che questi intende assumere; deve inoltre consegnare i documenti comprovanti i
propri requisiti da presentare in sede di gara.
Infine
le imprese costituite in A.T.I. devono sottostare ad una reciproca
"cooperazione", che costituisce la ragione stessa del raggruppamento.
Come ha fatto notare la giurisprudenza (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. 11/7/
1997, n. 104) la mancanza di collaborazione tra le imprese comporta "una
deviazione dalla funzione tipica dell'istituto associativo" in quanto in
luogo di un rapporto tra stazione appaltante e raggruppamento, si verrebbe a
determinare un rapporto tra amministrazione e soggetti associati con una
configurazione completamente diversa da quella con la quale si è contrattato in
precedenza.
MODIFICAZIONI
DELL'ATTO COSTITUTIVO
Il
principio generale che vige in tema di associazioni di imprese è
l'immodificabilità della composizione del raggruppamento successivamente
all'aggiudicazione dell'appalto; questo sia nel caso di ampliamento che nel
caso di riduzione delle imprese associate. La mancata previsione di una norma
in proposito depone in favore di tale principio, visto che nel caso particolare
del fallimento di una delle parti esiste una disciplina della fattispecie; se
infatti il legislatore avesse voluto ammettere anche altre ipotesi di
modificazione del raggruppamento, avrebbe previsto una disciplina in proposito,
o al massimo, avrebbe esteso quella relativa al fallimento.
A
rendere più concrete queste affermazioni interviene la legge Merloni-ter, non
ancora in vigore, che aggiunge all'articolo 13 il comma 5-bis, nel quale è
stabilito il divieto di modificare in qualsiasi modo la composizione
dell'A.T.I. o del consorzio rispetto a quella che si è presentata in sede di
offerta.
Nella
prassi le amministrazioni aggiudicatrici hanno sempre negato la possibilità di
ridurre la compagine associativa, per l'ovvia ragione che il raggruppamento
così modificato potrebbe non avere più i requisiti necessari per
l'aggiudicazione dell'appalto; e su questa linea di condotta si sono tenute
anche nel caso di subentro di nuove imprese nel raggruppamento ancorchè
quest'operazione comporti un ampliamento dei requisiti suddetti. Tale
comportamento ha portato le imprese ad assumere la prassi dei cosiddetti patti
interni, con i quali ci si accorda per modificare la distribuzione delle fasi
lavorative tra le varie associate, arrivando ben oltre il proprio limite di
iscrizione. Questa prassi è senza dubbio illegittima, e quindi potrebbe
giustificare, nel caso l'amministrazione venisse a conoscenza degli accordi in
questione, la sua volontà di rescindere il contratto d'appalto. Le nuove
previsioni legislative pongono fine ai numerosi dubbi interpretativi grazie
all'espressa indicazione del divieto in esame, nonché grazie alla previsione
della presentazione di un'offerta sottoscritta da tutte le imprese del
raggruppamento, anche se non ancora costituite in A.T.I., e non più dalla
singola capogruppo. La conseguenza che deriva dall'inosservanza del divieto è
la nullità del contratto, per il venir meno di uno dei soggetti contrattuali,
visto che l'originario raggruppamento è stato sostituito da un nuovo soggetto.
FALLIMENTO
DI UN'IMPRESA RIUNITA IN A.T.I.
La
fattispecie è disciplinata all'articolo 25 del d. lgs. 406/91, che distingue il
caso in cui fallisce una mandante da quello di fallimento della mandataria.
All'ipotesi del fallimento è paragonata anche quella della morte, o
sopravvenuta incapacità per interdizione o inabilitazione, del titolare di
un'impresa individuale. Nel caso di fallimento della mandataria,
l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere un'altra impresa che si
costituisca mandataria del raggruppamento, ovviamente questa nuova capogruppo
può essere una delle mandanti solo se ci si trova nell'ipotesi di associazione
di tipo orizzontale; se invece trattasi di associazione verticale il requisito
di iscrizione all'A.N.C. non è posseduto dalle imprese mandanti, per cui
nessuna di queste può costituirsi come capogruppo del raggruppamento. La
costituzione della nuova mandataria avviene a norma dell'articolo 23, per cui
attraverso un mandato con procura da parte delle imprese mandanti, ma è
subordinata al gradimento dell'amministrazione appaltante, che, in caso di
dissenso, può recedere dall'appalto. Il subentro di una nuova capogruppo
costituisce una deroga alle norme di diritto privato in tema di fallimento,e in
particolare all'articolo 81 della legge fallimentare, che disciplina l'ipotesi
del fallimento in un contratto d'appalto. In questa è stabilito che il curatore
subentra all'impresa fallita, ma siccome il curatore non ha i requisiti
tecnici, economici e finanziari richiesti per gli appalti di lavori pubblici,
non è ammissibile che questi si sostituisca nel rapporto contrattuale.
Se
il fallimento riguarda invece una delle imprese mandanti non c'è la facoltà
dell'amministrazione di recedere dal contratto, ma si viene a creare una nuova
responsabilità da parte della capogruppo. Questa infatti può indicare un'altra
impresa subentrante che abbia però i requisiti richiesti per la partecipazione
al raggruppamento, o, se non effettua tale indicazione, è tenuta ad eseguire
direttamente, anche mediante subappalto, o tramite le altre imprese mandanti
(se possiedono i requisiti di iscrizione all'ANC), le fasi lavorative che
facevano capo alla mandataria fallita.
MODIFICHE
DELLA FORMA
Nel
mandato di costituzione può essere previsto che una volta ottenuta
l'aggiudicazione dell'appalto, le imprese associate possono trasformare il
proprio raggruppamento nella forma, e costituire una società. Questa
possibilità non può però essere trasfusa in un obbligo posto da parte delle
stazioni appaltanti per le associazioni aggiudicatarie,