PRECISAZIONI ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 2010 - DECRETO N.
14006/2009
E’ stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1, Serie
Ordinaria, del 4 gennaio 2010 il Decreto
del Direttore Generale n. 14006 del 15 dicembre 2009 recante “Precisazioni in
merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione
energetica degli edifici e modifiche al D.D.G. 5796 dell’11/06/2009”.
Si ricorda
che le modifiche riportate nel provvedimento in parola sono operative dal 15
gennaio u.s.
Il Decreto
ha definito importanti precisazioni alla disciplina regionale in materia di
efficienza energetica degli edifici.
La
principale delle precisazioni è quella riportata al punto 5 del provvedimento
che sancisce la possibilità di certificare, a lavori ultimati, con la
previgente procedura di calcolo gli edifici per i quali sia stata protocollata
la richiesta di titolo abilitativo dal 1° settembre 2007 (data di entrata in
vigore degli obblighi della normativa lombarda in materia) al 25 ottobre 2009
(data di entrata in vigore della nuova procedura di calcolo). Per le difficoltà
operative legate alle conseguenti modifiche da apportare al software di calcolo
predisposto da Cestec S.p.A., tale provvedimento è operativo dal 15 gennaio
2010 (cfr punto 11 del testo).
Le altre
importanti puntualizzazioni sono riportate:
- al punto
6, in cui si chiarisce che il Proprietario dell’edificio sia esente da
responsabilità (e dalla relativa sanzione) qualora venga dimostrato che il
Direttore dei lavori abbia realizzato l’intervento in difformità da quanto
indicato nella relazione tecnica ex L. 10/91;
- al punto 9
che prevede l’eliminazione della classe energetica per la climatizzazione
estiva dalla targa energetica (dal momento che l’acquirente finale poteva
confonderla con la classe energetica vera e propria dell’edificio);
- al punto
10 che dettaglia la possibilità di installare, ai fini del soddisfacimento dei
requisiti di efficacia dei sistemi schermanti per la riduzione
dell’irradiazione solare massima, una particolare tipologia di vetri che può
evitare l’installazione di altri sistemi schermanti
Si pubblica
di seguito il testo del decreto in parola.
IL DIRETTORE
GENERALE
PREMESSO:
- che con
dgr 5018 del 26 Giugno 2007 sono state approvate le “Disposizioni inerenti
all’efficienza energetica in edilizia”, con inclusa la disciplina per
certificare il fabbisogno energetico degli edifici;
- che tali
disposizioni sono state aggiornate con dgr 5773 del 31.10.2007 e con dgr 8745
del 22.12.2008;
- che con
decreto del Direttore Generale n. 5796 dell’ 11.6.2009 è stato approvato
l’aggiornamento alla procedura di calcolo per valutare la prestazione
energetica degli
edifici;
- che con
decreto del Dirigente di U.O. n. 7248 del 13.07.2009, successivamente
rettificato con decreto 7538 del 22.7.2009, è stata approvata una circolare per
fornire precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni per
l’efficienza energetica in edilizia, approvate con DGR n. 8745 del 22/12/2008;
CONSIDERATO
che l’Organismo Regionale di Accreditamento, identificato nella società a
partecipazione maggioritaria regionale Cestec spa, ritiene opportuno, anche in
base ai quesiti pervenuti dai Certificatori e dalle Associazioni di categoria,
introdurre ulteriori precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di certificazione energetica nonché apportare alcune
modifiche al d.D.G. 5796 del Il.6.2009;
VISTO
l’allegato documento e dato atto che le precisazioni e le modifiche in esso
contenute non incidono su aspetti di regolazione e di indirizzo di competenza
della Giunta regionale;
VISTA la lr
20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti
organizzativi dell’VIII legislatura;
DECRETA
1. di
approvare il documento “Precisazioni in merito all’applicazione delle
disposizioni
vigenti in
materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG 5796
dell’ Il.6.2009’’, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. di
disporre l’applicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.
Il Direttore
Generale
PRECISAZIONI
IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E MODIFICHE AL DDG 5796 DELL’11.6.2009.
1.
L’autodichiarazione prevista ai sensi del punto 9/ all’ Allegato A (articolo 3/
comma 1)/ al Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”, con cui il proprietario dichiara che
l/edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la
gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l/attestato
di certificazione energetica prevista da Regione Lombardia con deliberazione
della Giunta regionale n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La
norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni che non si sono dotate di
proprie norme in materia, come previsto dall’art. 17 del d.lgs.192/2005,
dall’art.6 comma 1 del d.P.R. 59/2009 e dall’art.3 del d.m. 26.6.2009; si
precisa che il “graduale ravvicinamento” degli strumenti regionali alle linee
guida nazionali, previsto dal comma 5 dello stesso art.3, non riguarda
disposizioni come quella sopra citata ma solo “gli elementi essenziali del
sistema di certificazione energetica”, come:
- i dati
informativi contenuti nell’attestato;
- le norme
tecniche di riferimento;
- le
metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- i
requisiti professionali e i criteri dei soggetti certificatori;
- la
validità temporale massima dell’attestato;
- le
prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato.
2. Gli
attestati di certificazione energetica hanno una validità temporale di dieci
anni, ai sensi del punto 10.4 alla DGR N. VIII/8745/2008. Tale validità non
viene meno a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni regionali per
l/efficienza energetica in edilizia, approvate con deliberazione di Giunta
regionale del 26 giugno 2007/ n. 8/5018 e s.m.i.
3. Nel
paragrafo E.2 di cui al Decreto regionale n. 5796 dell’ll Giugno 2009/ si
prevede l/obbligo del Soggetto certificatore di “verificare, attraverso uno o
più sopralluoghi, lo congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione di cui
sopra e lo stato di fatto dell’edificio”. Con tale disposizione non si obbliga
il Soggetto certificatore ad accedere a tutti i subalterni che compongono
l’immobile, ma ad assumersi la responsabilità di assicurare la congruenza tra i
dati mutuati dalla documentazione progettuale e lo stato di fatto dell’edificio
oggetto di certificazione. Qualora il professionista dovesse trovarsi nell’impossibilità
di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione, in assenza di
elementi oggettivi lapalissianamente diversi rispetto a quelli rilevati e
percepibili dall’esterno o dagli spazi comuni all’edificio, supportato dalla
documentazione progettuale in suo possesso, potrà supporre che le
caratteristiche al contorno dei subalterni ai quali non è potuto accedere siano
identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità,
che non consentano di trasferire anche alle unità immobiliari non accessibili
le caratteristiche già rilevate, il Soggetto certificatore è tenuto ad assumere
le
prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi ai
subalterni ai quali ha avuto accesso. Il Soggetto certificatore è comunque
tenuto ad indicare, nell’apposito campo note presente nel software CENED+, i
subalterni ai quali non ha avuto accesso, in modo da motivare anticipatamente
le eventuali difformità che dovessero riscontrarsi in fase di controllo.
4. Alla
definizione di “nuova costruzione” e alla definizione di “edificio esistente”
di cui al paragrafo E. 4 del Decreto n. 5796 dell’l1 giugno 2009, le parole
“Delibera della Giunta Regionale VIII/5018 del 20 luglio 2007” sono sostituite
dalle parole “presente procedura di calcolo”.
5. In
relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione
e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda
finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso
il Comune nel periodo intercorrente tra 1’1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, i
Soggetti certificatori possono redigere l’attestato di certificazione secondo
il modello di cui ali’ Allegato C della DGR VIl1/5773, utilizzando la procedura
di calcolo approvata con decreto n. 15833 del 13.12.2007.
6. In
relazione all’art. 17 ter della I.r. 24/2006, come modificata dalla I.r.
10/2009, si ritiene che il Proprietario sia esente da responsabilità qualora
venga dimostrato che il Direttore dei lavori ha realizzato l’intervento in
difformità da quanto indicato nella relazione tecnica di cui all’art.28 della
1.10/91, redatta come da allegato B della dgr 5018/2007 e successive modifiche
ed allegata al progetto protocollato come definitivo, al fine di ottenere il
titolo abilitativo.
7. Ai fini
del calcolo del coefficiente di scambio termico per trasmissione di cui al
paragrafo E.6.3.7.2 del Decreto 5796 dell’l1 giugno 2009 può essere utilizzato,
anche per gli edifici di nuova costruzione, il fattore correttivo che viene
applicato alle strutture, indicato nel Decreto sopra richiamato, così da tener
conto delle diverse condizioni di temperatura degli ambienti adiacenti.
8. Ai fini
del calcolo della capacità termica per unità di superficie interna di cui ai
paragrafi E.6.3.12.1 e E.6.3.12.2 del Decreto 5796 dell’l1 giugno 2009 può
essere utilizzato, anche per gli edifici di nuova costruzione, il valore
desunto dal prospetto XXIV di cui al Decreto stesso.
9.
Nell’attestato di certificazione energetica la dicitura “Classe energetica ETc”
viene sostituita dalla dicitura “Prestazione raffrescamento ETc”.
10. Ai fini
dell’applicazione di quanto previsto al punto 5.4 lettera al delle Disposizioni
allegate alla dgr 8745 del 22.12.2008, si precisa che i vetri con trasmittanza
di energia solare diretta non superiore a 0,30 soddisfano tutti i requisiti di
schermatura richiesti;
11. Le
modifiche di cui al presente documento saranno rese operative a decorrere dal
15.1.2010.