RIFIUTI - NUOVO SISTEMA PER LA TRACCIABILITÀ (SISTRI)
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9 il Decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre
2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI), ai sensi dell’articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e
dell’articolo 14-bis del D.L. 78/2009.
In
particolare, il SISTRI, finalizzato a sostituire gradualmente il formulario per
il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD), è costituito da un speciale software, un
dispositivo elettronico (USB) per ciascuna attività di gestione dei rifiuti e
un dispositivo elettronico (black box) da installarsi su ciascun veicolo
destinato al trasporto dei rifiuti.
Al riguardo,
si evidenzia che le imprese edili, in linea generale, non sono tenute ad
adottare il nuovo sistema informatico, rientrando nelle categorie espressamente
esonerate da tale obbligo, sia in quanto produttrici di rifiuti non pericolosi
di cui all’art. 184, comma 3, lettera b), sia in qualità di trasportatori in
conto proprio di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8.
Il decreto,
infatti, dispone l’obbligo all’adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità
dei rifiuti per gli stessi soggetti tenuti a compilare il MUD ai sensi
dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), vale a dire:
§ coloro che effettuano a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
§ i commercianti e gli intermediari senza
detenzione;
§ le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
§ i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
§ le imprese e gli enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi;
§ le imprese e gli enti produttori iniziali non
pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma
3, lettere c),d) e g)) con più di dieci dipendenti.
Sono
esonerati, invece, dall’obbligo di adottare il SISTRI:
§ le imprese e gli enti produttori di iniziali
di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle derivanti da
lavorazioni industriali e artigianali (e quindi i rifiuti derivanti da
demolizioni, costruzioni, attività di scavo);
§ coloro che trasportano in proprio rifiuti non
pericolosi di cui all’art. 212, comma 8;
§ gli imprenditori agricoli con un volume di
affari annuo non superiore a Euro 8.000,00
Questi
soggetti potranno comunque aderire al SISTRI su base volontaria a partire dal
210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per il
funzionamento del nuovo sistema occorrerà comunque attendere almeno sei mesi,
il SISTRI, infatti, sarà operativo:
1) entro 180
gg dall’entrata in vigore del decreto per:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art.
212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50
dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari;
- le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
2) entro 210
gg dalla data di entrata in vigore del decreto per:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art.
212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con meno di 50 dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50
dipendenti e più di 11.
Per quanto
riguarda invece l’iscrizione, questa potrà avvenire sia online presso il sito
internet www.sistri.it , via fax ovvero attraverso il numero verde
appositamente predisposto, sono comunque previsti termini diversi a seconda
delle dimensioni dell’ente o impresa interessata e del tipo di attività di
gestione di rifiuti.