TRASPORTI - NUOVO MODULO PER LE ASSENZE DEL CONDUCENTE
Sulla
Gazzetta dell’Unione Europea del 16/12/2009 è stata pubblicata la Decisione
della Commissione UE 2009/959 che contiene il nuovo modulo per le assenze dei
conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.
Ricordando
che l’obbligo di compilazione del modulo è in vigore in Italia già dal
2/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di
merci o di persone (sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a
3,5 t.) si segnala che grazie alle modifiche apportate dalla Commissione esso
può essere compilato non più solo nei casi di ferie, malattia e guida di un
veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 (come
ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a
pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate o avente una capienza inferiore ai 9
posti) ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro
quali: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida,
disponibilità.
I ministeri
dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare n.
300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010 hanno fornito importanti chiarimenti circa
l’applicazione del nuovo modulo assenze.
Innanzitutto
viene stabilito che il nuovo modulo, modificato mediante l’inserimento di
informazioni e campi ulteriori, sostituisce a tutti gli effetti il precedente
(ossia quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2007/230).
La circolare
precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso
ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la
serrata, sarà possibile contrassegnare la casella “ in congedo o recupero”.
Esclusivamente
per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i
casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà
alle imprese di non compilare il modulo.
La prova
documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione
del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa
integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti
previdenziali.
Tale
documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni
controllo.
Si ricorda
che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sè il
modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle
registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze
dell’ordine che effettuano i controlli su strada.
Decorsi i 28
giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze)
deve essere riconsegnata all’impresa su cui grava l’obbligo di successiva
custodia per almeno un anno.