MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2010
- CONSEGNA 28 FEBBRAIO 2010
Con il
provvedimento 15 gennaio 2010 del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato
approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica
(CUD 2010) riguardante l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2009, delle indennità
di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto
operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali
ed assistenziali relativi alla contribuzione versata
e/o dovuta all'Inps.
Termini di consegna
La
certificazione deve essere rilasciata in duplice copia al dipendente entro
il termine del 1° marzo 2010 (essendo domenica il 28 febbraio 2010) ovvero
entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Al dipendente devono essere
consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta
anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le
istruzioni (Allegato 1 Informazioni per il contribuente).
Modalità generali di compilazione
Lo schema di
certificazione CUD 2010 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2009, fino all'approvazione
di una nuova certificazione. Qualora il sostituto d'imposta abbia già provveduto a consegnare al sostituito la certificazione
unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro avvenuta nell'anno 2009, i dati previsti nello schema CUD 2010, e non
presenti nella certificazione già consegnata, devono essere contenuti in una
certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da
rilasciare sempre entro il 1° marzo 2010.
Le informazioni
che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni
sono riportate nella tabella C allegata alle istruzioni, distinte per codice.
Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare
nelle annotazioni la descrizione riportata nella citata tabella. Resta fermo
l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra
informazione che il sostituto intenda fornire al
sostituito.
L'indicazione
del numero telefonico deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre
quella del numero di fax dalla lettera "F".
Di seguito si
riepilogano le modalità di compilazione dei principali punti di
interesse del CUD 2010.
Dati generali (Parte A)
E' necessario
indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2009 (o, se antecedente, alla data
di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il
domicilio fiscale al 1° gennaio 2010 solo se diversi dal domicilio fiscale al
1° gennaio 2009, che invece va sempre riportato.
Il punto
8 deve essere compilato nel caso di lavoratori che abbiano
aderito ad un fondo di previdenza complementare e/o individuale anche al
fine del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati in
sede di dichiarazione dei redditi.
Per i
lavoratori del settore edile che si sono iscritti a Prevedi, nel
punto 8, dovrà essere indicato il codice "1". Nel caso di
lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) dovrà essere riportato il codice "3".
Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo
al lavoratore più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà
dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione
con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico
convenzionale “A”.
Nel punto 9 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare
effettuata successivamente al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005) relativamente
ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Familiari
a carico
Da quest’anno è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a
carico del lavoratore ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle
detrazioni.
Nelle
annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di
parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli
successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio portatore di
handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per
i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni), percentuale di
detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie
numerose.
Nel caso in cui
al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno,
indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera “C”. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre
compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la
detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.
Dati fiscali (Parte B)
Nel punto 1 deve essere indicato il
totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati
(tra cui rientrano anche le collaborazioni a progetto) per i quali è possibile
fruire della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati.
In tale punto devono essere indicati i citati redditi al netto
degli oneri deducibili di cui all'art. 10 Tuir, che andranno indicati nei punti 58 e 52, al netto dei contributi
alla previdenza complementare, che andranno indicati nel punto 52, al netto,
infine, dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a
formare il reddito.
Qualora il sostituito si
sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati
percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo
dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi
complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai
successivi punti 73 e 74.
Relativamente
ai
punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, inoltre, indicato
l’importo delle eventuali erogazioni liberali in natura nonché il valore di
eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente
dal loro ammontare. Si rammenta che dal 29 maggio 2008 le erogazioni in denaro
anche se di importo inferiore a 258,23 euro concorrono
alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Con riferimento ai redditi
esposti nei medesimi punti 1 e 2, nelle annotazioni
(cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di
reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio
di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se
trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tali liberalità se
erogate in natura (e dunque sotto forma di beni o servizi o di buoni
rappresentativi degli stessi) non concorrono alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore,
nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir.
Nel punto 3 va indicato il
numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i
quali il percipiente ha diritto alla detrazione per
redditi da lavoro dipendente e assimilati. Si ricorda che per
l’anno 2009 i giorni utili sono al massimo 365.
Nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro
qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data
inizio e data fine).
Nel punto 5 va indicato l’importo delle ritenute Irpef risultante dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta.
Nel punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale
regionale all’IRPEF dovuta.
Nel punto 10 va indicato
l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta a
titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2009.
Nel punto 11 va indicato
l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo
d’imposta 2009.
Nel punto 13 va indicato
l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il
periodo d’imposta 2010.
Ovviamente i punti 10, 11 e
13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in
Comuni che non hanno disposto l’applicazione dell’addizionale.
Gli importi evidenziati nei
punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e
comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare
il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in
un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo
caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l’informazione che gli importi
indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti. In caso di
cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare
il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari
erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10
l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal
sostituto a titolo d’acconto; al punto 11 l’importo dell’addizionale comunale
all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Si precisa
che in questo caso il punto 13 non dovrà essere compilato.
Qualora invece, l’ammontare
dovuto a titolo di addizionale comunale sulle
retribuzioni corrisposte sia inferiore all’acconto certificato nel CUD
rilasciato per il periodo d’imposta precedente, il sostituto d’imposta
indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale
effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente
restituito.
Al punto 33 va indicata l’imposta
lorda calcolata applicando le aliquote Irpef per scaglioni
di reddito alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2.
Nel punto 34 va indicato l'importo
totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a
carico.
Nei punti da
Il punto 37 invece dovrà essere compilato esclusivamente nel
caso in cui sia risultato insufficiente l'ammontare
complessivo delle ritenute dovute dal sostituto. Infatti il credito di imposta
in parola è riconosciuto dal sostituto sugli emolumenti corrisposti in ciascun
periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto
d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute
disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse
insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito
spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare
complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Qualora
anche in tale ulteriore ipotesi non ci fosse stata capienza in capo al
sostituto dovrà essere compilato il punto 37, dandone indicazione nelle annotazioni
con il codice BH.
Nel punto
39 va indicato l’importo della detrazione per lavoro dipendente. Nel
caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di
durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve
ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il
sostituto deve dar conto al percipiente nelle
annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in
sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia
già stata attribuita, su richiesta del percipiente,
dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente
spettante. In tale ultima ipotesi si ritiene che nel punto 64 vada indicato il
codice B (casi particolari) e ne vada fatta menzione nelle annotazioni con il
codice ZZ. Qualora, infine, il percipiente abbia
comunicato l’ammontare di altri redditi al sostituto d’imposta, quest’ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle
detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e darne evidenza
nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l’importo del reddito
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso
nell’ammontare comunicato.
Nel punto
45 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai
punti 34, 35, 39, 40, 41 e 50. Nel caso in cui per incapienza
dell’imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo
aver indicato l’importo teoricamente spettante nei punti 34, 39 e 40, nel presente punto andrà
indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in
relazione all’imposta lorda del percipiente.
Nei punti da
In particolare,
va indicato:
Nel punto
52 l’importo dei contributi e premi (diversi dal TFR) versato dal
lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso
dai punti 1 e 2. Si rammenta che, dal periodo di imposta 2009, i contributi
complessivamente versati alla previdenza complementare dal lavoratore e dal
datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo
non superiore ad euro 5.164,57.
Nel punto
53 l’importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2
ad esempio perché eccedente il limite di euro 5.164,57, previsto dall’art. 10,
comma 1, lett. e-bis), del Tuir.
Nel punto
54, da compilare solo
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio
2007, va indicato l’importo complessivo dei contributi (a carico lavoratore e a
carico datore di lavoro) versati nell'anno.
Nel punto 55, da compilare solo per
i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, va indicato
l’importo complessivo dei contributi (a carico lavoratore e a carico datore di
lavoro) versati nell'anno e negli anni precedenti limitatamente ai primi cinque
anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
I punti 54 e 55
vanno compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione nel punto 8
della parte A è stato indicato un valore diverso da 3.
Nel punto 56 va indicato l’intero
importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni
(cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell’ammontare dei premi e
contributi indicati nel punto 56 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al
sostituto d’imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo
occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa
nel punto 52 e quella ricompresa nel punto 53.
Nel punto 60 vanno indicati i
contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (ad
esempio al FASI). Per quanto attiene la contribuzione versata alla Cassa Edile
di Brescia si rammenta che la somma relativa alle prestazioni di carattere
sanitario, da indicare nel punto 60, era pari alla misura dell'1,858%
dell'imponibile Cassa Edile fino al 30 settembre 2009 e alla misura dell'1,75%
dell'imponibile Cassa Edile dal 1° ottobre 2009.
Si rammenta che
tali contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono a
formare il reddito da lavoro dipendente nel limite di euro 3.615,20 annui.
Nei punti
da
In particolare
nel punto 90 va indicata la
quota della somma erogata per prestazioni di lavoro straordinario,
supplementare e per premi di produttività fino a 6.000 euro, al netto delle
trattenute previdenziali obbligatorie. Nel caso in cui sul suddetto importo sia
stata applicata l’imposta sostitutiva del 10% va indicato l’importo
dell’imposta nel punto 91. Qualora il sostituto abbia
assoggettato a tassazione ordinaria l’importo di dette somme non eccedenti i
6.000 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso
evidentemente nel punto 1 del CUD 2010, dovrà essere indicato anche nel punto
90, avendo cura di barrare il punto 93. In tale ipotesi nessun
importo dovrà essere evidenziato nel punto 91. Nelle annotazioni (cod. AF) si
dovrà indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad
applicare una tassazione ordinaria su dette somme.
Nei punti
da
Si segnala che
nel punto 124 vanno indicate
le somme erogate, a titolo di TFR, nell’anno 2009; nel punto 125 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 127 e 129 rispettivamente,
le ritenute operate nell’anno e quelle operate in anni precedenti - senza
indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva.
Nel punto 126 va indicata la
detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.4.2008 (cfr.
suppl. n. 2 al Not. n. 3/2008);
Circa
l'ammontare del TFR erogato da riportare nei punti richiamati si ricorda che
esso va determinato al netto dello 0,50% destinato al Fondo Pensioni IVS, al
netto di quanto destinato al fondo pensione complementare e comprensivo della
rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa
imposta sostitutiva dell’11%. Il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle
annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 124 e 125,
distinguendo quanto maturato fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001. Nel caso
l'importo riportato nel campo 124 si riferisca ad una anticipazione con il
medesimo codice AY nelle annotazioni va riportata l'aliquota applicata.
I punti da
Nel punto 132 va indicato
l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali
acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a
forme pensionistiche complementari.
Nel punto 133 si deve riportare
l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto
destinato a Fondinps, ossia il TFR "girato"
all'Inps dalle imprese con più di 50 dipendenti) al
lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di
TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere
comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle
relative imposte sostitutive. Nel punto
134 va indicato l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000
destinato a forme pensionistiche complementari. Nel punto 135 va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1°
gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.
Nel punto 136 infine va
indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme
pensionistiche complementari.
Dati previdenziali ed assistenziali
(Parte C)
Anche la
certificazione CUD 2010 deve essere compilata, ai fini contributivi, indicando
i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o
dovuta, per quanto qui rileva, all’Inps, nonché
l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore
versati e/o dovuti all’Istituto.
Si rammenta che
per l'anno 2009, sull'E.E.T. non è stato autorizzato
lo sgravio di 25 punti percentuali previsto dalla Legge n. 247/07.