APPALTI PUBBLICI - NELL’ACCESSO AGLI ATTI DELL’APPALTO E’ NECESSARIO ADOTTARE ACCORGIMENTI PER NON DIVULGARE OFFERTE TECNICHE DA MANTENERE SEGRETE

(Cons.di Stato, Sezione VI ^ - Ordinanza n. 254 del 1 febbraio 2010)

 

L’istanza avente ad oggetto la documentazione relativa alle offerte tecniche delle società risultate prime due graduate all’esito della gara merita di essere accolta, tenuto conto della previsione dell’art. 13 comma 6 del d.lgs. 163/06 che ammette comunque l’accesso (anche quando sono in gioco segreti tecnici o commerciali) quando ciò sia funzionale alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In ogni caso, la stazione appaltante può adottare accorgimenti utili ad evitare la divulgazione di eventuali segreti tecnici o commerciali, inibendo la estrazione di copia di quelle parti dei documenti da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti, se e nella misura in cui la loro acquisizione non risulti in ogni caso utile al ricorrente per la difesa dei propri interessi.