APPALTI PUBBLICI - L’AUTORITA’ DI VIGILANZA NON PUO’ IMPORSI ALLA STAZIONE APPALTANTE PRESCRIVENDO COMPORTAMENTI
(T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. II, 29 giugno 2009, n. 1349)
Per uniforme indirizzo giurisprudenziale, l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è dotata di poteri dì supremazia gerarchica nei confronti
delle stazioni appaltanti.
È precluso all’Autorità di imporre scelte o in
generale di impartire prescrizioni alle amministrazioni pubbliche circa i
comportamenti legittimi da intraprendere. La reiterata richiesta di informazioni sulle “misure future da adottare” appare per
questo esorbitare dalle attribuzioni dell’Autorità, assumendo il chiaro scopo
di indurre l’ente locale ad emanare atti amministrativi aventi un preciso e
determinato contenuto.
...omissis...
DIRITTO
Ritenuto:
- che con il presente gravame il
Comune censura la statuizione con la quale l’Autorità lo invita a far
“conoscere le misure che intende adottare per evitare il ripetersi di tali
fenomeni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa”;
- che, per uniforme indirizzo giurisprudenziale,
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture non è dotata dì poteri di supremazia
gerarchica nei confronti delle stazioni appaltanti (Consiglio di stato, sez.
IV, 12.9.2006, n. 5317);
- che nell’ambito dei suoi poteri può senz’altro
acquisire informazioni ed effettuare segnalazioni alle
autorità giurisdizionali, ovvero esprimere il proprio parere sulla pertinente
normativa nazionale e comunitaria;
- che sul punto l’art. 6, comma 9, lett. a) del d.lgs.
163/2006 legittima l’Autorità a “richiedere alle stazioni appaltanti, ...
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai
lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento
di incarichi di progettazione, agli affidamenti”;
- che la natura della potestà
esercitata comporta che ordinariamente gli atti adottati dall’Autorità siano
inidonei a determinare un pregiudizio diretto nella sfera giuridica dei
soggetti pubblici sottoposti a vigilanza;
- che le determinazioni che l’Autorità assume circa
l’interpretazione della normativa vigente in materia costituiscono opinioni
dotate di autorevolezza, che possono anche conseguire
un apprezzabile effetto di uniformità e di chiarezza nell’applicazione della
legge;
- che si è statuito che gli stessi pronunciamenti non
possono tuttavia risolversi nella funzione di interpretazione
autentica, o di integrazione, della normativa - difettando l’Autorità del
relativo potere - e pertanto non rappresentano un vincolo per le
amministrazioni nello svolgimento delle procedure di loro competenza (T.A.R.
Sardegna, sez. I, 7.4.2006, n. 504);
Considerato:
- che, nell’ottica
prospettata, è precluso all’Autorità di imporre scelte o in gene¬rale
di impartire prescrizioni alle amministrazioni pubbliche circa i comportamenti
legittimi da intraprendere;
- che, nella specie, la reiterata richiesta di informazioni sulle “misure future da adottare” appare per
questo esorbitare dalle attribuzioni dell’Autorità, assumendo il chiaro scopo
di indurre l’Ente locale ad emanare atti amministrativi aventi un preciso e
determinato contenuto;
- che nella sostanza la richiesta di
informazioni non si esaurisce in un’attività diretta a prendere
cognizione dei contorni di una determinata situazione di fatto, ossia di atti e
comportamenti già posti in essere dall’amministrazione;
- che il Comune è stato chiamato ad esternare le
azioni che intende intraprendere ex post, e a questo proposito viene univocamente chiamato ad aderire all’indirizzo
espresso dall’Autorità;
- che questa opzione risulta
dal collegamento delle “misure” da adottare con la prospettata necessità di
evitare la reiterazione delle scelte censurate;
- che, con questo sistema,
l’apparente acquisizione di notizie si trasforma in concreto
nell’individuazione di un dovere giuridicamente vincolante, quello di assumere
tempestivamente atti conformi all’interpretazione dell’Autorità;
- che il richiamo non pare qualificabile come
sollecitazione all’esercizio dei poteri di autotutela
e neppure come mero invito a conformare la futura attività ai propri dettami,
in quanto la richiesta di informazioni dà, seppur implicitamente, per scontato
che il Comune sia tenuto a provvedere in tal senso;
- che l’autonomia riservata all’Ente locale non risulta per questa via più garantita, in quanto le notizie
da fornire debbono riguardare azioni esattamente conformi al parere reso
dall’Autorità indipendente;
Ritenuto:
- che, in questo contesto, va
respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto così come
configurato acquista attitudine lesiva delle posizioni giuridiche soggettive
dell’amministrazione locale;
- che, infatti, se
quest’ultima omette di fornire le informazioni secondo le modalità richieste
subisce l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.
6, comma 1 del Codice dei contratti;
- che in altri termini il
meccanismo sanzionatorio è attivabile qualora l’Ente intenda evitare di fornire
le informazioni, e nel nostro caso qualora decida di non allinearsi al percorso
interpretativo dell’Autorità;
- che in definitiva
quest’ultima non ha correttamente esercitato la potestà di cui è titolare e
dunque il ricorso deve essere accolto;
- che l’impostazione della deliberazione impugnata,
suscettibile di letture differenziate, induce a
compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa;
P.Q.M.
il T.A.R. per