DETRAZIONE DEL 36% - LAVORI SU PARTI CONDOMINIALI - PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per i lavori condominiali, la
detrazione del 36% si applica su tutte le parti comuni dell’edificio
residenziale, come definite dall’articolo 1117, comma 1, n. 1-2-3 del codice
civile[1], e non solo, come previsto dalla norma istitutiva delle agevolazioni,
per gli interventi rientranti nel numero 1 del suddetto articolo 1117.
Questo quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate (Parere Prot.
n..2010/8934) che supera in tal modo il precedente orientamento (cfr. R.M.
n.84/2007) che limitava l’applicazione dei benefici fiscali solo agli
interventi eseguiti sul suolo su cui sorge l’edifico, sulle fondazioni, muri
maestri, tetti e lastrici solari, scale e portoni di ingresso.
Gli obiettivi delle agevolazioni
fiscali[2], precisa l’Agenzia, come risulta anche nel Decreto 41/1998 di
attuazione delle suddette disposizioni, risultano quelli di incentivare gli
interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, facendo
emergere base imponibile fiscale dal contrasto di interessi tra consumatore
finale (committente i lavori) e impresa esecutrice degli stessi. Pertanto la
detrazione deve intendersi riconosciuta per tutti gli interventi eseguiti sulle
parti comuni condominiali come definite dal citato articolo 1117 del codice
civile.
Come è evidente, l’Agenzia delle
Entrate supera il dettato normativo ponendo a fondamento dell’interpretazione
l’intento del legislatore che, come è noto, è quello di combattere il sommerso
nel settore delle manutenzioni edilizie. In tal senso, auspichiamo che si
tratti dell’inizio di una nuova tendenza dell’Agenzia a fornire interpretazioni
che consentano di superare le contraddizioni della normativa fiscale.
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[1] Art.1117 - Parti comuni
dell’edificio
Sono oggetto di proprietà comune
dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario
non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge
l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le
scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in
genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
2) i locali per la portineria e
l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per
gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come
gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i
canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia
elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
[2]
La detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia è stata
introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e, da ultimo,
prorogata sino al 31 dicembre 2012 dall’articolo 2, comma 10, della legge
191/2009.