“DECRETO MILLE PROROGHE” - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 25/2010
Sul Supplemento Ordinario n.39
alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la Legge
26 febbraio 2010, n.25, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30
dicembre 2009, n.194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative» (cd “decreto mille proroghe”).
Nel corso di conversione in legge
del DL 194/2009, tra le diverse disposizioni, sono
state confermate la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010, l’estensione
temporale dello “scudo fiscale” sino al 30 aprile 2010, con modifica delle
aliquote dell’imposta “straordinaria” e la reintroduzione del regime fiscale
agevolato applicabile nelle zone franche urbane.
Queste le principali disposizioni
fiscali d’interesse per il settore contenute nel Provvedimento.
1. Proroga dei termini per la
pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore (art.1, c. 4)
Al fine di tener conto della crisi
economica e dei mercati, l’art.1, comma 4, del D.L. 194/2009, stabilisce la
proroga dei termini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di
Settore per gli anni 2009 e 2010[1].
In particolare, viene previsto
che:
- per l’anno 2009, gli Studi di
Settore dovranno essere pubblicati in G.U. entro il 31 marzo 2010;
- per l’anno 2010, la
pubblicazione in G.U. dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011.
Tale disposizione riguarda anche
lo Studio di Settore per l’edilizia, oggetto di revisione ordinaria con
decorrenza dal periodo d’imposta 2009, e costituisce la necessaria conferma
normativa delle conclusioni cui era giunta la Commissione degli Esperti che,
con Delibera del 16 settembre 2009, si era espressa sull’opportunità di un
rinvio dell’approvazione del nuovo Studio, anche alla luce del fatto che si
tratta del primo Studio di Settore elaborato su base regionale.
2. Proroga dello “scudo fiscale”
(art.1, c.1 – 3)
L’art.1, commi 1-3, dispone la
proroga al 30 aprile 2010 del termine per effettuare il rimpatrio o la
regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (cd
“scudo fiscale”), introdotto dall’art.13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n.78
(convertito, con modifiche, nella legge 102/2009) e la cui scadenza era stata
fissata al 15 dicembre 2009[2].
Contestualmente alla proroga,
vengono inoltre introdotte due diverse aliquote dell’imposta “straordinaria”
(originariamente fissata in misura pari al 5% del valore complessivo dei
capitali rimpatriati o regolarizzati), applicabili a seconda del periodo di
effettuazione della “sanatoria”.
In particolare, l’aliquota
dell’imposta è pari al:
- 6%, per le operazioni che
saranno perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 ed entro il 28
febbraio 2010;
- 7% per quelle portate a
compimento dal 1° marzo al 30 aprile 2010.
Resta fermo che, per essere
oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio, le attività devono essere detenute,
entro la data del 31 dicembre 2008, in Stati dell’Unione Europea, o Stati non
appartenenti all’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
Inoltre, il medesimo art.1 del
provvedimento prevede, al comma 3, il raddoppio dei termini a disposizione
dell’Amministrazione Finanziaria per effettuare gli accertamenti, sia ai fini
delle imposte dirette che dell’IVA, basati sulla presunzione che gli
investimenti e le attività detenute illecitamente all’estero siano costituiti
mediante redditi sottratti a tassazione in Italia (di cui all’art.12, comma 2,
del citato D.L. 78/2009, convertito con modifiche nella legge 102/2009).
Pertanto, la notifica di tali
accertamenti potrà avvenire sino all’ottavo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione è stata presentata o, in caso di dichiarazione omessa, fino al
decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere
presentata.
3. Modifica delle agevolazioni per
le zone franche urbane (art.9, c.4)
L’articolo 9, comma 4 del DL 194/2009, in origine, eliminava il regime fiscale
agevolato (esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’ICI), che
veniva riconosciuto alle “piccole” e “micro” imprese situate nelle zone franche
urbane in base all’art.1, commi 340-341quater, della legge 296/2006.
Durante l’iter di conversione in
legge del cd. “decreto milleproroghe”, tali
agevolazioni sono state, però, reintrodotte entro gli originari limiti massimi
di spesa previsti dalla stessa L.296/2006 (100 milioni di euro per il biennio
2008-2009).
4. Agevolazione fiscale in favore
della piccola proprietà contadina (art.2, comma 4-bis)
Ulteriore novità introdotta in
fase di conversione in legge del DL 194/2009 è
l’introduzione di una specifica agevolazione fiscale applicabile a favore della
piccola proprietà contadina.
In particolare, tale nuova
disposizione, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2010, prevede che gli atti
a titolo oneroso aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze,
posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura
fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%.
Si decade dalle agevolazioni sopra
indicate in caso di alienazione dei terreni prima di 5 anni dalla stipula degli
atti o in caso di cessazione della loro coltivazione o conduzione diretta.
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[1] Tale norma deroga, solo per le
annualità 2009 e 2010, al principio stabilito dall’art.1, comma 1, secondo
periodo, del D.P.R. 195/1999, in base al quale «A partire dall’anno 2009 gli
studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.».
[2]
Termine così stabilito, per effetto delle modifiche al citato art.13-bis del
D.L. 78/2009, apportate dall’art.1, comma 1, lett.b,
n. 3, del D.L. 3 agosto 2009, n.103 (convertito con modificazioni nella legge 3
ottobre 2009, n.141).