DIRIGENTI DI AZIENDE
INDUSTRIALI - ACCORDO DI RINNOVO DEL 25 NOVEMBRE 2009
- CONTRIBUZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ISTRUZIONI PREVINDAI -
CIRCOLARE 32/2010
Con circolare n. 32/IMPRESE
dell’8 febbraio 2010, il Previndai (Fondo di
Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali) ha
illustrato le innovazioni in materia di contribuzione al Fondo, introdotte, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, a seguito dall’Accordo di rinnovo del CCNL
Dirigenti di Aziende produttrici di Beni e Servizi sottoscritto da
Confindustria e Federmanager il 25 novembre 2009.
Di seguito si ilustrano gli aspetti di interesse inerenti le nuove
disposizioni in parola.
Massimale retributivo
unico per i dirigenti “vecchi” e “nuovi iscritti”
Per tutti i dirigenti
iscritti al Previndai, e quindi anche per coloro che
hanno aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti
“nuovi” iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo
stesso livello di quella dei cosiddetti “vecchi” iscritti, pari ad €
150.000,00.
Resta confermata, per tutti
gli iscritti, l’aliquota contributiva minima del 4%, sia a carico del datore di
lavoro che del dirigente.
La circolare in commento
precisa inoltre che non sono intervenute modifiche alle quote di conferimento
del TFR.
Retribuzione imponibile
Il Previndai
pone in rilievo che sono state equiparate, per tutti i dirigenti iscritti, le
voci retributive da utilizzare ai fini della contribuzione al Fondo.
Ai sensi del citato Accordo,
la contribuzione è dovuta sulla retribuzione globale lorda effettivamente
percepita; ai fini della determinazione di quest’ultima si fa riferimento a
tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto,
per il TFR, con l’unica eccezione dei compensi e/o indennizzi percepiti per
effetto della dislocazione in località estera.
Di conseguenza, l’importo
corrisposto a titolo di indennità sostitutiva di preavviso diventa imponibile
anche per i dirigenti “nuovi iscritti” che cessino a far data dal 1° gennaio
2010.
In merito al calcolo del
contributo su tale voce, il Previndai ricorda che
trova applicazione il criterio di competenza e, quindi, la stessa concorre al
raggiungimento dei limiti di massimale dell’anno cui si riferisce.
Qualora l’indennità in
discorso interessi un periodo a cavallo tra più anni, il suo ammontare dovrà
essere pertanto riferito alla competenza di ciascuno di essi, ferma restando
l’applicazione dell’aliquota, del minimale e del massimale in vigore al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro.
Contribuzione aggiuntiva
a carico dell’azienda
Viene prevista la
possibilità per le singole aziende di versare, a proprio carico, contribuzione
ulteriore rispetto alla misura minima dovuta, senza limite di massimale.
Tale facoltà può essere
esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscono al Previndai
con la propria quota minima, a prescindere dalla circostanza che versino o meno
contribuzione aggiuntiva.
Nel sottolineare che il
versamento viene effettuato con le stesse modalità e con gli stessi termini
operanti per quello della contribuzione contrattuale minima, può avvenire in
forma ricorrente e/o “una tantum” e può riguardare tutti i dirigenti o parte di
essi, il per quanto concerne le istruzioni operative il Fondo fa riserva di
fornire chiarimenti con una apposita circolare di prossima pubblicazione.
Nella compilazione della
dichiarazione trimestrale (modello 050), la contribuzione aggiuntiva aziendale
dovrà comunque essere indicata separatamente da quella minima.
Contributo aziendale minimo
annuo
A decorrere dall’anno 2010
viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.
Questa disposizione opera a
favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano
un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.
Il livello minimo è
stabilito in: € 4.000,00 a partire dal 1° gennaio 2010; € 4.500,00 per il 2012;
€ 4.800,00 a decorrere dal 2013.
Al riguardo, la circolare
in esame evidenzia che:
- analogamente a quanto
previsto per il massimale, nelle ipotesi di periodi contributivi inferiori
all’anno (ad esempio, adesione e/o cessazione del dirigente in corso d’anno),
il predetto livello minimo deve essere riproporzionato per dodicesimi,
considerando come mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni e
trascurando quella inferiore;
- entro il 31 dicembre di
ogni anno (ovvero, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se
precedente), l’impresa è tenuta a verificare, per i dirigenti che a tale data
abbiano superato sei anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il
sussistere dell’obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l’eventuale
contribuzione aggiuntiva, fino al raggiungimento del livello minimo previsto;
- in analogia con quanto
stabilito per il Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia, nell’anno in cui
si raggiungono i sei anni di anzianità, la verifica andrà effettuata
riproporzionando il minimo di € 4.000,00 ai mesi di servizio prestati
successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e
confrontandolo con il contributo maturato nel medesimo periodo. Le eventuali
differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del
quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre in cui ricade la
cessazione, se precedente;
- resta ferma, per i
dirigenti che contribuiscano anche con la quota a proprio carico, la facoltà di
versare ulteriore contribuzione senza alcun limite di massimale. La modifica o
la revoca della contribuzione aggiuntiva può essere effettuata dall’interessato
in qualsiasi momento.