DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO DI RINNOVO DEL 25 NOVEMBRE 2009 - CONTRIBUZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ISTRUZIONI PREVINDAI - CIRCOLARE 32/2010

 

Con circolare n. 32/IMPRESE dell’8 febbraio 2010, il Previndai (Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali) ha illustrato le innovazioni in materia di contribuzione al Fondo, introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a seguito dall’Accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti di Aziende produttrici di Beni e Servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager il 25 novembre 2009.

Di seguito si ilustrano gli aspetti di interesse inerenti le nuove disposizioni in parola.

 

Massimale retributivo unico per i dirigenti “vecchi” e “nuovi iscritti”

Per tutti i dirigenti iscritti al Previndai, e quindi anche per coloro che hanno aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti “nuovi” iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo stesso livello di quella dei cosiddetti “vecchi” iscritti, pari ad € 150.000,00.

Resta confermata, per tutti gli iscritti, l’aliquota contributiva minima del 4%, sia a carico del datore di lavoro che del dirigente.

La circolare in commento precisa inoltre che non sono intervenute modifiche alle quote di conferimento del TFR.

Retribuzione imponibile

Il Previndai pone in rilievo che sono state equiparate, per tutti i dirigenti iscritti, le voci retributive da utilizzare ai fini della contribuzione al Fondo.

Ai sensi del citato Accordo, la contribuzione è dovuta sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; ai fini della determinazione di quest’ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il TFR, con l’unica eccezione dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

Di conseguenza, l’importo corrisposto a titolo di indennità sostitutiva di preavviso diventa imponibile anche per i dirigenti “nuovi iscritti” che cessino a far data dal 1° gennaio 2010.

In merito al calcolo del contributo su tale voce, il Previndai ricorda che trova applicazione il criterio di competenza e, quindi, la stessa concorre al raggiungimento dei limiti di massimale dell’anno cui si riferisce.

Qualora l’indennità in discorso interessi un periodo a cavallo tra più anni, il suo ammontare dovrà essere pertanto riferito alla competenza di ciascuno di essi, ferma restando l’applicazione dell’aliquota, del minimale e del massimale in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Contribuzione aggiuntiva a carico dell’azienda

Viene prevista la possibilità per le singole aziende di versare, a proprio carico, contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta, senza limite di massimale.

Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscono al Previndai con la propria quota minima, a prescindere dalla circostanza che versino o meno contribuzione aggiuntiva.

Nel sottolineare che il versamento viene effettuato con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per quello della contribuzione contrattuale minima, può avvenire in forma ricorrente e/o “una tantum” e può riguardare tutti i dirigenti o parte di essi, il per quanto concerne le istruzioni operative il Fondo fa riserva di fornire chiarimenti con una apposita circolare di prossima pubblicazione.

Nella compilazione della dichiarazione trimestrale (modello 050), la contribuzione aggiuntiva aziendale dovrà comunque essere indicata separatamente da quella minima.

Contributo aziendale minimo annuo

A decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.

Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.

Il livello minimo è stabilito in: € 4.000,00 a partire dal 1° gennaio 2010; € 4.500,00 per il 2012; € 4.800,00 a decorrere dal 2013.

Al riguardo, la circolare in esame evidenzia che:

- analogamente a quanto previsto per il massimale, nelle ipotesi di periodi contributivi inferiori all’anno (ad esempio, adesione e/o cessazione del dirigente in corso d’anno), il predetto livello minimo deve essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni e trascurando quella inferiore;

- entro il 31 dicembre di ogni anno (ovvero, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente), l’impresa è tenuta a verificare, per i dirigenti che a tale data abbiano superato sei anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell’obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l’eventuale contribuzione aggiuntiva, fino al raggiungimento del livello minimo previsto;

- in analogia con quanto stabilito per il Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia, nell’anno in cui si raggiungono i sei anni di anzianità, la verifica andrà effettuata riproporzionando il minimo di € 4.000,00 ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nel medesimo periodo. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre in cui ricade la cessazione, se precedente;

- resta ferma, per i dirigenti che contribuiscano anche con la quota a proprio carico, la facoltà di versare ulteriore contribuzione senza alcun limite di massimale. La modifica o la revoca della contribuzione aggiuntiva può essere effettuata dall’interessato in qualsiasi momento.