LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO - RETRIBUZIONI
CONVENZIONALI PER L’ANNO 2010 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI
Con Decreto
Interministeriale del 21 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
24 del 30 gennaio 2010, sono state individuate le retribuzioni convenzionali a
valere per l’anno 2010 per i lavoratori italiani impiegati all’estero, come
previsto dall’art. 4 della Legge 398/87.
Le predette retribuzioni
costituiscono l’importo base per il calcolo dei contributi previdenziali ed
assicurativi dovuti per i lavoratori italiani impiegati all’estero in Paesi con
i quali non sono in vigore accordi in materia di sicurezza sociale e per il
calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente dei citati lavoratori.
Le predette retribuzioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso
al 1° gennaio 2010 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre
2010 e nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,
trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, sono divisibili in ragione
di 26 giornate.
Il decreto prevede delle
retribuzioni specifiche per l’industria edile. Nella classificazione sono state
riportate le qualifiche previste dal CCNL Edilizia operando una omogeneizzazione
nell’inquadramento all’estero ed in Italia del dipendente e risolvendo i dubbi
interpretativi legati all’individuazione della qualifica di riferimento e,
conseguentemente, della base imponibile previdenziale e fiscale.
Per i quadri ed i dirigenti
la retribuzione convenzionale è determinata sulla base del raffronto con la
fascia di retribuzione nazionale corrispondente, come risulta dalle tabelle di
seguito pubblicate.
Con circolare Inps n. 21
del 16 febbraio 2010 e con circolare Inail n.7 del 18 febbraio 2010 i
rispettivi istituti hanno recepito il Decreto in parola fornendo le istruzioni
operative di loro competenza.
Circa tale materia, come
noto, permane un contrasto interpretativo in ordine alla rilevanza delle
retribuzioni convenzionali anche al fine della determinazione della base
imponibile ai fini contributivi.
Infatti, mentre è pacifico
che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti fiscalmente residenti in Italia,
che nell’arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni solari, soggiornino nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di
retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale
(per l’anno 2010 si tratta del citato decreto 21 gennaio 2010).
Invece, è controverso se ai
fini dell’imponibile contributivo si debba far riferimento a tali retribuzioni.
Infatti, il Ministero del
Lavoro, con nota del 19 gennaio
- in presenza dei requisiti
sopra brevemente riportati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali
per i lavoratori italiani operanti all’estero varrebbero le retribuzioni
convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale;
- ai fini degli obblighi
contributivi, le retribuzioni da assumere a base di calcolo sarebbero
differenti a seconda dello Stato estero in cui viene prestata l’attività
lavorativa. In particolare:
a) in caso di Paesi
Comunitari o con i quali l’Italia abbia concluso accordi di sicurezza sociale,
l’obbligo contributivo dovrebbe essere assolto in base alle retribuzioni
effettive, determinate secondo le regole comuni contenute nell’art.
b) in presenza di
convenzioni parziali, la base imponibile previdenziale dovrebbe essere
determinata con riferimento alle retribuzioni effettive o convenzionali,
rispettivamente per le forme assicurative contemplate o meno dalle convenzioni
stesse;
c) in assenza degli accordi in parola, infine,
a parere del Ministero, rileverebbero le retribuzioni convenzionali.
Pertanto, agli effetti
operativi, rimane un profilo di incertezza per i soli lavoratori italiani
operanti in Paesi Comunitari o in Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto
accordi di sicurezza sociale o convenzioni parziali.
In tali casi al fine
dell’assolvimento degli adempimenti contributivi le imprese, anche sulla base
della rilevanza economica della questione, potranno scegliere tra le seguenti
due alternative:
- applicare anche in questi
casi le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 21 gennaio 2010;
- oppure adottare, in via
prudenziale, la tesi del Ministero del Lavoro, e pertanto assumere quale base
imponibile la retribuzione effettivamente erogata, facendo però espressa
riserva di ripetizione della contribuzione indebitamente versata in caso di
rettifica dello stesso orientamento.
Si segnala infine che
l’Inps, con circolare n. 45/2007, nel dettare istruzioni per l’applicazione
delle retribuzioni convenzionali ha chiarito che la “retribuzione nazionale”,
ai fini della individuazione della corrispondente retribuzione convenzionale, è
costituita dal trattamento mensile che si ottiene dividendo per 12 il
trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti
riconosciuti ai lavoratori per accordo tra le parti, e con esclusione
dell’indennità estero.
Di seguito si pubblicano le
tabelle contenute nel citato decreto interministeriale 21 gennaio 2010 (gli
importi sono espressi in euro), segnalando peraltro che le circolari operative
di Inps e Inail sono pubblicate, oltre che sui rispettivi siti istituzionali,
anche sul sito del Collegio in calce alla presente nota.
Qualifica |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
OPERAI |
|
Operai |
1.751,77 |
Operai specializzati |
1.926,16 |
Operai 4 livello |
2.060,28 |
IMPIEGATI |
|
Impiegati d’ordine |
2.060,28 |
Impiegati di concetto |
2.371,95 |
Impiegati direttivi di VI livello |
2.935,53 |
Impiegati direttivi di VII livello |
3.373,15 |
Qualifica |
Retribuzione Nazionale Mensile |
Retribuzione Convenzionale Mensile |
QUADRI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 3.612,96 |
3.612,96 |
II |
da 3.612,97 a 3.870,90 |
3.870,90 |
III |
da 3.870,91 a 4.128,82 |
4.128,82 |
IV |
da |
4.430,01 |
V |
da 4.430,02 in poi |
4.731,20 |
DIRIGENTI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 5.372,35 |
5.372,35 |
II |
da |
6.361,49 |
III |
da 6.361,50 a 7.350,62 |
7.350,62 |
IV |
da 7.350,63 a 8.339,75 |
8.339,75 |
V |
da 8.339,76 a 9.328,87 |
9.328,87 |
VI |
da |
10.317,99 |
VII |
da |
11.307,12 |
VIII |
da |
12.296,25 |
IX |
da |
13.285,38 |
X |
da |
14.274,44 |
-
Circolare Inps n. 21 del 16 febbraio 2010
-
Circolare Inail n.7 del 18 febbraio 2010
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