EDILIZIA
AGEVOLATA - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE NON RESIDENZIALE
Si
pubblica qui di seguito il parere reso dal Ministero dei LL.PP. - Segretariato
Generale del CER, con nota 443 del 5 maggio 1999, su richiesta di varie
associazioni di categoria, tra cui l'ANCE, relativamente alla definizione della
superficie non residenziale, ai fini della determinazione del limite massimo di
costo negli interventi di edilizia agevolata.
La
nota, aderendo alle tesi delle varie associazioni degli operatori, chiarisce
che il superamento dei limiti percentuali di superficie non residenziale
previsti nel decreto sui limiti massimi di costo (cfr. da ultimo D.M.
5.8.1994), non costituisce motivo di decadenza dalle agevolazioni purche'
l'eventuale maggior costo sia a carico del soggetto attuatore. A prescindere
dalla fattispecie generale nella quale il superamento del rapporto tra
superficie non residenziale e superficie residenziale (non superiore al 45%
della superficie residenziale) e' conseguente a particolari prescrizioni
urbanistiche, la nota prende in esame due specifiche situazioni.
Si
tratta delle autorimesse per le quali, in aderenza alle indicazioni della legge
122/89 (1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione), la superficie parcheggi
sara' pari al 45% della superficie utile e dei giardini, il piu' delle volte,
sono la conseguenza delle indicazioni del planovolumetrico nel quale sono
previste le superfici con tale destinazione.
Roma
05 Mag. 1999
Prot.
N. 443
OGGETTO:
Definizione delle superfici non residenziali ai fini della determinazione del
limite massimo di costo degli interventi di edilizia agevolata
Continuano
a pervenire a questo Segretariato generale richieste di chiarimento in merito
alla definizione ed alle modalità di valutazione della superficie non
residenziale.
In
particolare, alcune associazioni nazionali di operatori di edilizia
residenziale (A.N.C.E., A.N.C.Ab., A.N.C.P.L., Federabitazione) hanno posto
quesiti in merito al superamento dei limiti percentuali fissati dal CER ed alla
valutazione delle superfici dei giardini.
Preliminarmente,
si rappresenta che:
-
il comma 4, dell'art.14, della legge 457/78 ha stabilito che con proprio
decreto il Ministero del Tesoro avrebbe emanato "lo schema-tipo della
documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio
devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei
mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative
edilizie assistite dal contributo dello stato";
·
l'art.2 del decreto del Ministero del Tesoro 18.12.1978 ha stabilito, in
attuazione del predetto disposto, che "ai fini di un rilevamento uniforme
dei dati dei programmi edilizi, il comitato per l'edilizia residenziale
provvederà a predisporre la modulistica per le attestazioni e le relazioni
previste dallo schema-tipo di documentazione" occorrente per la
concessione di mutui agevolati;
·
l'art.10 del DM n. 822 del 21.12.1978 di determinazione dei limiti massimi di
costo per l'edilizia agevolata e convenzionata, ha stabilito che ai fini
dell'applicazione di detti costi, "i progetti devono essere corredati dai
dati metrici e parametrici ....secondo i modelli predisposti dal comitato per
l'edilizia residenziale e previsti dal DM 18.12.1978";
·
con circolare esplicativa del Ministro dei LL.PP. del 2.2.1979 prot.n.
18-seg/com, è stato precisato che i costi, di cui al suddetto decreto di
determinazione dei limiti massimi, "sono da applicare come valori
convenzionali alle operazioni di mutuo agevolato per gli interventi di edilizia
convenzionata ed agevolata. Mentre il controllo pubblico sui prezzi di vendita
degli alloggi è rimesso alle convenzioni, da stipulare obbligatoriamente con le
amministrazioni comunali, ai sensi delle leggi 22.10.1971, n.865 e 28.1.1977,
n.10, artt.7 e 8, propedeutiche alla realizzazione dei singoli programmi
costruttivi".
Tenuto
presente quanto soprariportato, peraltro confermato dai successivi decreti di
determinazione dei limiti massimi di costo, i Quadri Tecnici Economici
predisposti dal CER come modulistica di riferimento per l'applicazione dei
costi previsti da detti decreti, costituiscono esclusivamente mezzo strumentale
per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e
per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal
contributo pubblico.
Gli
stessi decreti sui costi stabiliscono le definizioni e le modalità di calcolo
delle superfici da conteggiare ai fini della determinazione del costo massimo.
In
particolare, per quanto attiene il limite percentuale di superficie non
residenziale, anch'esso utilizzato per la determinazione della superficie
complessiva a cui sono rapportati i massimali di costo, il comitato esecutivo
del CER nella seduta del 12.12.1980, ha fornito precisi chiarimenti, stabilendo
che "qualora per il rispetto delle norme di carattere comunale, dettate da
esigenze tipologiche locali o comunque da altre esigenze normative, il limite
del 40% (oggi aumentato al 45%) venga superato, detto limite deve considerarsi
come un limite di finanziamento e non di progettazione, purché l'eventuale
maggiore costo sia a carico dell'operatore".
Con
tale formulazione si è voluto tener conto anche del fatto che, in molti casi,
il dimensionamento della superficie non residenziale costituisce una sorta di
obbligo che occorre assumere in fase di progettazione, in quanto derivante dalle
norme tecniche di attuazione del piano di zona.
Nella
stessa seduta il comitato ha ritenuto, altresì, di dare, della suddetta
questione "una interpretazione quanto più estensiva per i programmi
avviati", avvalorando, in tal senso, il carattere meramente strumentale
del limite di superficie non residenziale introdotto dal CER.
Anche
alcune regioni hanno espressamente confermato tale linea di indirizzo: ad
esempio l'Emilia Romagna, con delibera del consiglio regionale del 14.3.1990,
n.3102, ha stabilito che detti limiti percentuali di superficie non
residenziale "devono considerarsi come limiti di finanziamento e
l'eventuale maggiore costo sarà a carico dell'operatore".
Di
conseguenza sia i dati contenuti nei Quadri Tecnici Economici, sia le modalità
di calcolo delle superfici da conteggiare ai fini della determinazione del
costo massimo ammissibile, essendo finalizzate alle operazioni di mutuo
agevolato, non costituiscono vincolo normativo di carattere generale.
Pertanto,
qualora i limiti percentuali di superficie non residenziale stabiliti nei
decreti sui costi vengano superati, dovendo considerarli come limiti del
finanziamento a carico dello Stato, e non di progettazione, e purché
l'eventuale maggior costo sia in ogni caso a carico dell'operatore, tale eventualità
non costituisce motivo per la decadenza dei benefici previsti con le
agevolazioni.
Tale
considerazione è da rapportare anche al fatto che il rispetto di detti limiti
di superficie non rientra tra i requisiti tecnici da soddisfare per l'edilizia agevolata
di cui agli articoli 16 e 43 della legge 457/78.
A
tale proposito, il limite di 18 mq fissato dal citato art. 16 della legge
457/78 per la superficie di "autorimessa o posto macchina" è stato
superato dalle norme emanate in applicazione dell'art.2, dalla legge 24 marzo
1989, n.122, che prevedono una riserva di spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
I
decreti CER di determinazione dei massimali di costo emanati successivamente a
tale legge, i primi dei quali in data 9.4.1990, hanno recepito tale norma
individuando una superficie per parcheggi pari al 45% della superficie utile.
Analogamente
a quanto detto per la superficie non residenziale, tale limite deve intendersi
come limite di finanziamento e non di progetto, peraltro superabile, secondo
quanto previsto dal DM.LL.PP. 5.8.1994, nel caso "di organismi abitativi
composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile inferiore a
60 mq".
Per
quanto riguarda, infine, la superficie dei giardini, non si può non rilevare
che, il più delle volte, essa è conseguenza delle indicazioni del
planivolumetrico nel quale sono, in genere, previste le superfici con tale
destinazione.
Comunque
nei decreti CER non se ne fa menzione quale elemento che rientra nel calcolo
della superficie non residenziale, ne come pertinenza degli alloggi, ne come
pertinenza dell'organismo abitativo; d'altra parte è da ritenersi che essa non
concorra alla determinazione del costo di realizzazione tecnica, e pertanto non
assume rilevanza ai fini della determinazione del costo massimo ammissibile.