SISTRI - PROROGA DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27
febbraio 2010, n. 48 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 15 febbraio 2010 con il quale sono state apportate alcune
modifiche al decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del nuovo sistema per il
controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
In particolare, è stata disposta la proroga di 30
giorni dei termini per l’iscrizione al SISTRI, che adesso sono rispettivamente:
- il 30 marzo per i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai
sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con
più di 50 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti
da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti, i
commercianti e gli intermediari, nonchè le imprese e
gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- il 29 aprile per i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai
sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con
meno di 50 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e
più di 10.
Il decreto modifica, inoltre, i termini per le
comunicazioni al SISTRI in caso di movimentazione dei rifiuti e in particolare:
- è stato soppresso l’obbligo di preventiva
compilazione della scheda di movimentazione nel caso di trasporto di rifiuti
non pericolosi (es. nel settore delle costruzioni rifiuti derivanti da
costruzione e demolizione affidati ad un trasportatore c/terzi iscritto
all’Albo gestori ambientali);
- il produttore dei rifiuti pericolosi deve compilare
la relativa scheda della movimentazione almeno 4 ore prima (e non più 8 ore
prima);
- il trasportatore deve accedere al sistema almeno 2 ore
prima dell’inizio del trasporto dei rifiuti (e non più 4 ore prima).
Il decreto modifica anche la definizione di delegato,
inteso come il soggetto che nell’ambito dell’organizzazione aziendale è
delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al
quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il
certificato per la firma elettronica.
È stato quindi eliminato il riferimento alle
responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale.
Sono modificate,
infine, le schede relative all’iscrizione (allegate al Decreto) e in
particolare è stato chiarito che per il calcolo del numero dei dipendenti
occorre fare riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno
precedente a quello a cui si riferisce l’iscrizione, aumentato delle frazioni
di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale e a quelli stagionali
che rappresentano frazioni in dodicesimi di unità lavorative annue.