INTERVENTI NORMATIVI PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - COLLEGATO ORDINAMENTALE 2010 - L.R. N. 7/2010
In data 8 febbraio 2010, è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, 1° supplemento ordinario, la Legge Regionale
n. 7 dell’8 febbraio 2010 recante “Interventi normativi per l’attuazione della
programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2010”.
Si illustrano brevemente le principali novità
introdotte dalla norma e ritenute di maggiore interesse per il settore.
Art. 4 (Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento
dell’articolo 9 bis alla legge regionale
5 maggio 2004, n. 11 “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della
Lombardia” e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre
2009, n. 22 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia,
ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia”)
L’articolo 4 del provvedimento introduce, attraverso
un’integrazione alla Legge Regionale 11/2004 “Misure di sostegno a favore dei
piccoli comuni fino a 5.000 abitanti della Lombardia”, un programma
straordinario di piccole opere pubbliche nei comuni lombardi, articolato in due
linee di intervento:
- la prima, dedicata ai Comuni lombardi con una
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, prevede per il 2010 un contributo
straordinario di 20.000 Euro di investimenti pubblici per il finanziamento di
ogni opera;
- la seconda misura, destinata ai Comuni lombardi con
una popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali è prevista la possibilità di
un cofinanziamento regionale a fondo perduto, nella misura massima del 75%, per
la realizzazione di opere pubbliche di importo non superiore a 400mila Euro.
Con un bando, la cui emanazione è attesa entro il mese
di febbraio, Regione Lombardia definirà i requisiti tecnici delle proposte di
intervento presentate dai Comuni, le tipologie di opere cofinanziabili, gli
aspetti connessi alla gestione delle
procedure di evidenza pubblica e stabilirà le modalità di assegnazione ed
erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese
fornitrici o incaricate degli interventi: lo stanziamento, da fonti regionali,
dovrebbe ammontare a 50 milioni di Euro, di cui 43,4 milioni di Euro a valere
sulla seconda misura.
Art. 19 (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 27 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di edilizia residenziale pubblica” e all’articolo 3 della legge regionale 5
gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’”)
Si segnala una modifica introdotta all’articolo 19
alla Legge 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia” relativo
all’istituzione, presso la Direzione generale di Regione Lombardia competente
in materia di opere pubbliche, dell’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, quale articolazione
dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 7 del D.Lgs.
163/2006. Gli ulteriori commi del medesimo articolo 19 intervengono sulla
disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, introducendo puntuali modifiche
alla Legge 27/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica” relativamente alle competenze della Regione in materia
di politiche per la casa e ai contenuti della programmazione regionale.
Art. 20 (Modifiche all’articolo 4 della legge
regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”)
All’articolo 20 si segnala un’importante modifica alla
Legge regionale 13/2007 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la
qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, il
cosiddetto “piano casa” regionale: tale modifica, intervenendo sul comma 4
relativo ai quartieri di edilizia pubblica, introduce la possibilità di
realizzare nuova volumetria da destinare a social housing
(edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata), in misura
non superiore al 40% della volumetria esistente, non solo per i quartieri
esistenti alla data di entrata in vigore della Legge 12/2005, ma anche alle
aree di cui all’articolo 25, comma 8-sexies (le “norme transitorie”, valide
fino all’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio), della
medesima legge. Si tratta, in breve, delle seguenti fattispecie di interventi,
ubicati nei comuni definiti a fabbisogno elevato, critico ed acuto dal
Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica:
a) interventi di trasformazione di edifici esistenti
nel rispetto della volumetria preesistente;
b) interventi di nuova costruzione localizzati su aree
destinate a servizi, nell’ambito di piani attuativi;
c) interventi di nuova costruzione realizzati su aree
destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal Piano Regolatore
Generale vigente.
In questi ambiti è prevista l’opportunità di
ampliamento già consentita per i quartieri di edilizia residenziale pubblica
(40% della cubatura esistente, limitatamente alla quota di edilizia
residenziale pubblica nel caso di interventi “misti”), ma comunque limitata ai
“soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica”
(tipicamente, ALER e Comuni): si conferma altresì, anche nelle fattispecie
sopra delineate, la possibilità di cessione totale o parziale delle volumetrie
aggiuntive a soggetti privati, cessione i cui proventi sono destinati al
risanamento energetico e ambientale del quartiere stesso.
Art. 21 (Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 35, 42,
43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
governo del territorio”)
L’articolo 21 della legge regionale n.7 del 5 febbraio
2010, “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e
di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010” apporta alcune modifiche agli art. 25,
26, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge
per il governo del territorio”.
In particolare la modifica all’art. 25 concerne la
proroga di efficacia degli strumenti urbanistici comunali vigenti (art. 25,
comma 1) al 31/03/2011.
La modifica dell’art. 26, che introduce un comma 3 ter, modifica il regime transitorio per i comuni che entro
la data del 31 marzo 2010 non abbiano adottato il PGT.
Fatta comunque salva la conclusione, anche agli
effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso a questa data “non
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, ad
eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di
variante di cui allo sportello unico per le attività produttive.”
In sostanza rimangono efficaci, fino alla approvazione
dei PGT, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, che potranno
pertanto essere attuate, fatta salva l’applicazione delle misure di
salvaguardia in relazione al PGT, se e quando adottato. Questi comuni subiranno
però restrizioni per quanto attiene alla possibilità, nell’attuale fase
transitoria, di variare i piani regolatori vigenti, nel senso che potranno
procedere unicamente:
- alla approvazione di progetti in variante ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 “Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi
per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- all’approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle
varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse
pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale,
anche in assenza di originaria previsione localizzativa
e senza necessità di previa progettazione esecutiva;
all’approvazione di accordi di programma ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione
negoziata regionale), ovvero accordi di programma promossi o aderiti dalla
Regione;
- all’approvazione dei programmi integrati di
intervento di cui all’articolo 92, comma 4, cioè quelli comportanti variante
agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, che abbiano rilevanza
regionale.
Il disposto legislativo non è di semplice lettura in
quanto non modifica l’art. 25, ma si limita a dichiarare che per i comuni che
alla data del 31 marzo 2010 non abbiano adottato il PGT “non trovano altresì
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 2, 7, e 8 nonies del medesimo articolo 25”.
In prima istanza, quindi, paiono vietate tutte le
tipologie di variante: sia quelle volte al recepimento di previsioni di
strumenti urbanistici sovracomunali “…varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti
urbanistici già approvati dalla Regione ovvero dagli stessi Comuni, acquisita
la verifica di compatibilità da parte della provincia…(comma
1 bis), sia quelle conseguenti alla approvazione di PII (comma 7), sia quelle
finalizzate alla “individuazione di ambiti territoriali nei quali è consentita
ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli
stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della
frequentazione costante e prolungata dei luoghi” (comma 8 nonies).
Tuttavia il prosieguo dell’articolato specifica che
tali disposizioni non si applicano ai comuni interessati dalle opere essenziali
previste dal dossier di candidatura Expo 2015 (Milano, Rho, Pero, Arese, Baranzate) e che è “sempre ammessa l’approvazione, ai sensi
della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione
di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario,
assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione
esecutiva. E’ sempre ammessa altresì l’approvazione di accordi di programma ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione
negoziata regionale) e dei programmi integrati di intervento di cui
all’articolo 92, comma 4”.
Quindi, in realtà, la disapplicazione dei commi citati
sortisce i seguenti effetti:
- la disapplicazione del comma 2 sembra eliminare
l’originaria differenziazione di disciplina per i comuni dotati di strumento
urbanistico vigente approvato anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 51/75;
- la disapplicazione del comma 7 cancella di fatto la
possibilità di approvazione di P.I.I. che prevedano
la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di
carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito
territoriale, come individuati con la DGR n. 09413 (a suo tempo oggetto di una
importante azione di lobby da parte di ANCE Lombardia), lasciando quale unica
possibilità quella di addivenire ad accordi di Programma ai sensi dell’articolo
6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (programmazione negoziata
regionale) o alla approvazione di PII di interesse regionale.
- la disapplicazione del comma 8 nonies
vieterebbe di fatto ai comuni l’applicazione della norma a suo tempo
ribattezzata “anti Kebab”.
Ulteriori modifiche introdotte dall’art. 21
riguardano:
- La modifica all’art. 35 della l.r. 12/05 concerne
l’obbligo per il titolare del permesso di costruire di presentare, a seguito
della ultimazione dei lavori, allo sportello unico per l’edilizia,
contestualmente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, gli elaborati
di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in
forma digitale, nei termini e secondo le modalità che verranno definite dalla
Giunta regionale.”
- La modifica all’art. 42 della legge per il governo
del territorio è di solo adeguamento delle previsioni a quanto disposto con la
precedente modifica all’art. 35
- La modifica all’art. 43 della disciplina urbanistica
è finalizzata a meglio specificare le modalità di gestione del fondo regionale
derivante dalla maggiorazione del contributo di costruzione per gli interventi
di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole, da destinare
obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento
della naturalità
- La modifica all’art. 46 è finalizzata a consentire
lo scomputo indifferenziato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
nell’ambito della pianificazione attuativa e negoziata a fronte della
realizzazione a cura degli operatori, con la finalità di consentire un
conguaglio complessivo qualora le opere medesime comportino oneri inferiori a quelli
previsti.
- Le modifiche agli artt. 80 e 81 della legge 12/05
sono finalizzate ad adeguare tali disposizioni a quelle del D.Lgs
42/2004, come più volte modificato (da ultimo con L. n. 102/2009),
relativamente alle funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni, e alla istituzione e
funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio esplicitando i casi in cui
tale Commissione deve obbligatoriamente esprimersi.
La legge esplicita inoltre che, a far tempo dal 1°
gennaio 2010, le funzioni di cui sopra possono essere esercitate solo dai
Comuni, dalle Province, dagli Enti gestori dei Parchi o dalle Comunità montane
per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di
organizzazione e competenza tecnico-scientifica.
Art. 22 (Interpretazione autentica dell’articolo 27,
comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
governo del territorio”)
L’articolo 22 fornisce un’interpretazione autentica di
una disposizione contenuta nella disciplina urbanistica regionale. Si tratta
dell’articolo 27, comma 1 lett. d) della Legge regionale 12/2005 “Legge per il
governo del territorio” relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia
tra i quali la legge lombarda ricomprende anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione totale o parziale, nel rispetto della volumetria
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica. Il Collegato chiarisce che il legislatore regionale
intende la ricostruzione dell’edificio “senza vincolo di sagoma”; scegliendo
tra più interpretazioni possibili quella “autentica” è retroattiva; dispiega,
cioè, i suoi effetti ex tunc, dal momento in cui la
legge oggetto di interpretazione è entrata in vigore, e non solamente ex nunc.
La decisione del Consiglio regionale di fornire tale
interpretazione nasce da una questione molto dibattuta in Lombardia e
conseguente ad un presunto contrasto tra disciplina nazionale e regionale. In
particolare, la norma nazionale prevede che, perché possa trattarsi di
ristrutturazione edilizia, il “nuovo” edificio mantenga la volumetria e la
sagoma esistenti. La norma regionale, invece, non ripropone il limite della
sagoma e, inoltre, disapplica espressamente la relativa disposizione nazionale
(articolo 103 della Legge regionale 12/2005); di conseguenza, in Lombardia sono
stati generalmente considerati di ristrutturazione, e quindi assentiti,
interventi che hanno comportato la ricostruzione di edifici secondo altezze, sedime e forma diversi dai precedenti, seppur nel limite
della volumetria preesistente.
Alcune recenti pronunce dei tribunali amministrativi
lombardi hanno sostenuto che la ricostruzione previa demolizione, per essere
qualificata “ristrutturazione”, debba rispettare, oltre che la volumetria,
anche la “sagoma” preesistente, come previsto dalla norma statale che prevale
in quanto espressione di un principio generale, non esplicitamente contraddetto
dalla norma regionale. Il TAR ha affermato che “la modifica senza alcun limite
della sagoma delle costruzioni è chiaramente elemento che modifica fortemente
il tessuto urbano e dà vita a una trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio che, secondo la legislazione statale e regionale, è effetto tipico delle
nuove costruzioni e richiede che sia disciplinato dalla normativa urbanistica
ed edilizia vigente”. Il legislatore lombardo, tramite tale interpretazione
autentica contenuta nel Collegato, ambisce a consentire espressamente gli
interventi di ristrutturazione senza il necessario rispetto della sagoma
preesistente; questa disposizione non impedirà, naturalmente, al giudice
amministrativo (che non abbia dubbi interpretativi) di pensarla diversamente.
Art. 23 (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale
27 febbraio 2007, n. 5 “Interventi normativi per l’attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative – Collegato ordinamentale 2007”)
L’articolo 23 del provvedimento modifica l’articolo 14
della Legge regionale 5/2007 “ Interventi normativi per l’attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni
legislative - Collegato ordinamentale 2007”, relativo
alle misure di salvaguardia per l’Aeroporto di Montichiari (Brescia). La
validità delle disposizioni di salvaguardia è estesa di un anno, ovvero fino al
termine massimo del 30 giugno 2011: in questo periodo, oltre ad interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, manutenzione e ristrutturazione senza
cambio di destinazione d’uso, saranno ammessi anche interventi di ampliamento,
non comportanti cambio di destinazione d’uso, sino ad un massimo del 20 per
cento della superficie lorda di pavimento per le attività produttive, ridotto
ad un massimo del 10 per cento per la funzione residenziale, in ogni caso senza
possibilità di incremento del numero delle unità immobiliari.
Inoltre la Legge contiene una serie di disposizioni
modificative riferite a diverse leggi regionali di settore relative a:
- Art. 9 - Modifiche al titolo e inserimento
dell’art.1 bis alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 “Partecipazione di
Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.”
- Art. 24 - Modifica all’articolo 17 della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”
- Art. 26 - Abrogazione della lettera b) del comma 5
dell’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in
materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”
- Art. 27 - Supporto di CESTEC s.p.a. a Regione
Lombardia in materia energetica
- Art. 29 - Disposizioni generali nel settore estrattivo
- Art. 30 - Verifiche periodiche di attrezzature e
impianti nelle attività estrattive
- Art. 32 - Modifiche all’articolo 19 e inserimento
degli articoli 3 bis e 25 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86
“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree
di particolare rilevanza naturale e ambientale”
- Art. 33 - Abrogazione dell’articolo 24 ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 “Provvedimenti
in materia di tutela ambientale ed ecologica”
- Art. 34 - Sostituzione dell’articolo 12 della legge
regionale 16 settembre 1996, n. 26 “Riorganizzazione degli enti gestori delle
aree protette regionali”