URBANISTICA - LA PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE CADE SE IL CITTADINO NON VIENE INFORMATO TEMPESTIVAMENTE
(Tar del Lazio, sentenza n. 41 del 5 gennaio 2010)
In tema
di espropriazione, al privato proprietario di un’area interessata dalla
realizzazione di un’opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale
comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di
interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione e,
quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell’approvazione del progetto
definitivo, essendo preciso onere dell’amministrazione comunicare agli
interessati l’avvio del procedimento sin dalla fase procedimentale preordinata
alla dichiarazione di pubblica utilità, per mezzo della quale i beni dei
privati sono immediatamente sottoposti ad una precisa qualità giuridica di
subordinazione alla realizzazione di un’opera pubblica ed al conseguente regime
di espropriabilità; ancora, in tema di provvedimenti
ablatori, l’obbligo di avviso di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990
non costituisce un adempimento formalistico, essendo finalizzato invece alla
realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale, diretto
a consentire al privato di avere conoscenza del provvedimento in itinere ed,
eventualmente, di interloquire con l’amministrazione introducendo nella
dinamica procedimentale l’apprezzamento degli interessi di cui è portatore, per
consentirne la comparazione con gli altri interessi coinvolti, pubblici e
privati. Ne deriva che il mancato avviso personale imposto dall’art. 7 l.
241/1990, non superato dalla prova di conoscenza aliunde
o dalla effettiva partecipazione al procedimento autonomo prodromico
alla declaratoria di pubblica utilità di un’opera, rende illegittimo il
provvedimento conclusivo dello stesso”.
Commento
: nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità maggiore tutela ai
cittadini. Infatti il mancato avviso personale imposto dall’art. 7 l. 241/1990,
non superato dalla prova di conoscenza o dalla effettiva partecipazione al
procedimento autonomo prodromico alla declaratoria di
pubblica utilità di un’opera, rende illegittimo il provvedimento conclusivo
dello stesso.