URBANISTICA - P.A. E LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI ALL’APPROVAZIONE DI PIANI REGOLATORI
(Consiglio Stato sez. IV^
del 31 luglio 2009, n. 4838 - Conferma
Tar Lombardia, Brescia, n. 814 del 2009).
Gli atti
dei procedimenti amministrativi generali, volti all’approvazione degli
strumenti di piano regolatore, sono accessibili agli interessati, secondo le
concorrenti previsioni normative di fonte statale e regionale, nelle
particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi
elaborati, della pubblicazione dell’avvenuto deposito, della visione dello
stesso da parte di ogni soggetto interessato, mentre non è previsto il diritto
di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di
approvazione; ma la mancata previsione nella legislazione urbanistica di tale
diritto non può ritenersi in contrasto con i principi di trasparenza e di
partecipazione sottesi alla legge generale sul procedimento amministrativo 7
agosto 1990 n. 241 né comporta una forma di accesso di rango e portata
inferiore rispetto all’accesso di cui alla cit. l. n. 241 del 1990, con la
conseguenza che le norme urbanistiche andrebbero integrate con quelle della
stessa legge del 1990 per garantire la conformità della procedura di
pubblicazione degli strumenti di piano alle regole generali in tema di
trasparenza dell’azione amministrativa, atteso che la procedura di
pubblicazione degli strumenti di piano di cui alla l. 17 agosto 1942 n. 1150,
se da un lato attribuisce al cittadino qualcosa in meno rispetto all’accesso di
cui alla l. 241 del 1990 (in particolare, il diritto di copia), dall’altro
garantisce qualcosa in più rispetto alla procedura prevista dalla legge
generale sul procedimento amministrativo, in quanto prevede una procedura più
garantita ed articolata, che passa anche mediante la pubblicazione sugli
strumenti di conoscenza legale ammessi dal nostro ordinamento.