RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO SUI CONSUMI DEL 2009
(Determinazione Agenzia Dogane 19/3/10, n. prot. RU
30859)
L’entità del beneficio fiscale riconoscibile con riferimento
ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009, è
pari a 19,78609 euro per mille litri di prodotto.
Con determinazione del 19 marzo scorso, l’Agenzia
delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai benefici applicabili
rispetto al gasolio per uso autotrazione consumato nell’anno 2009.
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel
corso dell’anno 2009, hanno diritto al beneficio gli esercenti l’attività di
autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate.
I soggetti aventi diritto presentano apposita
dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti
entro il 30 giugno 2010.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione
l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui
il credito medesimo è sorto.
La legge Finanziaria 2008 ha fissato (art. 1, comma
53) un limite annuale, pari a 250.000 euro, per l’utilizzo in compensazione dei
crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle
imprese, da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Le eccedenze a tale limite sono riportate in avanti,
«[…] anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi
istitutive […]» e sono compensabili per l’intero importo residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr.
risoluzione n. 9/E/2008), il limite di 250. 000 euro opera come limite
complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU; in caso di
sforamento, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente il
limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze
derivanti da compensazioni irritualmente effettuate.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate
in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli
Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, apposita domanda di
rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.
Il modello di dichiarazione e il software aggiornato
utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni sono disponibili sul
sito Internet dell’Agenzia delle Dogane.
A partire dal mese di aprile 2010, infine, le
dichiarazioni potranno essere inviate anche telematicamente.