I.N.P.S.
- NUOVE MODALITA' COMPENSAZIONE CREDITI CONTRIBUTIVI SUL MOD.F24 - INDICAZIONI ISTITUTO
La
direzione centrale delle Entrate contributive dell'I.N.P.S., con circolare 8
giugno 1999, n. 126, ha diramato le istruzioni applicative concernenti le nuove
disposizioni in materia di compensazione tributi e contributi contenute nel
decreto del ministero delle finanze 1° aprile 1999, di approvazione della
dichiarazione di Mod. Unico 99. Come noto, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i contribuenti
eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e
delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo,
nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche. Con riferimento alla compensazione dei contributi dovuti
all'I.N.P.S., le istruzioni alla compilazione del Mod. Unico 99, contenute nel
citato decreto 1° aprile 1999, modificano la regola previgente, secondo la
quale la compensazione doveva essere effettuata nel Mod. F24 entro la data di
presentazione della denuncia di Mod. DM 10/2 successiva a quella dalla quale
emergeva il credito contributivo. In base alla nuova regola possono essere
compensati nel Mod. F24 i crediti I.N.P.S. risultanti dal Mod. DM 10/2, a
partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge
il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, semprechè il
contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando
l'apposita casella. La compensazione può, dunque, essere effettuata entro 12
mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia di Mod. 10/2 da
cui emerge il credito.
Al
riguardo, l'I.N.P.S. ha chiarito, innanzitutto, che le nuove regole si applicano
a decorrere dalle denunce contributive presentate alla prima scadenza
successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 1°
aprile 1999, avvenuta il 14 aprile u.s. Pertanto, a partire dalle denunce
contributive presentate dal 16 aprile 1999 - cioè dal Modello DM 10/2 relativo
al mese di marzo - la compensazione potrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della denuncia da cui
emerge il credito oggetto di compensazione, anziché entro la data di
presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui risulta il credito
stesso. E' in tal modo notevolmente ampliato il termine entro il quale è
possibile portare in compensazione, nell'ambito del Mod. F24, un credito
contributivo emergente dalle denunce di Mod.DM 10/2. Le modifiche non
interessano le modalità da seguire per l'effettuazione della compensazione.
Alcune indicazioni operative in merito sono contenute nel fascicolo di
istruzioni predisposto congiuntamente dal Ministero delle Finanze, I.N.P.S.,
I.N.A.I.L., E.N.P.A.L.S. e I.N.P.D.A.I.
Si
rammenta che, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n.
241/1997, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono
essere compensati è fissato, fino all'anno 2000, in lire 500 milioni per
ciascun periodo d'imposta.
L'I.N.P.S.
ribadisce che, in alternativa alla compensazione tramite il Mod. F24, il datore
di lavoro può continuare ad usufruire della possibilità di chiedere il rimborso
totale o parziale dei crediti risultanti dalla denuncia di Mod. DM 10/2, ovvero
la compensazione con la procedura ordinaria.
Infine,
l'istituto rammenta che il Mod. DM 10/2 da cui risulti un credito per l'azienda
(c.d. DM 10/2 passivo) deve essere presentato, entro il termine di scadenza di
legge (giorno 16 del mese), direttamente alla sede I.N.P.S. competente per
territorio. Tali denunce non vanno quindi presentate unitamente al Mod. F24