I.N.P.S. - NUOVE MODALITA' COMPENSAZIONE CREDITI CONTRIBUTIVI SUL  MOD.F24 - INDICAZIONI ISTITUTO

 

La direzione centrale delle Entrate contributive dell'I.N.P.S., con circolare 8 giugno 1999, n. 126, ha diramato le istruzioni applicative concernenti le nuove disposizioni in materia di compensazione tributi e contributi contenute nel decreto del ministero delle finanze 1° aprile 1999, di approvazione della dichiarazione di Mod. Unico 99. Come noto, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Con riferimento alla compensazione dei contributi dovuti all'I.N.P.S., le istruzioni alla compilazione del Mod. Unico 99, contenute nel citato decreto 1° aprile 1999, modificano la regola previgente, secondo la quale la compensazione doveva essere effettuata nel Mod. F24 entro la data di presentazione della denuncia di Mod. DM 10/2 successiva a quella dalla quale emergeva il credito contributivo. In base alla nuova regola possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti I.N.P.S. risultanti dal Mod. DM 10/2, a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, semprechè il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella. La compensazione può, dunque, essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia di Mod. 10/2 da cui emerge il credito.

Al riguardo, l'I.N.P.S. ha chiarito, innanzitutto, che le nuove regole si applicano a decorrere dalle denunce contributive presentate alla prima scadenza successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 1° aprile 1999, avvenuta il 14 aprile u.s. Pertanto, a partire dalle denunce contributive presentate dal 16 aprile 1999 - cioè dal Modello DM 10/2 relativo al mese di marzo - la compensazione potrà essere effettuata entro 12 mesi  dalla data di scadenza della denuncia da cui emerge il credito oggetto di compensazione, anziché entro la data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui risulta il credito stesso. E' in tal modo notevolmente ampliato il termine entro il quale è possibile portare in compensazione, nell'ambito del Mod. F24, un credito contributivo emergente dalle denunce di Mod.DM 10/2. Le modifiche non interessano le modalità da seguire per l'effettuazione della compensazione. Alcune indicazioni operative in merito sono contenute nel fascicolo di istruzioni predisposto congiuntamente dal Ministero delle Finanze, I.N.P.S., I.N.A.I.L., E.N.P.A.L.S. e I.N.P.D.A.I.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 241/1997, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati è fissato, fino all'anno 2000, in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

L'I.N.P.S. ribadisce che, in alternativa alla compensazione tramite il Mod. F24, il datore di lavoro può continuare ad usufruire della possibilità di chiedere il rimborso totale o parziale dei crediti risultanti dalla denuncia di Mod. DM 10/2, ovvero la compensazione con la procedura ordinaria.

Infine, l'istituto rammenta che il Mod. DM 10/2 da cui risulti un credito per l'azienda (c.d. DM 10/2 passivo) deve essere presentato, entro il termine di scadenza di legge (giorno 16 del mese), direttamente alla sede I.N.P.S. competente per territorio. Tali denunce non vanno quindi presentate unitamente al Mod. F24