DETRAZIONE DEL 55% PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI TECNICI
DI AMMISSIBILITA’
(DM 26/1/2010)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010 è
stato pubblicato il D.M. 26 gennaio 2010, “Aggiornamento del decreto 11 marzo
2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”, con il quale
vengono modificati, tra l’altro, i valori limite della trasmittanza delle
strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano
l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, per accedere alla
detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Il decreto, le cui disposizioni si applicano dal 13 marzo
2010, prevede le seguenti novità:
1) introduzione di una condizione aggiuntiva da rispettare
per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse;
2) introduzione di un coefficiente di correzione per
valutare la quota di energia fossile, relativa alla fase di produzione del
combustibile, nel caso di sostituzione di impianti con quelli a biomassa;
3) modifiche ai valori di trasmittanza delle strutture
opache e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso
l’esterno o verso locali non riscaldati;
4) modifica ai riferimenti delle metodologie per il
calcolo dei requisiti.
Nel dettaglio riguardano:
1. Introduzione di una condizione aggiuntiva da rispettare
per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse (art. 1, comma
2 del D.M. 11/3/2008 così come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010).
Il DM 11/3/2008 prevede che, qualora l`intervento di
riqualificazione energetica globale dell’edificio includa la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti
ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla
classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX
alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ovvero i più restrittivi limiti fissati da
norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai
sensi dell`allegato X alla parte quinta del medesimo D.Lgs. 152/06.
Con il DM 26 gennaio 2010 viene introdotta una nuova
condizione: i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili,
quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli
infissi, che ne delimitano l’edificio verso l`esterno o verso locali non
riscaldati, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 4a,
presente al punto 4, dell’Allegato C del D.Lgs
192/05, limitatamente al caso di edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F.
Il Ministero giustifica tale ulteriore prescrizione con la
necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse
in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così
anche a contenere l’immissione di polveri sottili nell’aria.
Viene inoltre stabilito che i soggetti, che intendono
avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarino il
rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all’Enea della
documentazione richiesta (articolo 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive
modificazioni).
2. Introduzione di un coefficiente di correzione per
valutare la quota di energia fossile, relativa alla fase di produzione del
combustibile, nel caso di sostituzione di impianti con quelli a biomassa (art.
3, comma 3 del D.M. 11/3/2008 così come modificato ed integrato dal DM 26
gennaio 2010)
Al fine di promuovere l’utilizzo delle biomasse
combustibili in un contesto paritario con le altre fonti (fossili o
rinnovabili), si e` introdotto un coefficiente di correzione pari a 0,3.
Pertanto verrà computata, ai fini del calcolo dell’indice
di prestazione energetica, una quota di energia pari al 30% dell`energia
primaria realmente fornita all`impianto, come se provenisse da fonte fossile
non rinnovabile.
Tale coefficiente, motiva il Ministero, consegue dalla
valutazione di analoghi coefficienti definiti da norme regionali ed è riferito
alla quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della
biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto).
3. Modifiche ai valori di trasmittanza delle strutture
opache e delle chiusure apribili e ammissibili che delimitano l’edificio verso
l`esterno o verso locali non riscaldati (art. 2, comma 1 del D.M. 11/3/2008
così come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010)
Il Ministero ha rilevato alcune difficoltà applicative per
il conseguimento delle prestazioni fissate dal decreto del 2008. Per rimuovere
tali ostacoli, ha ritenuto opportuno riequilibrare i valori limite di
trasmittanza in funzione delle tecnologie disponibili e delle diverse zone
climatiche in cui sono eseguiti gli interventi.
Risultavano essere troppo stringenti i valori richiesti
per le ristrutturazioni dei solai di base anche in relazione alle prestazioni
richieste alle pareti verticali e alle coperture.
Per quanto riguarda le chiusure apribili e assimilabili,
le modifiche tengono conto delle differenze climatiche.
All’allegato B del testo coordinato del DM 11 marzo 2008
viene riportata la tabella 2 dei valori della trasmittanza termica delle
strutture componenti l’involucro edilizio, applicabili dal 1° gennaio 2010 ed
espressi in W/m2K, così come modificata dal DM del 26 gennaio 2010.
4. Modifica ai riferimenti delle metodologie per il
calcolo dei requisiti
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle trasmittanze degli elementi costituenti l’involucro
edilizio e per la climatizzazione invernale, non si fa più riferimento
all’allegato I al D.Lgs 192/05 ma al DPR n. 59/2009.
Per il calcolo dell’indice di prestazione energetica
dell’edificio, viene inoltre specificato che si può anche utilizzare lo schema
di procedura semplificata di cui all’allegato G al DM 7/4/2008 o all’allegato 2
al DM 26/6/2009.
Si segnala, infine, che le disposizioni del decreto si
applicano esclusivamente alle spese sostenute dopo l’entrata in vigore del
decreto e che, entro i trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale,
l’ENEA provvederà ad aggiornare la modulistica da compilare per accedere alla
detrazione fiscale.