SICUREZZA SUL LAVORO - D. LGS. 81/08 - SORVEGLIANZA SANITARIA
- VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA RILASCIATA DAL MEDICO COMPETENTE -
MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE N. 22/2010
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha emanato la circolare prot. 25/III/0001401 del 22
gennaio 2010 pubblicata in calce alla presente nota, con cui chiarisce le
modalità per il rilascio delle certificazioni sanitarie che, pur richieste dalla
legge, oggi non vengono più emesse da organi del servizio sanitario nazionale.
Negli ultimi anni, infatti,
diverse regioni, in una logica di semplificazione delle procedure di
autorizzazione, certificazione e idoneità sanitaria, hanno previsto che le ASL non
rilascino più alcuni certificati sanitari.
La normativa nazionale,
invece, ne continua ad imporre la presentazione, come, ad esempio, nel caso di
idoneità fisica per l’assunzione di minori o di abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore.
Per risolvere i conseguenti
dubbi interpretativi la nota ministeriale, confermando la persistenza
dell’obbligo di tutte le visite mediche previste dalla legge a fini di
sicurezza, chiarisce che le suddette certificazioni di idoneità allo
svolgimento di determinate attività, possono essere rilasciata dal medico
competente (anche in caso di visite preassuntive) e
non più esclusivamente dal medico del servizio sanitario nazionale (anche se
operante in regime di convenzione).
Ministero del Lavoro
Roma, 22 gennaio 2010
Prot. 25/III/001401
Oggetto: rilascio di certificazioni
sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario
nazionale.
Negli ultimi anni varie
normative regionali in materia di semplificazione delle procedure relative alle
autorizzazioni, cet1ificazioni e idoneità sanitarie hanno previsto che le ASL
della rispettiva regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari quali
ad esempio quello di idoneità tisica per l’assunzione di minori o il
certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Il mancato rilascio di tali
certificazioni pone dei dubbi interpretativi sui comportamenti che le Direzioni
Provinciali devono adottare laddove le normative nazionali prevedono tali
certificazioni.
Con la presente circolare
si forniscono chiarimenti in ordine a quanto indicato in oggetto unitamente a
quanto richiamato nelle precedenti circolari sul medesimo argomento.
La problematica di cui alla
premessa è stata più volte affrontata a partire dall’emanazione della legge della
regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (norme relative a certificazioni in
materia di igiene e sanità pubblica) sulla quale si sono espressi sia la corte
Costituzionale con sentenza n.162 del 26 maggio - l giugno che il consiglio di
Stato con parere n. 3208/2005, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005.
A seguito della suddetta
legge regionale e con esplicito riferimento alle certificazioni previste
dall’art. 8 della L.977/1967 e s.m.i. in materia di
idoneità per l’assunzione di minori, questo Ministero, tenuto conto anche di
quanto espresso dalla corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, ha già
fornito indicazioni con lettera circolare Prot. 15Nl/7144/l4.0J.01.02 dell’ 11
aprile 2006 evidenziando la persistenza dell’obbligo della visita medica di
idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa
certificazione.
Successivamente con la
risposta all’interpello n. 1866 del 19.07.2006, è stato chiarito che .”... la
visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente
incardina/o nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve
intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il
Servizio Sanitario Nazionale quale è il medico della struttura ospedaliera
pubblica ovvero della azienda sanitaria locale - sia il professionista che
operi in convenzione con il Servizio Sanitario. quale è ad es. il medico di
medicina generale.”
L’attuale normativa in
materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.),
nei casi in cui sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria ha previsto che
il medico competente possa effettuare anche la visita medica preventiva in fase
preassuntiva.
Tale previsione tiene conto
che trattasi di medico di qualificata professionalità con specifiche conoscenze
ed esperienze professionali e con specifici titoli e requisiti (articolo 38
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Pertanto la certificazione
rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli
obblighi previsti dalla normativa in esame.
In conclusione in tutti i
casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all’attuale
normativa in materia di salute e sicurezza, prevedano una certificazione di
idoneità allo svolgimento di determinate attività, come ad esempio nel caso del
rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione dei
generatori di vapore, si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da
un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di
convenzione, ovvero da un medico competente.