SICUREZZA SUL LAVORO - SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DEI
MEDICI COMPETENTI DI INVIO DEI DATI AGGREGATI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI EX ART. 40 D. LGS. 81/08 - NOTA
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO ASL DI BRESCIA DEL 15 MARZO 2010
Si informa che il
Dipartimento di Prevenzione medico - Servizio di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro - ASL di Brescia, con nota prot. n. 0034503 del 15 marzo
2010 che in calce si pubblica, ha fornito chiarimenti circa l’obbligo da parte
del medico competente di redazione e trasmissione dei dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori.
Si ricorda che
l’adempimento in commento ai sensi dell’art. 40 del D.lgs.81/08 come modificato
dal D. Lsg. 106/09 prevede che il medico competente
entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti
per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
Le modalità con cui questa
comunicazione deve pervenire agli enti competenti, prevede al comma 3bis
dell’art. 40 del D.lgs. 81/08 che entro il 31 dicembre 2009, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti, secondo criteri di
semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e
trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.
Pertanto il dipartimento di
Brescia precisa che questi sono
dipendenti dall’emanazione del Decreto in parola che, ad oggi non predisposto,
nel quale si definiranno contenuti e modalità che dovrà avere la trasmissione
delle informazioni.
Gli obblighi in questione
sono pertanto sospesi sino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di
rideterminazione di contenuti e procedure.
Dipartimento di
Prevenzione medico - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro - ASL di Brescia
Brescia, 15 marzo 2010
Prot Gen n. 0034503
Oggetto: obblighi art 40 D. Lgs
81/08 e smi: all’attenzione dei Medici Competenti
In relazione agli
adempimenti di cui all’art. 40 del D.Lgs. 81/08, ovvero obblighi di redazione e
trasmissione da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori, si precisa che questi sono dipendenti dall’emanazione
di un Decreto Ministeriale, ad oggi non predisposto, nel quale si definiranno
contenuti e modalità che dovrà avere la trasmissione delle informazioni.
Gli obblighi in questione
sono pertanto sospesi sino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di
rideterminazione di contenuti e procedure.
Si prega di dare la massima
diffusione del contenuto di questa comunicazione.
Si resta a disposizione per
eventuali chiarimenti si rendessero necessari e si porgono distinti saluti.