INAIL - ACCORDI SU CREDITI CONTRIBUTIVI DEL DEBITORE FALLITO
O IN CONCORDATO PREVENTIVO - ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 8/2010

 

Con Decreto 4 agosto 2009 il Ministero del Lavoro ha definito le modalità applicative, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli Enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge, ai sensi dell’art. 182-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo novellato dall’art. 32, comma 5, lett. a), della L. 2/2009

Con circolare n. 8 del 26 febbraio 2010, reperibile in calce anche sul sito del Collegio, la Direzione Generale dell’INAIL, in riferimento alla richiamata normativa, ha fornito istruzioni operative di sua competenza.

Di seguito si evidenziano gli aspetti di maggiore rilievo dettati dall’Istituto.

 

Ambito di applicazione

La proposta di accordo sui crediti previdenziali può essere avanzata dal debitore nell’ambito del concordato preventivo, con il piano di cui all’art. 160 del Regio Decreto n. 267/1942, che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, nonché nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’art. 182-bis dello stesso regio decreto, da stipularsi con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

In entrambi casi, è prevista l’omologazione da parte del Tribunale che, in questa fase, verifica la regolarità delle procedure e la concreta attuabilità dell’accordo per la ristrutturazione dei debiti.

 

Presupposti soggettivi

Possono proporre l’accordo in parola gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, vale a dire gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, eccettuati gli Enti pubblici, con esclusione degli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad € 300.000;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.

 

Modalità applicative

La proposta di accordo deve essere corredata della documentazione prevista dall’art. 161, co. 2, del Regio Decreto n. 267/1942, ed accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti indicati dall’art. 67, terzo comma, lett. d), del medesimo decreto che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa.

Ai sensi dell’art. 161, co. 2, del Regio Decreto n. 267/1942, con la domanda di concordato il datore di lavoro deve presentare: una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni ed i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

La relazione sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano dell’impresa deve essere quindi redatta da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28 del Regio Decreto n. 267/1942, alle lettere a) (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti) e b) (studi professionali associati o società fra professionisti i cui soci abbiano i requisiti professionali elencati nella lett. a) ).

 

Oggetto dell’accordo

Con l’accordo il debitore può proporre sia il pagamento parziale del debito contributivo complessivo, sia il pagamento dilazionato dello stesso.

Per quanto concerne in particolare l’INAIL, la proposta di accordo può avere ad oggetto i crediti per premi assicurativi ed accessori (e cioè le sanzioni civili e gli interessi).

La proposta di accordo:

a) può comprendere i crediti assistiti da privilegio (sia iscritti che non iscritti a ruolo) ed i crediti aventi natura chirografaria (sia iscritti che non iscritti a ruolo);

b) può riguardare sia i crediti già oggetto di contenzioso (previa rinuncia alle controversie pendenti, qualora venga approvato l’accordo transattivo), sia i crediti oggetto di rateizzazione ordinaria concessa dall’INAIL ovvero dall’Agente della riscossione.

A norma dell’art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, restano invece esclusi dalla proposta di accordo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 13 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli Organi comunitari in materia di aiuti di Stato.

In proposito, la circolare in commento precisa che, relativamente all’INAIL, i crediti “cartolarizzati” possono essere compresi nella proposta di accordo, in quanto, a seguito della chiusura dell’operazione di cartolarizzazione di cui alla citata L. n. 488/1999, i crediti sono stati retrocessi all’Istituto.

 

Limiti dei crediti ammissibili

La proposta di pagamento parziale non può essere inferiore:

a) al 100% per i crediti privilegiati di cui all’art. 2778, primo comma, n. 1), del Codice civile, fra i quali rientrano per l’intero ammontare i premi assicurativi dovuti all’INAIL;

b) al 40% per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma del menzionato art. 2778 del Codice civile, fra i quali rientra il 50% dell’importo degli accessori dei premi assicurativi;

c) al 30% per i crediti di natura chirografaria, fra i quali rientra il restante 50% degli accessori dei premi.

La proposta di pagamento dilazionato non può essere superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale in vigore al momento della presentazione della proposta stessa.

 

Condizioni per l’accettazione della proposta di accordo

Secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, gli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri valutativi:

a) idoneità dell’attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie;

b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito previdenziale e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità del medesimo;

c) correntezza dei pagamenti dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;

d) essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’attività’ dell’impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell’importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell’area in cui opera.

 

Revoca dell’accordo

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’accordo comporta la revoca del medesimo.

Secondo quanto precisato dalla circolare in discorso, a seconda che l’accordo riguardi il pagamento parziale, il pagamento dilazionato, ovvero entrambe le ipotesi, la revoca si verifica:

a) nel caso in cui si accerti il mancato o inesatto pagamento delle somme stabilite nell’accordo ai sensi dell’art. 3, commi 1-2, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009 (pagamenti parziali);

b) nel caso in cui non sia rispettato il piano di rateazione.

 

Presentazione e contenuti della proposta

La proposta di accordo deve essere presentata all’Agente della riscossione e alla Sede INAIL competente per territorio e deve contenere:

a) il Codice Ditta dell’impresa;

b) i dati anagrafici dell’impresa (compreso il codice fiscale) e quelli del legale rappresentante;

c) tutti gli elementi utili a valutare l’essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’attività dell’impresa e della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché l’importanza dell’impresa nel territorio socio-economico in cui opera;

d) l’ammontare e la tipologia (premi o accessori) dei debiti oggetto della proposta di accordo, con indicazione dei limiti proposti (fermo restando che per i premi deve essere proposto il 100%), nonché del numero delle rate proposte;

e) i tempi di pagamento e le eventuali garanzie che il debitore intende prestare;

f) la dichiarazione di riconoscimento dei debiti e la rinuncia ad eventuali azioni ed eccezioni.

Alla proposta devono essere allegati i documenti elencati nel paragrafo relativo alle “Modalità applicative”.

In proposito, la circolare in esame rimarca l’importanza – ai fini della valutazione sulla convenienza ad accogliere la proposta di accordo – della relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa.

 

Fasi istruttoria e decisoria

Ricevuta la proposta, la competente Sede INAIL verifica la regolarità della stessa e la completezza della documentazione allegata.

Qualora la proposta risulti carente dei dati e delle informazioni necessarie per decidere in ordine all’accordo o manchi di uno o più dei documenti previsti dalla legge, la predetta Sede deve richiedere i dati e i documenti mancanti con apposita comunicazione al debitore e per conoscenza all’Agente della riscossione, fissando un termine di cinque giorni per l’integrazione, con l’avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, la proposta è da ritenersi inammissibile.

Nel caso in cui la proposta sia regolare e completa, la Sede avvia l’istruttoria di merito, effettuando la ricognizione della situazione debitoria sulla base degli atti e delle informazioni esistenti.

A conclusione dell’istruttoria, da completarsi nel minore tempo possibile, la proposta di accordo con la documentazione a corredo viene trasmessa al Direttore Regionale dell’Istituto, con apposita comunicazione nella quale si propone l’accettazione ovvero il diniego, unitamente ad una relazione recante le risultanze dell’istruttoria effettuata.

Il Direttore Regionale valuta la convenienza della proposta di accordo sulla base della documentazione ad essa allegata ed esprime, con apposito atto di determinazione motivato, l’accoglimento oppure il diniego della proposta.

La decisione del Direttore Regionale viene immediatamente comunicata con raccomandata a.r. al debitore e all’Agente della riscossione, a cura della competente Sede INAIL.

 

Fasi successive

Per quanto attiene ai crediti tributari, nel caso in cui l’accordo sia stato proposto nell’ambito del concordato preventivo, l’art. 182-ter, comma 3, del Regio Decreto n. 267/1942, stabilisce che l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è espresso mediante voto favorevole o contrario manifestato in sede di adunanza dei creditori ovvero con le modalità di cui all’articolo 178, comma 1, dello stesso regio decreto, con atto del direttore dell’ufficio, per i tributi non iscritti a ruolo, e dell’Agente della riscossione, per i tributi iscritti a ruolo.

Al riguardo, la circolare in discorso sottolinea che le stesse modalità si applicano ai crediti previdenziali; di conseguenza, per i premi e accessori non iscritti a ruolo, il voto sarà espresso dal Direttore della competente Sede INAIL o da un suo incaricato, mentre per i crediti iscritti a ruolo il voto sarà manifestato dall’Agente della riscossione, su indicazione della competente Sede dell’Istituto, comunicata con raccomandata a.r.

Analogamente, secondo il dettato dell’art. 182-ter, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942, nel caso in cui la proposta sia presentata nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione previsto dall’art. 182-bis, per i crediti non iscritti a ruolo la determinazione favorevole del Direttore Regionale dell’INAIL equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione, mentre per i crediti iscritti a ruolo, l’assenso all’accordo sarà espresso dall’Agente della riscossione, sulla base della comunicazione ricevuta dalla competente Sede Inail.