INAIL - ACCORDI SU CREDITI CONTRIBUTIVI DEL DEBITORE
FALLITO
O IN CONCORDATO PREVENTIVO - ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 8/2010
Con Decreto 4 agosto 2009
il Ministero del Lavoro ha definito le modalità applicative, i criteri e le
condizioni di accettazione, da parte degli Enti gestori di forme di previdenza
e di assistenza obbligatoria, della proposta di accordo sui crediti per
contributi, premi e relativi accessori di legge, ai sensi dell’art. 182-ter del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo novellato dall’art. 32, comma 5,
lett. a), della L. 2/2009
Con circolare n. 8 del 26 febbraio 2010,
reperibile in calce anche sul sito del Collegio,
Di seguito si evidenziano
gli aspetti di maggiore rilievo dettati dall’Istituto.
Ambito di applicazione
La proposta di accordo sui
crediti previdenziali può essere avanzata dal debitore nell’ambito del
concordato preventivo, con il piano di cui all’art. 160 del Regio Decreto n.
267/1942, che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, nonché
nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti,
disciplinato dall’art. 182-bis dello stesso regio decreto, da stipularsi con i
creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
In entrambi casi, è
prevista l’omologazione da parte del Tribunale che, in questa fase, verifica la
regolarità delle procedure e la concreta attuabilità dell’accordo per la
ristrutturazione dei debiti.
Presupposti soggettivi
Possono proporre l’accordo
in parola gli imprenditori soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo, vale a dire gli imprenditori che esercitano una attività
commerciale, eccettuati gli Enti pubblici, con esclusione degli imprenditori
commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo non superiore ad € 300.000;
b) aver realizzato, in
qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000;
c) avere un ammontare di
debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.
Modalità applicative
La proposta di accordo deve
essere corredata della documentazione prevista dall’art. 161, co. 2, del Regio
Decreto n. 267/1942, ed accompagnata da una relazione di un professionista in
possesso dei requisiti indicati dall’art. 67, terzo comma, lett. d), del
medesimo decreto che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 161, co.
2, del Regio Decreto n. 267/1942, con la domanda di concordato il datore di lavoro
deve presentare: una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa; uno stato analitico ed estimativo delle
attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione; l’elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni
ed i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
La relazione sulla
veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano dell’impresa deve essere
quindi redatta da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e
che abbia i requisiti previsti dall’art. 28 del Regio Decreto n. 267/1942, alle
lettere a) (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri
commercialisti) e b) (studi professionali associati o società fra
professionisti i cui soci abbiano i requisiti professionali elencati nella
lett. a) ).
Oggetto dell’accordo
Con l’accordo il debitore
può proporre sia il pagamento parziale del debito contributivo complessivo, sia
il pagamento dilazionato dello stesso.
Per quanto concerne in
particolare l’INAIL, la proposta di accordo può avere ad oggetto i crediti per
premi assicurativi ed accessori (e cioè le sanzioni civili e gli interessi).
La proposta di accordo:
a) può comprendere i
crediti assistiti da privilegio (sia iscritti che non iscritti a ruolo) ed i
crediti aventi natura chirografaria (sia iscritti che non iscritti a ruolo);
b) può riguardare sia i
crediti già oggetto di contenzioso (previa rinuncia alle controversie pendenti,
qualora venga approvato l’accordo transattivo), sia i crediti oggetto di
rateizzazione ordinaria concessa dall’INAIL ovvero dall’Agente della
riscossione.
A norma dell’art. 1, comma
3, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, restano invece esclusi dalla
proposta di accordo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell’art.
13 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed i crediti dovuti in esecuzione
delle decisioni assunte dagli Organi comunitari in materia di aiuti di Stato.
In proposito, la circolare
in commento precisa che, relativamente all’INAIL, i crediti “cartolarizzati”
possono essere compresi nella proposta di accordo, in quanto, a seguito della
chiusura dell’operazione di cartolarizzazione di cui alla citata L. n.
488/1999, i crediti sono stati retrocessi all’Istituto.
Limiti dei crediti
ammissibili
La proposta di pagamento
parziale non può essere inferiore:
a) al 100% per i crediti
privilegiati di cui all’art. 2778, primo comma, n. 1), del Codice civile, fra i
quali rientrano per l’intero ammontare i premi assicurativi dovuti all’INAIL;
b) al 40% per i crediti
privilegiati di cui al n. 8) del primo comma del menzionato art. 2778 del
Codice civile, fra i quali rientra il 50% dell’importo degli accessori dei
premi assicurativi;
c) al 30% per i crediti di
natura chirografaria, fra i quali rientra il restante 50% degli accessori dei
premi.
La proposta di pagamento
dilazionato non può essere superiore a sessanta rate mensili, con applicazione
degli interessi al tasso legale in vigore al momento della presentazione della
proposta stessa.
Condizioni per
l’accettazione della proposta di accordo
Secondo quanto disposto
dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009, gli Enti gestori di forme
di previdenza ed assistenza obbligatoria possono accedere alla proposta di
accordo nel rispetto dei seguenti parametri valutativi:
a) idoneità dell’attivo ad
assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di
eventuali garanzie;
b) riconoscimento formale
ed incondizionato del credito previdenziale e rinuncia a tutte le eccezioni che
possano influire sulla esistenza ed azionabilità del medesimo;
c) correntezza dei
pagamenti dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di
accordo;
d) essenzialità
dell’accordo ai fini della continuità dell’attività’ dell’impresa e di ogni
possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell’importanza
che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell’area in cui opera.
Revoca dell’accordo
Il mancato rispetto degli
obblighi previsti dall’accordo comporta la revoca del medesimo.
Secondo quanto precisato
dalla circolare in discorso, a seconda che l’accordo riguardi il pagamento
parziale, il pagamento dilazionato, ovvero entrambe le ipotesi, la revoca si
verifica:
a) nel caso in cui si
accerti il mancato o inesatto pagamento delle somme stabilite nell’accordo ai
sensi dell’art. 3, commi 1-2, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2009 (pagamenti
parziali);
b) nel caso in cui non sia
rispettato il piano di rateazione.
Presentazione e
contenuti della proposta
La proposta di accordo deve
essere presentata all’Agente della riscossione e alla Sede INAIL competente per
territorio e deve contenere:
a) il Codice Ditta dell’impresa;
b) i dati anagrafici
dell’impresa (compreso il codice fiscale) e quelli del legale rappresentante;
c) tutti gli elementi utili
a valutare l’essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’attività
dell’impresa e della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché
l’importanza dell’impresa nel territorio socio-economico in cui opera;
d) l’ammontare e la
tipologia (premi o accessori) dei debiti oggetto della proposta di accordo, con
indicazione dei limiti proposti (fermo restando che per i premi deve essere
proposto il 100%), nonché del numero delle rate proposte;
e) i tempi di pagamento e
le eventuali garanzie che il debitore intende prestare;
f) la dichiarazione di
riconoscimento dei debiti e la rinuncia ad eventuali azioni ed eccezioni.
Alla proposta devono essere
allegati i documenti elencati nel paragrafo relativo alle “Modalità
applicative”.
In proposito, la circolare
in esame rimarca l’importanza – ai fini della valutazione sulla convenienza ad
accogliere la proposta di accordo – della relazione del professionista
attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
dell’impresa.
Fasi istruttoria e
decisoria
Ricevuta la proposta, la
competente Sede INAIL verifica la regolarità della stessa e la completezza
della documentazione allegata.
Qualora la proposta risulti
carente dei dati e delle informazioni necessarie per decidere in ordine
all’accordo o manchi di uno o più dei documenti previsti dalla legge, la
predetta Sede deve richiedere i dati e i documenti mancanti con apposita
comunicazione al debitore e per conoscenza all’Agente della riscossione,
fissando un termine di cinque giorni per l’integrazione, con l’avvertimento
che, trascorso inutilmente tale termine, la proposta è da ritenersi
inammissibile.
Nel caso in cui la proposta
sia regolare e completa,
A conclusione
dell’istruttoria, da completarsi nel minore tempo possibile, la proposta di
accordo con la documentazione a corredo viene trasmessa al Direttore Regionale
dell’Istituto, con apposita comunicazione nella quale si propone l’accettazione
ovvero il diniego, unitamente ad una relazione recante le risultanze dell’istruttoria
effettuata.
Il Direttore Regionale
valuta la convenienza della proposta di accordo sulla base della documentazione
ad essa allegata ed esprime, con apposito atto di determinazione motivato,
l’accoglimento oppure il diniego della proposta.
La decisione del Direttore
Regionale viene immediatamente comunicata con raccomandata a.r. al debitore e
all’Agente della riscossione, a cura della competente Sede INAIL.
Fasi successive
Per quanto attiene ai
crediti tributari, nel caso in cui l’accordo sia stato proposto nell’ambito del
concordato preventivo, l’art. 182-ter, comma 3, del Regio Decreto n. 267/1942,
stabilisce che l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è espresso
mediante voto favorevole o contrario manifestato in sede di adunanza dei creditori
ovvero con le modalità di cui all’articolo 178, comma 1, dello stesso regio
decreto, con atto del direttore dell’ufficio, per i tributi non iscritti a
ruolo, e dell’Agente della riscossione, per i tributi iscritti a ruolo.
Al riguardo, la circolare
in discorso sottolinea che le stesse modalità si applicano ai crediti
previdenziali; di conseguenza, per i premi e accessori non iscritti a ruolo, il
voto sarà espresso dal Direttore della competente Sede INAIL o da un suo
incaricato, mentre per i crediti iscritti a ruolo il voto sarà manifestato
dall’Agente della riscossione, su indicazione della competente Sede
dell’Istituto, comunicata con raccomandata a.r.
Analogamente, secondo il
dettato dell’art. 182-ter, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942, nel caso in
cui la proposta sia presentata nell’ambito delle trattative che precedono la
stipula dell’accordo di ristrutturazione previsto dall’art. 182-bis, per i
crediti non iscritti a ruolo la determinazione favorevole del Direttore
Regionale dell’INAIL equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione,
mentre per i crediti iscritti a ruolo, l’assenso all’accordo sarà espresso
dall’Agente della riscossione, sulla base della comunicazione ricevuta dalla
competente Sede Inail.