I.N.P.S. - D.L.VO 26/2/1999 N. 46 - DISCIPLINA RISCOSSIONE CREDITI PREVIDENZIALI MEDIANTE RUOLO - PRIME INDICAZIONI ISTITUTO

 

Sul Supplemento Ordinario n. 45/L alla Gazzetta ufficiale 5/3/1999 n. 53 è stato pubblicato il testo del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 recante " Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337 " Il provvedimento, attuando una specifica delega conferita al Governo dalla legge n. 337/1998, riordina le norme sulla riscossione al fine di un miglioramento dei risultati della stessa mediante ruolo - Tale meccanismo di esazione è stato esteso alle entrate di tutti gli enti pubblici, compresi i crediti degli enti pubblici previdenziali per contributi, premi, sanzioni e somme aggiuntive, e con la sola esclusione degli enti pubblici economici.

In particolare, la disciplina per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali è dettata dagli artt. 24 e segg. del decreto legislativo citato.

Ai sensi di tali regole gli enti previdenziali hanno facoltà, prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme, di richiederne il pagamento all'asserito debitore, tramite avviso bonario. Qualora il debitore paghi entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, l'iscrizione non ha luogo, in tutto o in parte, in relazione all'ammontare pagato. Ed è proprio su questo aspetto che l'I.N.P.S., con messaggi 26765 del 9 aprile 1999 e 27405 del 14 aprile successivo, ha diramato alle Sedi le prime indicazioni operative.

In particolare l'I.N.P.S., che contestualmente si riserva una più completa illustrazione della nuova disciplina e del relativo iter procedurale, ha precisato quanto segue.

1) Per i crediti più recenti che si trovino ancora nella fase di gestione amministrativa, le Sedi devono provvedere ad inviare, tramite raccomandata a.r., l'avviso bonario al debitore, avvertendolo che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso avrà seguito l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto. L'avviso interromperà anche i termini prescrizionali.

2) In particolare, i crediti accertati nel corso del 1999, i quali dovrebbero presentare maggiori elementi di certezza in ordine all'esistenza del debitore nonché alla possibilità di recupero degli importi, in caso di mancato pagamento entro i 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, non saranno passati all'ufficio legale, salvi i casi di grave pregiudizio, bensì verranno tenuti disponibili per la trasmissione ai concessionari della riscossione dal 1° luglio 1999, data di entrata in vigore della disciplina in materia.

3) Le indicazioni di cui al punto 2) valgono anche per i crediti già passati alla gestione dell'ufficio legale ove non si preveda un inizio tempestivo della relativa trattazione.

4) L'invio dell'avviso bonario al debitore o la mancata trasmissione della pratica dalla fase amministrativa all'ufficio legale non possono pregiudicare, in alcun modo, le facoltà che la legge offre al debitore (o ritenuto tale) per la tutela dei propri diritti: pertanto, questi può esperire, avverso la pretesa creditoria dell'I.N.P.S., i rimedi che le norme in vigore consentono, e segnatamente può presentare i ricorsi/opposizioni sia nelle competenti sedi amministrative, sia in quelle giudiziarie.