I.N.P.S.
- D.L.VO 26/2/1999 N. 46 - DISCIPLINA RISCOSSIONE CREDITI PREVIDENZIALI
MEDIANTE RUOLO - PRIME INDICAZIONI ISTITUTO
Sul
Supplemento Ordinario n. 45/L alla Gazzetta ufficiale 5/3/1999 n. 53 è stato
pubblicato il testo del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 recante
" Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337 " Il provvedimento,
attuando una specifica delega conferita al Governo dalla legge n. 337/1998,
riordina le norme sulla riscossione al fine di un miglioramento dei risultati
della stessa mediante ruolo - Tale meccanismo di esazione è stato esteso alle
entrate di tutti gli enti pubblici, compresi i crediti degli enti pubblici
previdenziali per contributi, premi, sanzioni e somme aggiuntive, e con la sola
esclusione degli enti pubblici economici.
In
particolare, la disciplina per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti
pubblici previdenziali è dettata dagli artt. 24 e segg. del decreto legislativo
citato.
Ai
sensi di tali regole gli enti previdenziali hanno facoltà, prima di procedere
all'iscrizione a ruolo delle somme, di richiederne il pagamento all'asserito
debitore, tramite avviso bonario. Qualora il debitore paghi entro 30 giorni dal
ricevimento dell'avviso, l'iscrizione non ha luogo, in tutto o in parte, in
relazione all'ammontare pagato. Ed è proprio su questo aspetto che l'I.N.P.S.,
con messaggi 26765 del 9 aprile 1999 e 27405 del 14 aprile successivo, ha
diramato alle Sedi le prime indicazioni operative.
In
particolare l'I.N.P.S., che contestualmente si riserva una più completa
illustrazione della nuova disciplina e del relativo iter procedurale, ha
precisato quanto segue.
1)
Per i crediti più recenti che si trovino ancora nella fase di gestione
amministrativa, le Sedi devono provvedere ad inviare, tramite raccomandata
a.r., l'avviso bonario al debitore, avvertendolo che in caso di mancato
pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso avrà seguito
l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto. L'avviso interromperà anche i termini
prescrizionali.
2)
In particolare, i crediti accertati nel corso del 1999, i quali dovrebbero
presentare maggiori elementi di certezza in ordine all'esistenza del debitore
nonché alla possibilità di recupero degli importi, in caso di mancato pagamento
entro i 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, non saranno passati all'ufficio
legale, salvi i casi di grave pregiudizio, bensì verranno tenuti disponibili
per la trasmissione ai concessionari della riscossione dal 1° luglio 1999, data
di entrata in vigore della disciplina in materia.
3)
Le indicazioni di cui al punto 2) valgono anche per i crediti già passati alla
gestione dell'ufficio legale ove non si preveda un inizio tempestivo della
relativa trattazione.
4)
L'invio dell'avviso bonario al debitore o la mancata trasmissione della pratica
dalla fase amministrativa all'ufficio legale non possono pregiudicare, in alcun
modo, le facoltà che la legge offre al debitore (o ritenuto tale) per la tutela
dei propri diritti: pertanto, questi può esperire, avverso la pretesa
creditoria dell'I.N.P.S., i rimedi che le norme in vigore consentono, e
segnatamente può presentare i ricorsi/opposizioni sia nelle competenti sedi
amministrative, sia in quelle giudiziarie.