INPS - LEGGE N. 191/09 - COLLABORATORI COORDINATI - FINE LAVORO - PRESTAZIONE UNA TANTUM - ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 36/2010

 

Con circolare n. 36 del 9 marzo 2010 l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito all’indennità “una tantum” introdotta in via sperimentale per il biennio 2010-2011 dall’art. 2, co. 130, della L.191 del 23 dicembre 2009, nei soli casi di fine lavoro, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (c.d. CO.CO.CO) ex art. 61 co. 1, del D.Lgs. 276/03, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps. 

Si ricorda che tale previsione era stata introdotta inizialmente dal co. 2 dell’art. 19 del D.L. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 (cfr. Not. n. 7/2009).

Ora l’art. 2 co. 130 della L. n. 191/09 (cfr. da ultimo Not. n. 2/2010), riformulando il dettato del citato art. 19 co. 2 del D.L. 185/08, stabilisce che, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, venga riconosciuta una somma liquidata in unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ex art. 61 co. 1 del D.Lgs. 276/03, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata istituita presso l’Inps.

La legge in parola esclude i titolari di redditi di lavoro autonomo individuati dall’art. 53 co. 1 del D.P. R. 22 dicembre 1986 n. 917.

L’Istituto con la circolare in commento, fornendo le modalità operative di seguito riportate, informa che in via preliminare per i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato entro il 31 dicembre 2009, restano ferme le direttive contenute nella circolare n. 74 del 26 maggio 2009 (cfr not 7/2009).

I destinatari della forma di sostegno al reddito individuati dalla normativa sono i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/95, che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa in oggetto.

L’indennità “una tantum” può essere concessa nelle sole ipotesi in cui si verifichi l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

L’Istituto sottolinea indica che per avere diritto all’indennità, i soggetti in questione devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza, e cioè svolgano la propria attività esclusivamente per un unico committente. Tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, per il quale si è verificato l’evento “fine lavoro”;

b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro. Per l’anno 2010, deve essere considerato il reddito lordo dell’anno 2009 percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata, comunque compreso tra i predetti importi;

c) con riguardo all’anno di riferimento (intendendosi per tale l’anno in cui si è verificato l’evento “fine lavoro”), sia accreditata presso la Gestione separata almeno una mensilità;

d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

e) nell’anno precedente siano accreditate nella Gestione separata almeno tre mensilità.

La circolare in parola indica inoltre che sono salvi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigente alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.

L’interessato deve presentare, entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni sopra illustrate, domanda alla Sede Inps territorialmente competente, utilizzando il modello CoCoPro-2010-COD.SR92, previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità “una tantum”, pari al 30% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore a € 4.000,00 per la richiesta formulata nel corrente anno.

Il modello da utilizzare ai fini della domanda dell’indennità “una tantum” è reperibile sul sito internet www.Inps.it, nella sezione “modulistica”.