INPS - INDENNITA’ DI MALATTIA E
MATERNITA’ DI LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE
CON PAGAMENTO DIRETTO - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UNIEMENS - ISTRUZIONI
ISTITUTO - CIRCOLARE N. 30/2010
Con circolare n. 30 del 3
marzo 2010, l’Inps ha fornito istruzioni che, per quanto attiene la generalità
delle imprese edili, riguardano solo le modalità di calcolo delle indennità di
malattia e maternità in favore dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo parziale.
Secondo quanto precisato
dall’Istituto, dalla data di pubblicazione della circolare in commento non
verranno più richiesti al datore di lavoro i modelli di dichiarazione dei dati
salariali (Mod. ind. Mal 1 e Mod. ind.
Mal 2) per la liquidazione delle prestazioni in discorso nei casi marginali in
cui è previsto il pagamento diretto a carico dell’Inps delle indennità in
parola.
Di seguito si pubblica la
circolare in commento dell’Istituto.
Inps
Roma, 3 marzo 2010
Circolare n. 30
Oggetto: pagamento diretto delle
indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti non agricoli con
contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto: utilizzo
delle informazioni integrate contenute nelle denunce retributive mensili (uniemens).
Sommario:
1. Premessa
2. Contratto di lavoro part
time di tipo orizzontale
3. Contratto di lavoro part
time di tipo verticale o misto
4. Innovazioni procedurali
e istruzioni operative
1. Premessa
A seguito dell’integrazione
delle informazioni contenute nel flusso delle denunce retributive mensili (già e-mens), sono state fornite nuove istruzioni per il
pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità in favore dei
lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli (vedi circolare n. 94 del
22.07.2009). Ad integrazione delle predette istruzioni, ferme restando le
indicazioni fornite con circolare 41/2006, con la presente circolare si
indicano le modalità di liquidazione delle citate indennità, a pagamento diretto,
in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a
tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) mediante l’utilizzo delle
informazioni integrate contenute nel flusso delle denunce mensili (UNIEMENS)
tenendo presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche
in esame, la “retribuzione teorica” contenuta nel predetto flusso va, in taluni
casi, riproporzionata. Analogamente a quanto previsto nella menzionata
circolare 94/2009, dalla data di pubblicazione delle istruzioni di cui alla
presente circolare, saranno eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 ed ind. mal 2 che,
conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro ai fini
della liquidazione delle prestazioni economiche in esame.
2. Contratto di lavoro
part time di tipo orizzontale
Come noto, il contratto di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al
contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di
lavoro. Pertanto, la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga
preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità
risulta già di per sé ridotta. Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno
applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con
circolare 94/2009, di seguito comunque richiamati.
2.1 Indennità di
malattia e congedo di maternità
Ai fini della liquidazione
delle indennità di malattia e di congedo di maternità obbligatorio (ordinario,
anticipato o posticipato), va presa a riferimento la retribuzione teorica del
mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile;
in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la retribuzione di
riferimento è quella del mese precedente la data di cessazione o sospensione
(o, comunque, dell’ultimo periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente
precedente la data di inizio del periodo indennizzabile)(1).
Una volta individuata la
retribuzione teorica mensile di riferimento, occorre ricavare la retribuzione
media globale giornaliera (RMGG) seguendo i procedimenti di calcolo già
descritti nella circolare 94/2009, par. 3, lett. A., distinti a seconda della
qualifica rivestita dal lavoratore interessato (operaio o impiegato).
2.2 Congedo parentale
Anche in tale ipotesi, va
presa a riferimento la retribuzione teorica (già ridotta) del mese
immediatamente precedente a quello di inizio del periodo di congedo parentale;
si rinvia al procedimento di calcolo descritto nella circolare 94/2009, par. 3,
lett. B.
3. Contratto di lavoro
part time di tipo verticale o misto
In caso di part time di
tipo verticale (ossia in caso di attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell’anno) e nel caso di part time di tipo misto (ossia nel caso in cui
l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana,
del mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di
malattia e maternità, potrebbe essere necessario riproporzionare la
retribuzione teorica di riferimento come indicato nei paragrafi successivi.
3.1 Indennità relativa
ad un periodo di malattia o al congedo di maternità iniziato durante la fase
lavorativa oppure entro i 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso di operai, per
individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute
nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia
o del congedo di maternità e dividere l’importo ricavato per 12 (retribuzione
teorica mensile)(2);
2. moltiplicare l’importo
di cui al punto 1 per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e
dividere per il quoziente 12.000;
3. dividere l’importo
ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in via
convenzionale nel mese, ossia 26.
Esempio:
- Inizio del periodo
indennizzabile
15.03.2009
- Somma delle retribuzioni
teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 7.200 euro
- Numero mensilità annue:
13
Pertanto:
1. 7200 euro : 12 mesi =
600 euro
2. (600 euro X 13.000) :
12.000 = 650 euro
3. 650 : 26 = 25 euro
(RMGG)
In caso di impiegati, per
individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute
nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia
o del congedo di maternità e dividere l’importo così ricavato per 12
(retribuzione teorica mensile)(3);
2. moltiplicare l’importo
così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e
dividere per 12.000;
3. dividere l’importo
ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel
mese, ossia 30.
Esempio:
- Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
- Somma delle retribuzioni
teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 9.000 euro
- Numero mensilità annue:
14
Pertanto:
1. 9.000 euro: 12 mesi =
750 euro
2. (750 euro X 14.000):
12.000 = 875 euro
3. 875 : 30 = 29,16 euro
(RMGG)
3.2 Congedo parentale
In caso di part time
verticale o misto, il congedo è fruibile per le sole giornate di lavoro
contrattualmente previste, ed è indennizzabile nella misura del 30% della
retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito ove non si fosse
astenuto (senza riproporzionamenti - vedi circ.
41/2006).
Ai fini della
individuazione della retribuzione giornaliera – non comprensiva dei ratei di
mensilità aggiuntive - occorre dividere la retribuzione teorica relativa al
mese di fruizione del congedo parentale per il numero delle giornate lavorate o
comunque retribuite comprese nel mese considerato.
L’indennità di congedo
parentale, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera (come sopra
individuata), andrà corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente
previste, con esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale,
in coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in
questione.
4. Innovazioni
procedurali e istruzioni operative
La procedura è in corso di
modifica e il suo rilascio verrà comunicato con uno specifico messaggio della
Direzione competente. Al fine di garantire omogeneità e tempestività di
servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità
tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in
attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, dovranno utilizzare
esclusivamente i dati già presenti in UNIEMENS - secondo i distinti criteri di
calcolo indicati nei precedenti paragrafi - per la liquidazione delle
prestazioni di malattia, maternità, congedo parentale a pagamento diretto in
favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo
parziale orizzontale, verticale o misto.
Nel solo caso in cui, al
momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del
flusso UNIEMENS da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al
lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla
liquidazione dell’indennità, con le stesse modalità indicate, per quanto
attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e mobilità, nella circolare
28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste
paga, ecc.).
Note:
(1)A)
Data inizio evento: 25 maggio; data cessazione contratto: 15 aprile; periodo di
paga mensile scaduto da prendere a riferimento: marzo. B) Data inizio evento:
25 maggio; data cessazione contratto: 31 aprile; periodo di paga mensile
scaduto da prendere a riferimento: aprile.
(2)
Nel caso in cui, alla data di inizio dell’evento indennizzabile, il lavoratore
non abbia ancora svolto 12 mesi di lavoro, il riproporzionamento
(in dodicesimi) andrà effettuato prendendo a riferimento la retribuzione
complessiva teorica prevista dal contratto per i primi 12 mesi (es. contratto
di durata pari a due anni, ossia dal 01 febbraio 2008 al 31 gennaio 2010:
inizio evento indennizzabile 31 marzo 2008; la retribuzione di riferimento
complessiva da considerare ai fini del riproporzionamento
sarà quella prevista da febbraio 2008 a gennaio 2009). Qualora, invece, il
contratto preveda una durata inferiore ai 12 mesi, la retribuzione teorica
mensile andrà ricavata prendendo a riferimento la retribuzione teorica
complessivamente prevista per i mesi solari interi compresi nella durata del
contratto e dividendo tale retribuzione per il numero dei mesi stessi (es.
contratto dal 20 marzo 2009 al 10 novembre 2009: i mesi solari interi compresi
in tale periodo sono pari a 7, cioè compresi da aprile a ottobre; la
retribuzione complessiva da considerare è quella dovuta al lavoratore per tali
mesi; tale retribuzione va poi suddivisa per il numero dei mesi considerati
ossia, nell’esempio, per 7).
(3)
Vedi nota 2