INPS - APPRENDISTATO - PERIODI DI
SOSPENSIONE PER CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE - RIFLESSI
SULLA DURATA DEL RAPPORTO E SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI
DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO N. 6827/2010
Con messaggio n. 6827 del 9
marzo 2010, che si pubblica in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito
chiarimenti in merito ai riflessi sul rapporto di apprendistato dei periodi di
congedo di maternità e parentale, sia sotto il profilo della durata di tale
rapporto, sia sotto quello dei connessi obblighi contributivi
Secondo il dettato
dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro
(rispettivamente, congedo di maternità e parentale ai sensi del D.Lgs.
151/2001) non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato.
Nello specifico l’Istituto
sottolinea che la formazione finalizzata a far conseguire la qualifica al
lavoratore costituisce elemento essenziale del contratto di apprendistato e che
potrebbe non risultare completa laddove detto rapporto avesse una durata
effettiva più breve di quanto originariamente previsto.
Con ciò premesso l’Inps
conferma che il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi
di assenze dal lavoro per congedo di maternità e parentale, uno slittamento di
durata pari a quella della sospensione in questione, ferma restando la durata
complessiva in origine prevista.
Analogo slittamento subisce
la correlata obbligazione contributiva nella misura determinata per
l’apprendistato.
Il messaggio in parola
precisa inoltre che, sulle integrazioni alla retribuzione o sugli emolumenti di
altra natura posti a carico del datore di lavoro dalla contrattazione
collettiva, possono trovare applicazione le misure contributive stabilite per
l’apprendistato, da ultimo, dall’art. 1, comma 773, della L.296/2006, (cfr. da
ultimo suppl. n.2 al Not. 1/2007).
Inps
Roma, 09 marzo-2010
Messaggio n.6827
Oggetto: Periodi di
sospensione del rapporto di apprendistato per congedo di maternità e parentale.
Chiarimenti in materia di obblighi contributivi.
Come noto, i periodi di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro (rispettivamente congedo di
maternità e parentale, ai sensi del T.U. di cui al D.lgs. n. 151/2001) non si
computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato (1).
Tale tipologia
contrattuale, infatti, anche dopo le più recenti innovazioni legislative, ha
mantenuto la caratteristica di contratto a causa mista, nel quale l’attività
formativa è un elemento essenziale; meglio, come affermato dal Ministero del
lavoro, con il decreto legislativo n. 276/2003, l’apprendistato è diventato
l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento,
fatto salvo l’utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni.
Conseguentemente, la
formazione stessa - contenuta nell’obbligazione negoziale e finalizzata a far
conseguire la qualifica al lavoratore - potrebbe non risultare completa laddove
il rapporto di apprendistato avesse una durata effettiva più breve di quanto
previsto ab origine.
Si osserva, peraltro, che
la neutralizzazione dei periodi di astensione per maternità è contenuta anche
nella disciplina relativa ai contratti di inserimento (2), in cui - secondo gli
orientamenti ministeriali - la formazione del lavoratore è solo eventuale e non
integra un elemento caratterizzante della relativa tipologia contrattuale.
Da quanto sopra illustrato
consegue che il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi
indicati in oggetto, uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione
in questione, ferma restandone la durata complessiva originariamente prevista,
e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva.
Al riguardo, si precisa che
– sulle integrazioni alla retribuzione o emolumenti di altra natura, previsti a
carico del datore di lavoro dalla contrattazione collettiva - possono trovare
applicazione le misure contributive stabilite per l’apprendistato, da ultimo,
dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006. (3).
Note:
(1) Art. 7 del DPR 25
novembre 1976, n. 1026.
(2) Art. 57, c. 2, del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s. m. e i.
(3) Si veda la circolare n.
22 del 23 gennaio 2007.