INPS - APPRENDISTATO - PERIODI DI SOSPENSIONE PER CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE - RIFLESSI SULLA DURATA DEL RAPPORTO E SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO N. 6827/2010

 

Con messaggio n. 6827 del 9 marzo 2010, che si pubblica in calce alla presente nota, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi sul rapporto di apprendistato dei periodi di congedo di maternità e parentale, sia sotto il profilo della durata di tale rapporto, sia sotto quello dei connessi obblighi contributivi 

Secondo il dettato dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro (rispettivamente, congedo di maternità e parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001) non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato.

Nello specifico l’Istituto sottolinea che la formazione finalizzata a far conseguire la qualifica al lavoratore costituisce elemento essenziale del contratto di apprendistato e che potrebbe non risultare completa laddove detto rapporto avesse una durata effettiva più breve di quanto originariamente previsto.

Con ciò premesso l’Inps conferma che il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi di assenze dal lavoro per congedo di maternità e parentale, uno slittamento di durata pari a quella della sospensione in questione, ferma restando la durata complessiva in origine prevista.

Analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva nella misura determinata per l’apprendistato.

Il messaggio in parola precisa inoltre che, sulle integrazioni alla retribuzione o sugli emolumenti di altra natura posti a carico del datore di lavoro dalla contrattazione collettiva, possono trovare applicazione le misure contributive stabilite per l’apprendistato, da ultimo, dall’art. 1, comma 773, della L.296/2006, (cfr. da ultimo suppl. n.2 al Not. 1/2007).

 

Inps

 

Roma, 09 marzo-2010

 

Messaggio n.6827

 

Oggetto: Periodi di sospensione del rapporto di apprendistato per congedo di maternità e parentale. Chiarimenti in materia di obblighi contributivi.

 

Come noto, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro (rispettivamente congedo di maternità e parentale, ai sensi del T.U. di cui al D.lgs. n. 151/2001) non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato (1).

Tale tipologia contrattuale, infatti, anche dopo le più recenti innovazioni legislative, ha mantenuto la caratteristica di contratto a causa mista, nel quale l’attività formativa è un elemento essenziale; meglio, come affermato dal Ministero del lavoro, con il decreto legislativo n. 276/2003, l’apprendistato è diventato l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l’utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, la formazione stessa - contenuta nell’obbligazione negoziale e finalizzata a far conseguire la qualifica al lavoratore - potrebbe non risultare completa laddove il rapporto di apprendistato avesse una durata effettiva più breve di quanto previsto ab origine.

Si osserva, peraltro, che la neutralizzazione dei periodi di astensione per maternità è contenuta anche nella disciplina relativa ai contratti di inserimento (2), in cui - secondo gli orientamenti ministeriali - la formazione del lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante della relativa tipologia contrattuale.

Da quanto sopra illustrato consegue che il termine finale del rapporto di apprendistato subisce, nei casi indicati in oggetto, uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione in questione, ferma restandone la durata complessiva originariamente prevista, e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva.

Al riguardo, si precisa che – sulle integrazioni alla retribuzione o emolumenti di altra natura, previsti a carico del datore di lavoro dalla contrattazione collettiva - possono trovare applicazione le misure contributive stabilite per l’apprendistato, da ultimo, dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006. (3).

 

Note:

(1) Art. 7 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026.

(2) Art. 57, c. 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s. m. e i.

(3) Si veda la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007.