DETASSAZIONE ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE ASSOGGETTABILITA’
AL REGIME FISCALE AGEVOLATO - ACCORDO PARTI SOCIALI DEL 18 DICEMBRE 2009 -
RISPOSTA AD INTERPELLO DI ANCE - AGENZIA DELLE
ENTRATE - NOTA 1 MARZO 2010
L’Agenzia delle Entrate,
rispondendo ad un quesito inoltrato da Ance il 22 febbraio scorso, con risposta
del 1° marzo 2010, con nota pubblicata in calce alla presente nota, ha
confermato l’assoggettabilità al regime fiscale agevolato di cui all’art. 2 del
D.L. 93/08, convertito in L. n. 126/08 dell’Elemento Economico Territoriale
(E.E.T.) anche dopo l’accordo delle parti sociali dell’edilizia del 18 dicembre
2009.
Si ricorda che, lo scorso
dicembre 2009, a fronte dell’attuale momento di crisi economica in cui versa
tutto il settore e che avrebbe comportato la negazione per l’anno 2009 del
riconoscimento dell’E.E.T. a tutti i lavoratori dello stesso, l’accordo ha
disposto che per tale anno, ai fini dell’erogazione dell’E.E.T., il calcolo
avvenisse sulla valutazione dei parametri basata sulla media dei risultati del
quinquennio 2005-2009.
Alla luce di ciò si chiedeva,
pertanto, all’Agenzia delle Entrate di confermare l’assoggettabilità al regime
fiscale agevolato anche delle somme così calcolate.
L’Agenzia, accogliendo la
tesi dell’Ance, dopo aver puntualizzato l’avvenuta proroga della detassazione
mediante la Finanziaria 2010, entro il limite di un importo complessivo di Euro
6.000 ai dipendenti del settore privato che abbiano un reddito non superiore, nell’anno 2008 o 2009, a
35.000 euro, ha ripercorso alcuni passaggi delle precedenti circolari n. 49
(cfr. da ultimo suppl. n.1 al Not. 7/2008) e n. 59 (cfr. Not n. 11/2008) del
2008, con le quali veniva illustrato l’ambito applicativo di tale regime con
riferimento ai premi di produttività.
In tali occasioni, infatti,
era stato precisato che rientrano tra le somme assoggettate all’agevolazione,
quelle erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorchè determinati in ambito territoriale sulla base di
indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati conseguiti
dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.
Ed ancora era stato
ribadito che l’E.E.T. del settore edile
debba essere incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva qualora
costituisca un elemento retributivo
erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione,
efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa e non una somma
stabilmente riconosciuta al lavoratore.
Ha pertanto concluso
l’Agenzia che, essendo l’E.E.T. un elemento che viene ricompreso nella
retribuzione variabile e pertanto soggetto all’agevolazione fiscale, non appare
di ostacolo all’applicazione del regime fiscale agevolato la circostanza che
per l’anno 2009 tali somme vengano erogate sulla base di parametri riferiti ad
un determinato quinquennio, mutando esclusivamente il sistema di calcolo.
Agenzia delle Entrate
Roma, 1 marzo 2010
Prot. n.954-34376/2010
Oggetto: consulenza giuridica
n..954-13/2010 associazione/ordine Associazione Nazionale Costruttori Edili
Istanza presentata il
22/02/2010
Con la richiesta di
consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 2 del DL n. 93 del 2008 , è stato esposto
il seguente
Quesito
L’elemento economico
territoriale previsto dal contratto collettivo di lavoro (di seguito EET)
costituisce per i lavoratori del settore edile un elemento variabile della
retribuzione che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore,
correlato ai risultati conseguiti, in termini di produttività, qualità e
competitività, dalle imprese di costruzioni nel territorio provinciale di
appartenenza.
Nell’anno 2009 l’incremento
della produttività nell’ambito del settore edile ha subito su tutto il
territorio nazionale un andamento eccezionalmente negativo, tale da
compromettere l’attribuzione dell’EET a tutti i lavoratori del settore.
Per superare tale
criticità, le parti sociali edili, industriali, artigiane e cooperative, nelle
more della necessaria rivisitazione dei parametri ai quali è connesso l’EET,
intenderebbero sottoscrivere un accordo nazionale che preveda, per l’anno 2009,
la valutazione dei parametri basata sulla media dei risultati del quinquennio
2005-2009.
L’Associazione istante
chiede di conoscere se le quote di EET, così determinate, possano essere
assoggettate all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e
comunali pari al IO per cento, prevista dall’art. 2 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
per le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa.
Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente
Ad avviso dell’Associazione
istante, le quote di EET possono fruire del regime fiscale agevolato in quanto
l’accordo tra le parti sociali comporta esclusivamente una modifica che attiene
alle modalità di calcolo di dette quote, mentre resta immutata la natura
premiai e di tale elemento retributivo correlato ad incrementi di produttività
conseguiti dalle imprese del settore edile.
Parere dell’agenzia
delle entrate
L’art. 2 (“Misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”), comma l, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, dispone che “salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel
periodo dal l° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento., le
somme erogate a livello aziendale: .. c) in relazione ad incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.
La tassazione agevolata
prevista per gli elementi retributivi premiali è stata prorogata al periodo
d’imposta 2009 dall’art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, da ultimo,
al 2010 ad opera dell’art. 2, comma 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010).
Il regime fiscale è
riservato, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi annui, ai
dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non
superiore, nell’anno 2008 o nell’anno 2009, a 35.000 euro (al lordo delle somme
assoggettate all’imposta sostitutiva) .
Chiarimenti in merito
all’ambito applicativo della norma agevolativa sono stati fomiti con le
circolari n. 49 n. 59 del 2008.
La circolare n. 49, in
particolare, nell’illustrare i profili giuslavoristici
della disposizione, ha chiarito che gli elementi retributivi premianti di cui
all’art. 2, comma l, letto c), riguardano tutte le somme collegate ad
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad
altri elementi di competitività e redditi vita’ legati all’andamento economico
dell’impresa. Tali elementi, non devono essere necessariamente nuovi e
innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente
consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano
superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque
costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa.
La
medesima circolare ha, inoltre, precisato che sono incluse nel novero delle
somme agevolate anche le remunerazioni continuative, purché siano comunque
riconducibili ad elementi di determinazione periodica, sebbene ancorati a
situazioni già strutturate e consolidate prima dell’entrata in vigore del
decreto n. 93 del 2008 mentre ne restano esclusi quegli importi stabilmente
riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore.
La
successiva circolare n. 59, al fine di meglio definire i criteri applicativi
della disposizione, ha affermato che possono fruire dell’agevolazione tutti i
premi di produttività, erogati a livello aziendale, anche se previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, sempreché ricorrano le condizioni
indicate dalla letto c) e che in tale ambito possono essere compresi anche i
premi “consolidati”, vale a dire quelli corrisposti per effetto di livelli di
competitività e redditi vita’ acquisiti nel tempo, inseriti in un nuovo sistema
premiante, collegato all’andamento aziendale. Per quanto concerne l’ambito
temporale di applicazione della imposta sostitutiva è stato chiarito che rileva
esclusivamente il principio di cassa, ossia il momento di erogazione delle
somme anche se le stesse si riferiscono ad attività prestate in periodi
precedenti.
La
circolare n. 59 ha fatto, inoltre, espresso riferimento all’EET, chiarendo che
tali erogazioni rientrano nel novero delle somme agevolate qualora
costituiscano un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi
di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di
elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della
impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.
Appurato,
quindi, che l’EET presenta le caratteristiche delle retribuzioni variabili con
finalità premiale non appare di ostacolo all’applicazione del regime fiscale
agevolato la circostanza che, per l’anno 2009, dette somme siano erogate sulla
base di parametri diversi, collegati alla media dei risultati conseguiti, in
termini di produttività, nel quinquennio 2005-2009 dalle aziende del settore.
In
considerazione dell’ampia portata delle disposizione agevolati va, come
delineata dalle circolari richiamate, si deve ritenere che i presupposti
richiesti per ricondurre l’EET nell’ambito del regime agevolato permangono in
quanto dette erogazioni restano, comunque, collegate a criteri di valutazione
connessi all’andamento economico dell’azienda, ritenuto positivo alla luce
della attuale situazione di crisi congiunturale, anche se quantitativamente non
superiore a quello delle precedenti gestioni.
Come
rilevato dall’Associazione istante, infatti, l’accordo, concluso per motivi
congiunturali, incide esclusivamente sulle modalità di calcolo dell’EET
relativo al 2009 e non sulla natura premiale e variabile della erogazione
corrisposta ai dipendenti.