DETASSAZIONE ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE ASSOGGETTABILITA’ AL REGIME FISCALE AGEVOLATO - ACCORDO PARTI SOCIALI DEL 18 DICEMBRE 2009 - RISPOSTA AD INTERPELLO DI ANCE - AGENZIA DELLE ENTRATE - NOTA 1 MARZO 2010

 

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito inoltrato da Ance il 22 febbraio scorso, con risposta del 1° marzo 2010, con nota pubblicata in calce alla presente nota, ha confermato l’assoggettabilità al regime fiscale agevolato di cui all’art. 2 del D.L. 93/08, convertito in L. n. 126/08 dell’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) anche dopo l’accordo delle parti sociali dell’edilizia del 18 dicembre 2009.

Si ricorda che, lo scorso dicembre 2009, a fronte dell’attuale momento di crisi economica in cui versa tutto il settore e che avrebbe comportato la negazione per l’anno 2009 del riconoscimento dell’E.E.T. a tutti i lavoratori dello stesso, l’accordo ha disposto che per tale anno, ai fini dell’erogazione dell’E.E.T., il calcolo avvenisse sulla valutazione dei parametri basata sulla media dei risultati del quinquennio 2005-2009.

Alla luce di ciò si chiedeva, pertanto, all’Agenzia delle Entrate di confermare l’assoggettabilità al regime fiscale agevolato anche delle somme così calcolate.

L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’Ance, dopo aver puntualizzato l’avvenuta proroga della detassazione mediante la Finanziaria 2010, entro il limite di un importo complessivo di Euro 6.000 ai dipendenti del settore privato che abbiano un reddito  non superiore, nell’anno 2008 o 2009, a 35.000 euro, ha ripercorso alcuni passaggi delle precedenti circolari n. 49 (cfr. da ultimo suppl. n.1 al Not. 7/2008) e n. 59 (cfr. Not n. 11/2008) del 2008, con le quali veniva illustrato l’ambito applicativo di tale regime con riferimento ai premi di produttività.

In tali occasioni, infatti, era stato precisato che rientrano tra le somme assoggettate all’agevolazione, quelle erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorchè determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all’andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.

Ed ancora era stato ribadito che l’E.E.T. del settore edile  debba essere incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva qualora costituisca  un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.

Ha pertanto concluso l’Agenzia che, essendo l’E.E.T. un elemento che viene ricompreso nella retribuzione variabile e pertanto soggetto all’agevolazione fiscale, non appare di ostacolo all’applicazione del regime fiscale agevolato la circostanza che per l’anno 2009 tali somme vengano erogate sulla base di parametri riferiti ad un determinato quinquennio, mutando esclusivamente il sistema di calcolo.

 

Agenzia delle Entrate

 

Roma, 1 marzo 2010

 

Prot. n.954-34376/2010

 

Oggetto: consulenza giuridica n..954-13/2010 associazione/ordine Associazione Nazionale Costruttori Edili

Istanza presentata il 22/02/2010

 

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 2 del DL n. 93 del 2008 , è stato esposto il seguente

 

Quesito

L’elemento economico territoriale previsto dal contratto collettivo di lavoro (di seguito EET) costituisce per i lavoratori del settore edile un elemento variabile della retribuzione che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti, in termini di produttività, qualità e competitività, dalle imprese di costruzioni nel territorio provinciale di appartenenza.

Nell’anno 2009 l’incremento della produttività nell’ambito del settore edile ha subito su tutto il territorio nazionale un andamento eccezionalmente negativo, tale da compromettere l’attribuzione dell’EET a tutti i lavoratori del settore.

Per superare tale criticità, le parti sociali edili, industriali, artigiane e cooperative, nelle more della necessaria rivisitazione dei parametri ai quali è connesso l’EET, intenderebbero sottoscrivere un accordo nazionale che preveda, per l’anno 2009, la valutazione dei parametri basata sulla media dei risultati del quinquennio 2005-2009.

L’Associazione istante chiede di conoscere se le quote di EET, così determinate, possano essere assoggettate all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al IO per cento, prevista dall’art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 per le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Ad avviso dell’Associazione istante, le quote di EET possono fruire del regime fiscale agevolato in quanto l’accordo tra le parti sociali comporta esclusivamente una modifica che attiene alle modalità di calcolo di dette quote, mentre resta immutata la natura premiai e di tale elemento retributivo correlato ad incrementi di produttività conseguiti dalle imprese del settore edile.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

L’art. 2 (“Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”), comma l, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, dispone che “salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento., le somme erogate a livello aziendale: .. c) in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.

La tassazione agevolata prevista per gli elementi retributivi premiali è stata prorogata al periodo d’imposta 2009 dall’art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, da ultimo, al 2010 ad opera dell’art. 2, comma 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Il regime fiscale è riservato, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi annui, ai dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008 o nell’anno 2009, a 35.000 euro (al lordo delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva) .

Chiarimenti in merito all’ambito applicativo della norma agevolativa sono stati fomiti con le circolari n. 49 n. 59 del 2008.

La circolare n. 49, in particolare, nell’illustrare i profili giuslavoristici della disposizione, ha chiarito che gli elementi retributivi premianti di cui all’art. 2, comma l, letto c), riguardano tutte le somme collegate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditi vita’ legati all’andamento economico dell’impresa. Tali elementi, non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa.

La medesima circolare ha, inoltre, precisato che sono incluse nel novero delle somme agevolate anche le remunerazioni continuative, purché siano comunque riconducibili ad elementi di determinazione periodica, sebbene ancorati a situazioni già strutturate e consolidate prima dell’entrata in vigore del decreto n. 93 del 2008 mentre ne restano esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore.

La successiva circolare n. 59, al fine di meglio definire i criteri applicativi della disposizione, ha affermato che possono fruire dell’agevolazione tutti i premi di produttività, erogati a livello aziendale, anche se previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sempreché ricorrano le condizioni indicate dalla letto c) e che in tale ambito possono essere compresi anche i premi “consolidati”, vale a dire quelli corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditi vita’ acquisiti nel tempo, inseriti in un nuovo sistema premiante, collegato all’andamento aziendale. Per quanto concerne l’ambito temporale di applicazione della imposta sostitutiva è stato chiarito che rileva esclusivamente il principio di cassa, ossia il momento di erogazione delle somme anche se le stesse si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.

La circolare n. 59 ha fatto, inoltre, espresso riferimento all’EET, chiarendo che tali erogazioni rientrano nel novero delle somme agevolate qualora costituiscano un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.

Appurato, quindi, che l’EET presenta le caratteristiche delle retribuzioni variabili con finalità premiale non appare di ostacolo all’applicazione del regime fiscale agevolato la circostanza che, per l’anno 2009, dette somme siano erogate sulla base di parametri diversi, collegati alla media dei risultati conseguiti, in termini di produttività, nel quinquennio 2005-2009 dalle aziende del settore.

In considerazione dell’ampia portata delle disposizione agevolati va, come delineata dalle circolari richiamate, si deve ritenere che i presupposti richiesti per ricondurre l’EET nell’ambito del regime agevolato permangono in quanto dette erogazioni restano, comunque, collegate a criteri di valutazione connessi all’andamento economico dell’azienda, ritenuto positivo alla luce della attuale situazione di crisi congiunturale, anche se quantitativamente non superiore a quello delle precedenti gestioni.

Come rilevato dall’Associazione istante, infatti, l’accordo, concluso per motivi congiunturali, incide esclusivamente sulle modalità di calcolo dell’EET relativo al 2009 e non sulla natura premiale e variabile della erogazione corrisposta ai dipendenti.