I.N.P.S.
- ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ASSENZE INGIUSTIFICATE - NUOVI CRITERI AI
FINI DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il
Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni ai lavoratori
dipendenti ha deliberato un nuovo, diverso criterio di applicazione della
regola contenuta nell'art. 59 del Testo Unico sugli assegni familiari,
approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente la misura dell'assegno
per il nucleo familiare in caso di assenze ingiustificate dal lavoro.
La
norma citata stabilisce che in ciascun periodo di paga mensile l'assegno per il
nucleo familiare spetta per intero al lavoratore, a prescindere dal numero
delle giornate di lavoro prestate, purchè:
-
il rapporto di lavoro non venga interrotto, e
-
il lavoratore abbia compiuto nel mese considerato almeno 104 ore se operaio e
130 se impiegato di lavoro effettivo.
Per
l'ipotesi di assenze ingiustificate dal lavoro, fino ad ora, questa
disposizione è stata applicata alla luce delle istruzioni contenute nella
circolare I.N.P.S. 1° marzo 1957, n. 270: ancorchè il lavoratore avesse
raggiunto, nel mese considerato, il limite minimo orario di prestazione (104 o
130 ore rispettivamente se operaio ovvero impiegato), l'importo intero
dell'assegno veniva decurtato di tanti assegni giornalieri quante erano state
le giornate di assenza ingiustificata.
Questo
criterio ora è superato. In particolare è stabilito che:
1)
se nel mese è raggiunto il minimo di ore di effettiva prestazione (104 o 130)
al lavoratore è in ogni caso riconosciuto l'intero assegno mensile, senza
alcuna decurtazione. Quindi a seguito della nuova regola, eventuali assenze,
anche ingiustificate, sono irrilevanti agli effetti della determinazione
dell'importo dell'assegno, se sono stati raggiunti i limiti di prestazione
minima;
2)
per il caso in cui il limite minimo non sia raggiunto, è riconosciuto il
diritto all'assegno giornaliero per le assenze dal lavoro dovute ad eventi
impeditivi, purchè si tratti di giornate retribuite o indennizzate.
Sono
considerati eventi impeditivi, che giustificano l'assenza del lavoratore,
quelli riconducibili a:
-
decisioni discrezionali del datore di lavoro di interrompere l'attività;
-
sospensioni del lavoro per motivi eccezionali;
-
sospensioni del lavoro per esigenze di organizzazione aziendale;
-
sospensioni del lavoro per cause transitorie di forza maggiore;
-
astensioni dal lavoro per sciopero;
-
sospensioni dal lavoro per motivi disciplinari.
Si
tratta di una elencazione non esaustiva.
E'
superfluo osservare che almeno per una parte degli eventi sopra elencati (ad
es. forza maggiore, sciopero, sospensioni disciplinari) l'assenza non comporta
il diritto a trattamento economico né a carattere retributivo, né indennitario.
Per tali assenze, tuttavia, è comunque riconosciuto il diritto al pagamento
dell'assegno giornaliero.
Sono,
al contrario, ingiustificate le assenze dovute a riduzione o sospensione del
lavoro sistematica, non ricollegabile a:
-
motivi eccezionali;
-
particolari esigenze di organizzazione aziendale;
-
cause di forza maggiore;
-
mancanza temporanea di lavoro in attività non rientranti nell'ambito di
applicazione della Cassa integrazione Guadagni;
-
impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per intemperie.
Per
le giornate di assenza dal lavoro non ricollegabili agli eventi testè elencati
non è riconosciuto il diritto all'assegno. Tuttavia, in applicazione della
regola indicata al punto 1) che precede, se il lavoratore nel mese considerato
ha raggiunto i limiti di prestazione effettiva (104 ore se operaio, 130 se
impiegato) compete l'intero assegno mensile, senza alcuna decurtazione per
effetto delle giornate di assenza non giustificate.
Tali
nuovi orientamenti sono stati resi noti dalla direzione centrale Prestazioni
dell' I.N.P.S. con la circolare 13 maggio 1999 n. 106.