I.N.P.S. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ASSENZE INGIUSTIFICATE - NUOVI CRITERI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

 

Il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni ai lavoratori dipendenti ha deliberato un nuovo, diverso criterio di applicazione della regola contenuta nell'art. 59 del Testo Unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, concernente la misura dell'assegno per il nucleo familiare in caso di assenze ingiustificate dal lavoro.

La norma citata stabilisce che in ciascun periodo di paga mensile l'assegno per il nucleo familiare spetta per intero al lavoratore, a prescindere dal numero delle giornate di lavoro prestate, purchè:

- il rapporto di lavoro non venga interrotto, e

- il lavoratore abbia compiuto nel mese considerato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato di lavoro effettivo.

Per l'ipotesi di assenze ingiustificate dal lavoro, fino ad ora, questa disposizione è stata applicata alla luce delle istruzioni contenute nella circolare I.N.P.S. 1° marzo 1957, n. 270: ancorchè il lavoratore avesse raggiunto, nel mese considerato, il limite minimo orario di prestazione (104 o 130 ore rispettivamente se operaio ovvero impiegato), l'importo intero dell'assegno veniva decurtato di tanti assegni giornalieri quante erano state le giornate di assenza ingiustificata.

Questo criterio ora è superato. In particolare è stabilito che:

1) se nel mese è raggiunto il minimo di ore di effettiva prestazione (104 o 130) al lavoratore è in ogni caso riconosciuto l'intero assegno mensile, senza alcuna decurtazione. Quindi a seguito della nuova regola, eventuali assenze, anche ingiustificate, sono irrilevanti agli effetti della determinazione dell'importo dell'assegno, se sono stati raggiunti i limiti di prestazione minima;

2) per il caso in cui il limite minimo non sia raggiunto, è riconosciuto il diritto all'assegno giornaliero per le assenze dal lavoro dovute ad eventi impeditivi, purchè si tratti di giornate retribuite o indennizzate.

Sono considerati eventi impeditivi, che giustificano l'assenza del lavoratore, quelli riconducibili a:

- decisioni discrezionali del datore di lavoro di interrompere l'attività;

- sospensioni del lavoro per motivi eccezionali;

- sospensioni del lavoro per esigenze di organizzazione aziendale;

- sospensioni del lavoro per cause transitorie di forza maggiore;

- astensioni dal lavoro per sciopero;

- sospensioni dal lavoro per motivi disciplinari.

Si tratta di una elencazione non esaustiva.

E' superfluo osservare che almeno per una parte degli eventi sopra elencati (ad es. forza maggiore, sciopero, sospensioni disciplinari) l'assenza non comporta il diritto a trattamento economico né a carattere retributivo, né indennitario. Per tali assenze, tuttavia, è comunque riconosciuto il diritto al pagamento dell'assegno giornaliero.

Sono, al contrario, ingiustificate le assenze dovute a riduzione o sospensione del lavoro sistematica, non ricollegabile a:

- motivi eccezionali;

- particolari esigenze di organizzazione aziendale;

- cause di forza maggiore;

- mancanza temporanea di lavoro in attività non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione Guadagni;

- impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per intemperie.

Per le giornate di assenza dal lavoro non ricollegabili agli eventi testè elencati non è riconosciuto il diritto all'assegno. Tuttavia, in applicazione della regola indicata al punto 1) che precede, se il lavoratore nel mese considerato ha raggiunto i limiti di prestazione effettiva (104 ore se operaio, 130 se impiegato) compete l'intero assegno mensile, senza alcuna decurtazione per effetto delle giornate di assenza non giustificate.

Tali nuovi orientamenti sono stati resi noti dalla direzione centrale Prestazioni dell' I.N.P.S. con la circolare 13 maggio 1999 n. 106.