APPRENDISTATO
- TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E COMUNICAZIONE ALLA
SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO -
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il
Ministero del Lavoro ha fornito recentemente alcune precisazioni in materia di
apprendistato, e, in particolare, si è pronunciato in merito al problema
dell'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dalla legge per
l'omessa o ritardata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro
anche nelle ipotesi di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto
a tempo indeterminato.
Al
riguardo il Dicastero ha chiarito che nell'ipotesi di trasformazione
dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, al datore di lavoro che
non comunichi alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego la cessazione del
rapporto di apprendistato non è applicabile la sanzione amministrativa di cui
all'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
L'art.
21 della legge sopra citata dispone che il datore di lavoro è tenuto a
comunicare alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego il nome e la qualifica
dei lavoratori di cui sia cessato il rapporto di lavoro. La mancata o ritardata
comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
300.000 per ogni lavoratore interessato (art. 27, comma 3 della legge citata n.
264/1949).
L'art.
19 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 prevede che qualora al termine del
periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 cod.
civ., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita
mediante le prove di idoneità, ed il periodo di apprendistato è considerato
utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore. Inoltre, l'art. 21,
comma 6, della stessa legge prevede che i benefici contributivi previsti per i
datori di lavoro che occupano apprendisti (contributo settimanale in misura
fissa a carico dell'impresa) sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione
del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Come
accennato, il Ministero ha escluso l'applicabilità della sanzione
amministrativa prevista per il caso di omessa o ritardata comunicazione della
cessazione del rapporto alle fattispecie di trasformazione del rapporto di
apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il
Ministero del lavoro ha chiarito, innanzitutto, che, in base al principio
generale di legalità, i due repporti di lavoro (apprendistato e ordinario
rapporto di lavoro) non sono assimilabili in via analogica.
Il
rapporto di apprendistato, infatti, è uno speciale rapporto di lavoro, la cui
causa tipica presuppone, come naturale, l'evoluzione del rapporto e la sua
prosecuzione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In
quest'ottica si giustifica la previsione, sopra ricordata, dell'estensione dei
benefici contributivi per l'intero anno successivo alla trasformazione del
rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché
la disposizione, pure sopra richiamata, secondo la quale il datore di lavoro
che, al termine del periodo massimo consentito per la durata
dell'apprendistato, non provveda a qualificare l'apprendista o non manifesti la
volontà di recedere dal rapporto con preavviso, provoca, come naturale effetto
giuridico, la prosecuzione del rapporto stesso.
Inoltre,
secondo il Ministero, la trasformazione del rapporto di apprendistato in
rapporto a tempo indeterminato non configura, dal punto di vista giuridico, una
cessazione del rapporto di lavoro con l'apprendista con contestuale inizio di
un nuovo rapporto a tempo indeterminato, ma una novazione oggettiva del
rapporto.
In
altre parole, qualora si verifichi, ai sensi della normativa vigente, la
trasformazione del rapporto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato, non si attua una vera e propria cessazione di un rapporto di
lavoro (quello di apprendistato) con contestuale inizio di un altro, bensì un
mutamento del tipo di rapporto di lavoro intercorrente fra le parti.
Il
chiarimento ministeriale comporta, pertanto, che il datore di lavoro non è
tenuto a comunicare alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego la cessazione
del rapporto di apprendistato, né può essere sanzionato per tale omissione.
Dovrà, tuttavia, dare comunicazione, alla stessa Sezione Circoscrizionale,
dell'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro, tramite il Mod. CTRL in
uso.