APPRENDISTATO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E COMUNICAZIONE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito recentemente alcune precisazioni in materia di apprendistato, e, in particolare, si è pronunciato in merito al problema dell'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dalla legge per l'omessa o ritardata comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro anche nelle ipotesi di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato.

Al riguardo il Dicastero ha chiarito che nell'ipotesi di trasformazione dell'apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, al datore di lavoro che non comunichi alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego la cessazione del rapporto di apprendistato non è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'art. 21 della legge sopra citata dispone che il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego il nome e la qualifica dei lavoratori di cui sia cessato il rapporto di lavoro. La mancata o ritardata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni lavoratore interessato (art. 27, comma 3 della legge citata n. 264/1949).

L'art. 19 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 prevede che qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 cod. civ., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità, ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore. Inoltre, l'art. 21, comma 6, della stessa legge prevede che i benefici contributivi previsti per i datori di lavoro che occupano apprendisti (contributo settimanale in misura fissa a carico dell'impresa) sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Come accennato, il Ministero ha escluso l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista per il caso di omessa o ritardata comunicazione della cessazione del rapporto alle fattispecie di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Ministero del lavoro ha chiarito, innanzitutto, che, in base al principio generale di legalità, i due repporti di lavoro (apprendistato e ordinario rapporto di lavoro) non sono assimilabili in via analogica.

Il rapporto di apprendistato, infatti, è uno speciale rapporto di lavoro, la cui causa tipica presuppone, come naturale, l'evoluzione del rapporto e la sua prosecuzione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In quest'ottica si giustifica la previsione, sopra ricordata, dell'estensione dei benefici contributivi per l'intero anno successivo alla trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché la disposizione, pure sopra richiamata, secondo la quale il datore di lavoro che, al termine del periodo massimo consentito per la durata dell'apprendistato, non provveda a qualificare l'apprendista o non manifesti la volontà di recedere dal rapporto con preavviso, provoca, come naturale effetto giuridico, la prosecuzione del rapporto stesso.

Inoltre, secondo il Ministero, la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato non configura, dal punto di vista giuridico, una cessazione del rapporto di lavoro con l'apprendista con contestuale inizio di un nuovo rapporto a tempo indeterminato, ma una novazione oggettiva del rapporto.

In altre parole, qualora si verifichi, ai sensi della normativa vigente, la trasformazione del rapporto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, non si attua una vera e propria cessazione di un rapporto di lavoro (quello di apprendistato) con contestuale inizio di un altro, bensì un mutamento del tipo di rapporto di lavoro intercorrente fra le parti.

Il chiarimento ministeriale comporta, pertanto, che il datore di lavoro non è tenuto a comunicare alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego la cessazione del rapporto di apprendistato, né può essere sanzionato per tale omissione. Dovrà, tuttavia, dare comunicazione, alla stessa Sezione Circoscrizionale, dell'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro, tramite il Mod. CTRL in uso.