INDUMENTI
DI LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Il
Ministero del lavoro con circolare n. 34 del 29 aprile 1999, il cui testo si
riporta qui di seguito, ha fatto il punto sul complesso delle norme che
regolano l'uso e la gestione degli indumenti di lavoro ed i dispositivi di
protezione individuale tenuto conto di alcuni dubbi sorti al riguardo.
Circolare
Minlavoro 29 aprile 1999, n. 34
Indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale
Considerati
alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad
assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul complesso della
pertinente legislazione prevenzionistica ai fini della sua corretta e puntuale
applicazione.
Gli
indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:
A)
elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
B)
mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa
all'espletamento della attività lavorativa;
C)
protezione da rischi per la salute e la sicurezza.
In
tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di sicurezza che
assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art.40 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi
di protezione individuale (Dpi) gli indumenti fluorescenti che segnalano la
presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro
il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze
nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, eccetera.
L'articolo
43, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede che il
datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza
dei Dpi ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche
quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la
sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/1998 del 9 luglio
1998).
Ciò
vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la
caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è
necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia sia direttamente
all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la
scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.
In
via generale, qualora gli indumenti siano o possano essere contaminati da
agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro
pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei
rischi connessi con la manipolazione e il trattamento di tali indumenti da
parte di lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di
protezione adottate nel processa lavorativo; se viceversa, si sceglie
un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle
buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali Dpi, efficienza che
un'errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che
l'impresa stessa abbia i requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo
e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati ad
evitare rischi di contaminazione esterna.
Il
datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art.4, comma
5 lett. N) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ad assumere gli
appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei
Dpi) possano causare rischi per la
salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore
esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna
sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti
contaminati, e sulla loro entità.
Ovviamente
l'impresa esterna è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto
provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di
prevenzione e protezione, anche sulla base delle informazioni fornite dal
datore di lavoro che ha conferito l'incarico della pulizia degli indumenti.
Si
evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica dettata dagli artt.
14 comma 2 e 28 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nel caso in cui
l'agente contaminante sia il piombo o l'amianto. Il datore di lavoro dovrà
provvedere affinchè gli indumenti di protezione siano riposti in luogo separato
da quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in
lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite esclusivamente
all'attività specifica; il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi
chiusi, opportunamente etichettati.