SISTRI - CHIARIMENTI IN MATERIA DI IMBALLAGGI
La
produzione di imballaggi non pericolosi derivanti unicamente dall’attività di
demolizione e costruzione non comporta l’obbligo dell’iscrizione al SISTRI.
È quanto ha
affermato il Ministero dell’ambiente, sul sito del SISTRI nell’area domande
frequenti, in linea con quanto da sempre sostenuto dall’Ance.
In
particolare, il Ministero ha specificato che sono obbligate ad iscriversi al
SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire quelle
derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, nonchè da attività di
recupero e smaltimento di altri rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque.
Non sono
invece tenute ad iscriversi al SISTRI le imprese che producono rifiuti non
pericolosi derivanti dall’attività di demolizione e ricostruzione di cui alla
lettera b) del citato articolo 184 del Codice dell’ambiente.
SISTRI
conferma che nel caso in cui un’impresa edile produca, nell’ambito della sua
attività, rifiuti di imballaggi non pericolosi non deve aderire al SISTRI, a
meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati
(produttore di rifiuti pericolosi, trasportatore in conto terzi, trasportatore
in conto proprio di propri rifiuti pericolosi, ecc.).