APPALTI PUBBLICI - LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO
(Tribunale
Amministrativo Regionale Sardegna, Sezione I^ del 6/4/2010 n. 665)
La
certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle
imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto
dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici.
E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I,
27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva, dall’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che
l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione
di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa,
preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per
essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la
certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.
La
giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai
raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il
requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando
deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento,
quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno
2001, n. 3188)