APPALTI PUBBLICI -  LA CERTIFICAZIONE  DI QUALITA’ NON PUO’ ESSERE OGGETTO  DI AVVALIMENTO

(Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna, Sezione I^ del 6/4/2010 n. 665)

 

La certificazione di qualità costituisce un requisito di natura soggettiva delle imprese per il quale non appare possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici. E’ stato sottolineato, sia dalla giurisprudenza (si veda TAR Sardegna, sez. I, 27 marzo 2007, n. 556), sia, in sede consultiva, dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 254 del 10 dicembre 2008), che l’avvalimento è stato previsto limitatamente alla “richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA”. La certificazione di qualità è, invece, da ritenersi requisito soggettivo dell’impresa, preordinato a garantire all’amministrazione appaltante la qualità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute. Obiettivo che, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l’impresa appaltatrice.

La giurisprudenza ha da tempo affermato questo principio con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, per i quali si è statuito che il requisito della certificazione di qualità eventualmente richiesto dal bando deve essere posseduto singolarmente da ciascuna impresa del raggruppamento, quantomeno nelle associazioni orizzontali (si veda Cons. St., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188)