APPALTI PUBBLICI - L’AUTORITA’ DI VIGILANZA PUO’
DISPORRE LE ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO SOLO DOPO IL CONTRADDITORIO CON
L’IMPRESA
(Tribunale
Amministrativo Regionale Lazio, Roma, Sezione III^ del 13/4/2010 n. 6640)
1.
L’annotazione nel casellario informatico ha un autonomo contenuto lesivo, in
base alla espressa previsione dell’art 38 lettera h) del d.lgs. n° 163 del
12-4-2006. Poiché, in base a tale norma, costituisce una autonoma causa di
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, aver reso, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione “ risultanti dai
dati in possesso dell’osservatorio”, è con l’annotazione che si verifica la
condizione per cui consegue l’esclusione dalle gare per un anno.
Come per
tutti i provvedimenti sanzionatori l’efficacia della sospensione non può che
decorrere dal momento del provvedimento o, anzi, dalla sua comunicazione al
destinatario, trattandosi di provvedimento per sua natura recettizio. La legge
n° 15 dell’11-2-2005, che ha introdotto l’art 21 bis nella legge n° 241 del
7-8-1990, ha affermato espressamente, codificando un principio già considerato
generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa, che il
provvedimento amministrativo, limitativo della sfera giuridica dei privati,
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione
allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
2.
L’annotazione non può essere considerata, quando comporti l’esclusione dalle
gare per l’anno successivo, altro che una sanzione ulteriore disposta dalla
Autorità di Vigilanza accanto alle misure previste dall’art 6 comma 11 e
dall’articolo 48. Pertanto può essere legittimamente adottata solo a seguito di
un procedimento che assicuri il contraddittorio dell’interessato e la
valutazione da parte dell’Autorità del presupposto per procedere
all’annotazione, in particolare in relazione alla falsità delle dichiarazioni (
TAR Lazio, III, sentenza 11068 del 2009; cfr altresì Cons. Stato, sez. VI, 10
marzo 2009. n. 1414, sulla necessità dell’interlocuzione con l’impresa in
ordine alle irregolarità riscontrate e alle relative ragioni).
L’annotazione
non può configurarsi come un atto automatico e dovuto, meramente consequenziale
alla comunicazione della esclusione da parte della stazione appaltante.
Per avere
conferma di tale interpretazione è sufficiente fare riferimento all’art 6 comma
11 del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006. Tale norma prevede il potere sanzionatorio
che l’Autorità può esercitare al verificarsi del presupposto delle false
dichiarazioni, disponendo che agli operatori economici che forniscono dati o
documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti alle stazioni
appaltanti, possa applicarsi una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria
non può essere, di per sé, ritenuta più grave della esclusione dalle gare per
un anno; poiché, necessariamente per l’applicazione della sanzione pecuniaria,
in base ai principi generali in materia sanzionatoria, l’Autorità deve valutare
quanto meno la colpevolezza ai sensi dell’art 3 della legge n° 689 del
24-11-1981, ne deriva che anche per disporre l’annotazione, l’Autorità deve
operare tale valutazione.
L’art 48 del
d.lgs. n° 163 del 12-4-2006 prevede, nel caso degli stesso presupposti delle
false dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, il potere dell’Autorità
di sospendere dalle gare tra un minimo un mese e un massimo di dodici mesi, con
una graduazione della sanzione ignota all’art 38 lettera h).
Inoltre,
l’art 27 lettera s) del d.p.r n°34 del 2000 che, allo stato, regola il
casellario informatico prevede l’iscrizione di falsità nelle dichiarazioni rese
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara “accertate in esito alle procedure di cui all’art 10 comma 1
quater” della legge n° 109 dell’11-2-1994; tale norma si riferisce alle
sanzioni irrogate dall’Autorità. Nell’ambito della disciplina anteriore al
codice degli appalti era dunque chiaro che l’annotazione per false
dichiarazioni potesse conseguire solo ad un procedimento analogo a quello
sanzionatorio. Pur nella lacunosità delle norme del d.lgs. n° 163 del
12-4-2006, riguardo ai poteri della Autorità di Vigilanza, non si può ritenere
che il presupposto per procedere ad una annotazione per false dichiarazioni,
tenendo conto in particolare della gravità della conseguenze ex art 38 lettera
h) ( esclusione dalle gare per un anno), non sia oggetto di valutazione da
parte dell’Autorità prima di procedere all’inserimento della annotazione.
Del resto
anche l’Autorità, nella propria determinazione n. 1 del 2008, afferma di
procedere all’ annotazione nel Casellario informatico, salvo il caso, in cui
consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque
l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante. Come già
affermato dalla sezione, si deve ravvisare, dunque, pena la irrazionalità del
sistema sanzionatorio in materia di contratti pubblici, in capo all’Autorità un
potere valutativo che, a differenza di quanto opinato dall’amministrazione,
impone l’analisi delle eventuali esimenti addotte dall’impresa al fine di
escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere, non
comprendendosi altrimenti a quali situazioni le locuzioni, generiche, quale ad
es. l’”inconferenza”, della determinazione n° 1 del 2008, si riferiscano
(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 novembre 2009 , n. 11068).