APPALTI PUBBLICI -
LE NORME SUGLI INTERESSI PER
RITARDATO PAGAMENTO NON SONO DEROGABILI ANCHE SE PREVISTO DAL BANDO
(Consiglio
di Stato, Sezione V^ del 1/4/2010 n. 1885)
La direttiva n. 2000/35/CE (556),
recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative,
applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita
accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in
una gara pubblica di appalto, con conseguente iniquità delle clausole di un
bando di gara che prevedono: 1) il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal
ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall’art. 4 del
d.lgs. n. 231/2002; 2) la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno
anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento,
previsto dall’articolo 4; 3) il saggio di interesse dell’1% anziché dell’8% (1%
tasso BCE, più 7 punti di maggiorazione) previsto dall’art. 5 (Consiglio Stato
, sez. IV, 2 febbraio 2010 , n. 469); nella sostanza, non possono le stazioni
appaltanti inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedono
il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4, del
d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 o una misura degli interessi difforme da quella ex
art. 5 dello stesso decreto, al quale è possibile derogare non per atto unilaterale
ed autoritativo della stazione appaltante, ma a seguito di accordo o comunque
libera accettazione delle parti interessate (Consiglio Stato, sez. V, 28
settembre 2007 , n. 4996).